COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.28 del 24.11.2011 Delibera della Commissione Disciplinare 38 Stagione sportiva 2011 -2012 Oggetto: (C.U. n. 24 del 04.11.2011) Reclamo della A.S.D. Jolly e Montemurlo avverso la sanzione della squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Cardillo Luigi per tre gare.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.28 del 24.11.2011 Delibera della Commissione Disciplinare 38 Stagione sportiva 2011 -2012 Oggetto: (C.U. n. 24 del 04.11.2011) Reclamo della A.S.D. Jolly e Montemurlo avverso la sanzione della squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Cardillo Luigi per tre gare. Con reclamo sottoscritto e tempestivamente inviato agli Uffici del C.R.T. in data 09.11.2011 la Associazione Sportiva Dilettantistica Jolly e Montemurlo ha impugnato il provvedimento con il quale il G.S.Territoriale ha comminato al calciatore Cardillo Luigi la sanzione della squalifica per tre gare “per condotta violenta verso un giocatore avversario”. La reclamante chiede una riduzione della sanzione, sostenendo l’eccessività della stessa, in ragione dell’insussistenza dei requisiti di violenza nella condotta posta in essere dal proprio calciatore. Al proposito, descrive quella che a suo dire è stata la dinamica dei fatti, precisando che il calciatore Luigi Cardillo, al termine di un’azione concitata, veniva avvicinato da due giocatori avversari che gli chiedevano spiegazioni sul perché avesse continuato l’azione, quando vi era a terra un giocatore avversario.Vi era pertanto una discussione animata, che si concludeva con una stretta di mano, che veniva male interpretata dall’Assistente del D.g. in quanto i due giocatori erano circondati dai relativi compagni di squadra per evitare eventuali contatti fisici, dando l’impressione che i due fossero realmente venuti a contatto. La reclamante tiene a precisare, inoltre, che i due giocatori uscivano dal campo insieme, l’uno accanto all’altro, senza dare strascico a polemiche né per quanto avvenuto in campo, né per quanto riguarda l’allontanamento, accettando con tranquillità la decisione arbitrale e fermandosi a vedere la partita assieme fuori dal recinto di giuoco. La reclamante conclude il proprio ricorso insistendo per una riduzione della sanzione, in quanto il gesto non ha cagionato alcuna conseguenza fisica ad entrambi i giocatori. La Commissione, acquisito il supplemento di rapporto redatto dall’Assistente arbitrale, riunitasi in camera di consiglio per la discussione, rileva quanto segue. Il reclamo non merita accoglimento perché infondato in fatto ed in diritto. L’Assistente arbitrale con il supplemento di rapporto richiesto dalla Commissione ha confermato quanto riportato nel precedente referto, ovvero che “a gioco fermo il n. 4 dell’Urbino ha colpito con uno schiaffo alla guancia il n. 10 del Montemurlo che ha reagito afferrando l’avversario al collo con una mano e colpendolo a sua volta alla guancia con un altro schiaffo”. L’A.A. ha affermato inoltre di aver visto “l’episodio nitidamente e senza intralcio dal momento che, tra me e i due giocatori autori delle reciproche violenze, non era presente nessun altro giocatore”, precisando che “non c’è stato alcun tentativo di evitare il contatto perché il sig. Cannetiello è arrivato direttamente al volto del giocatore avversario, causando, tra l’altro, la reazione dello stesso; l’abbraccio pacifico e la stretta di mano di cui si parla nel reclamo non sono avvenute immediatamente...ma solo nel momento in cui ho alzato la bandiera per richiamare l’attenzione dell’arbitro, dunque quando i due giocatori si sono resi conto che avevo assistito all’episodio“. Pertanto, risulta evidente di come l’A.A. abbia potuto vedere la dinamica fattuale oggetto di contestazione, individuando in modo chiaro e puntuale gli elementi di spazio e di tempo che l’hanno caratterizzata e precisando in modo non equivoco il carattere violento della condotta posta in essere da entrambi i calciatori. Alla luce delle suesposte considerazioni, la richiesta di riduzione non può trovare accoglimento, in ragione del fatto che la normativa di riferimento stabilisce, nelle ipotesi di condotta violenta, come minimo la sanzione di tre giornate di squalifica. Il C.G.S. stabilisce infatti, all’art. 19, comma 4, in tema di “Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società”, stabilisce che: “Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: b)per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori avversari;”. Per buona pace della reclamante, occorre rilevare che se i calciatori avessero riportato conseguenze fisiche avrebbe potuto trovare applicazione il disposto di cui alla lett. d) dell’art. 19 C.g.S. in tema di “condotte di particolare violenza”, che prevede una sanzione minima di 5 giornate. P.Q.M. la C.D.T.T.: - rigetta il reclamo proposto dalla Associazione Sportiva Dilettantistica Jolly e Montemurlo, confermando la squalifica di tre giornate inflitta dal G.S.Territoriale al calciatore Cardillo Luigi; - dispone l’incameramento della tassa di reclamo.
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