COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.28 del 24.11.2011 Delibera della Commissione Disciplinare 36 Stagione sportiva 2011 -2012 Oggetto: (C.U. n. 24 del 04.11.2011) Reclamo del calciatore Cannetiello Marcello in proprio avverso la sanzione della squalifica inflitta dal G.S.T. per tre gare.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.28 del 24.11.2011 Delibera della Commissione Disciplinare 36 Stagione sportiva 2011 -2012 Oggetto: (C.U. n. 24 del 04.11.2011) Reclamo del calciatore Cannetiello Marcello in proprio avverso la sanzione della squalifica inflitta dal G.S.T. per tre gare. Con reclamo sottoscritto e tempestivamente inviato agli Uffici del C.R.T. in data 09.11.2011 il calciatore Marco Cannetiello in proprio ha impugnato il provvedimento con il quale il G.S.Territoriale lo ha squalificato per tre gare “per condotta violenta verso un giocatore avversario”. Il ricorrente chiede una riduzione della sanzione inflittagli, sostenendo l’eccessività della stessa, in quanto il fatto per cui è stato sanzionato, pur censurabile dal punto di vista sportivo, non è da inquadrare come atto di violenza particolarmente grave, anche in virtù della mancanza di conseguenze fisiche patite dai calciatori rimasti coinvolti nello scontro. Al proposito, descrive quello che a suo dire è stato il fatto da cui ha preso origine il faccia a faccia tra lo stesso e il giocatore l’avversario - Cardillo Luigi - (quest’ultimo non fermava l’azione di gioco concludendo a rete in presenza di un calciatore infortunato riverso a terra), rilevando che l’unico reale contatto avvenuto tra i due era una spinta reciproca e che la discussione si concludeva con un chiarimento, un abbraccio pacifico e una stretta di mano. Il ricorrente precisa inoltre che nessuno dei due giocatori riportava conseguenze fisiche avendo proseguito entrambi regolarmente la gara. Conclude chiedendo di essere ascoltato dalla C.d.T. All’udienza del 18.11.2011, previa convocazione si è presentato il ricorrente, il quale conferma in ogni sua parte il reclamo, descrivendo nuovamente la dinamica dei fatti e precisando la conclusione assolutamente amichevole avvenuta con l’avversario. La Commissione, acquisito il supplemento di rapporto redatto dall’Assistente arbitrale, riunitasi in camera di consiglio per la discussione, rileva quanto segue. Il reclamo non merita accoglimento in quanto infondato in fatto ed in diritto. L’Assistente arbitrale con il supplemento di rapporto richiesto dalla Commissione ha confermato quanto riportato nel precedente referto, ovvero che “a gioco fermo il n. 4 dell’Urbino ha colpito con uno schiaffo alla guancia il n. 10 del Montemurlo che ha reagito afferrando l’avversario al collo con una mano e colpendolo a sua volta alla guancia con un altro schiaffo”. L’A.A. ha affermato, inoltre, di aver visto “l’episodio nitidamente e senza intralcio dal momento che, tra me e i due giocatori autori delle reciproche violenze, non era presente nessun altro giocatore”, precisando che “non c’è stato alcun tentativo di evitare il contatto perché il sig. Cannetiello è arrivato direttamente al volto del giocatore avversario, causando, tra l’altro, la reazione dello stesso; l’abbraccio pacifico e la stretta di mano di cui si parla nel reclamo non sono avvenute immediatamente...ma solo nel momento in cui ho alzato la bandiera per richiamare l’attenzione dell’arbitro, dunque quando i due giocatori si sono resi conto che avevo assistito all’episodio“. Pertanto, risulta evidente di come l’A.A. abbia potuto vedere la dinamica fattuale oggetto di contestazione, individuando in modo chiaro e puntuale gli elementi di spazio e di tempo che l’hanno caratterizzata e precisando in modo non equivoco il carattere violento della condotta posta in essere da entrambi i calciatori. Alla luce delle suesposte considerazioni, la richiesta di riduzione non può trovare accoglimento, in ragione del fatto che la normativa di riferimento stabilisce come minimo, nelle ipotesi di condotta violenta, la sanzione della squalifica per tre giornate di squalifica. Il C.G.S. stabilisce infatti, all’art. 19, comma 4, in tema di “Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società”, stabilisce che: “Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: b)per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori avversari;”. Per buona pace della reclamante, occorre rilevare che se i calciatori avessero riportato conseguenze fisiche avrebbe potuto trovare applicazione il disposto di cui alla lett. d) dell’art. 19 C.g.S. in tema di “condotte di particolare violenza”, che prevede una sanzione minima di 5 giornate. P.Q.M. la C.D.T.T.: - rigetta il reclamo proposto dal calciatore Cannatiello Marcello in proprio, confermando la squalifica di tre giornate inflittagli dal G.S.Territoriale; - dispone l’incameramento della tassa di reclamo.
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