COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.28 del 24.11.2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 43 Stagione sportiva 2011/2012. Reclamo della ASDC San Giusto – Le Bagnese avverso decisione del GST Firenze. Squalifica Mattiazzo Nicola fino al 02.01.2012. C.U 21 del 03/11/2011.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.28 del 24.11.2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 43 Stagione sportiva 2011/2012. Reclamo della ASDC San Giusto – Le Bagnese avverso decisione del GST Firenze. Squalifica Mattiazzo Nicola fino al 02.01.2012. C.U 21 del 03/11/2011. Con atto Firmato dal Segretario ( e non dal Presidente ) ma anche dal diretto interessato e quindi regolare sotto il profilo della sottoscrizione, la soc. San Giusto e il calciatore Mattiazzo, inoltrano reclamo avverso la decisione in oggetto indicata. Non contestano niente di quanto riportato sul rapporto di gara ma ritengono troppo afflittiva la sanzione in relazione a quanto accaduto. Chiedono di essere uditi in sede di discussione del gravame. Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto oltre i termini. Lo stesso, veniva inoltrato via fax alle ore 18.58 del 12 novembre 2011 e ricevuto alle ore 19.04 dello stesso giorno affinchè venisse rivista una decisione pubblicata sul C.U 21 del 03.11.2011, quindi, DUE giorni dopo il termine perentorio e non suscettibile di valutazioni stabilito in Sette giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento che si intende impugnare ( art. 38 comma 2 CGS). Anche la richiesta audizione diventa di per se ininfluente ai fini del decidere. P.Q.M. La CDT dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla soc. San Giusto e del Calciatore Mattiazzo ordinando l’incameramento della tassa.
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