COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.28 del 24.11.2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI 32 stagione sportiva 2011/2012 Reclamo proposto da Real Castelnuovo ASD avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato il sig. Giannotti Lorenzo fino al 20.04.2012. C.U. N° 21 del 20.10.2011

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.28 del 24.11.2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI 32 stagione sportiva 2011/2012 Reclamo proposto da Real Castelnuovo ASD avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato il sig. Giannotti Lorenzo fino al 20.04.2012. C.U. N° 21 del 20.10.2011 Il G.S. comminava la squalifica in epigrafe, al calciatore Giannotti Lorenzo, poichè questi “rivolgeva al D.G. frase irriguardosa ed intimidatoria. Espulso, dopo essersi tolto i guanti da portiere, si dirigeva verso l’arbitro manifestando intenzioni aggressive mentre nel contempo lo offendeva e minacciava. Dovevano intervenire i compagni di gioco per trattenerlo ed allontanarlo definitivamente”. Avverso tale provvedimento propone reclamo la società, la quale – nel richiedere una riduzione della sanzione – evidenzia come il tutto si sia sostanzialmente concretizzato in una plateale, ancorchè errata, protesta; il calciatore, ad avviso della reclamante, non avrebbe avuto alcuna intenzione di aggredire fisicamente il direttore di gara. Con il supplemento di rapporto richiesto ai fini istruttori, l’arbitro conferma quanto già indicato nel referto di gara, precisando come si sia trattato di una reazione impulsiva, non premeditata, e che l’incolpato al termine della gara si presentava allo stesso D.G. per scusarsi “in modo sincero del brutto episodio verificatosi per sua colpa”. Il reclamo può essere accolto in termini di entità della sanzione comminata. Nel ribadire nuovamente che eventuali richieste di audizione devono essere tassative e non eventuali, questo Collegio ritiene che la versione fornita dalla società sia compatibile con quanto riferito e precisato dall’arbitro. L’episodio che ha visto protagonista il Giannotti può effettivamente essere annoverato fra quelli di violenza verbale e non fisica. Ne deriva che la sanzione comminata può essere equamente ridotta. P.Q.M. La Commissione Disciplinare accoglie il reclamo e riduce la squalifica al 31.12.2011. Dispone la restituzione della relativa tassa.
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