COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.28 del 24.11.2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI 37 Stagione sportiva 2011/2012 Gara Firenze Sud Sporting Club – Montelupo A.S.D. (0-1) del 23/10/2011 Campionato Giovanissimi Regionali. In C.U. n. 23 del 27/10/2011.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N.28 del 24.11.2011
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI
37 Stagione sportiva 2011/2012 Gara Firenze Sud Sporting Club – Montelupo A.S.D. (0-1) del 23/10/2011 Campionato Giovanissimi Regionali. In C.U. n. 23 del 27/10/2011.
Reclama la società Firenze Sud Sporting Club avverso la squalifica fino all’11/01/2012 inflitta al proprio allenatore Alessi Dimitri il quale “dissentiva dall’operato dell’arbitro ed entrava in campo indebitamente con fare intimidatorio. Usciva dal terreno di gioco offendendo il D.G.”.
La reclamante ammette le proteste del proprio tesserato e l’entrata nel terreno di gioco negando tuttavia le offese verso il D.G.
Chiede di essere presente all’udienza di discussione del reclamo e conclude chiedendo una riduzione della sanzione ritenendola eccessiva.
All’udienza, il rappresentante della società, reso edotto del supplemento di rapporto arbitrale il quale sostanzialmente conferma quanto evidenziato in prime cure, si riporta al testo del ricorso, confermando che il proprio tesserato non ha offeso l’arbitro essendo responsabile del fatto uno spettatore dietro la rete di recinzione.
La C.D.T.T. esaminati gli atti ufficiali, respinge il reclamo.
La descrizione dei fatti riportata dall’arbitro non pone alcun problema interpretativo o dubbi circa il reale accadimento degli stessi, mentre la difesa della reclamante non appare credibile, sia in virtù del valore di prova privilegiata, ope legis, della versione arbitrale, sia dall’esame della sanzione economica patita dalla società in occasione della stessa gara.
Infatti, nello stesso C.U. viene inflitta una sanzione di €. 160,00 alla odierna reclamante per “presenza di persone estranee all’interno del recinto spogliatoi a fine gara, una delle quali offendeva il D.G.”
Da quanto riportato, posto in relazione al dettato arbitrale, si evidenzia come la predetta intenda confondere le situazioni al fine di scagionare il tesserato il quale, a fine gara, si è anche scusato con l’arbitro, ammettendo di fatto le proprie responsabilità.
In altri termini, come riportato in sede di audizione, sanzionando l’allenatore per le offese all’arbitro, dopo che la società è già stata sanzionata per lo stesso fatto, imputato ad un terzo estraneo all’interno del recinto spogliatoi, si concretizzerebbe un “bis in idem”, vietato per legge.
Tale assunto appare non condivisibile proprio in virtù della precisione usata dal D.G. nell’esposizione degli accadimenti riportata nel rapporto di gara.
Infatti, la precisa e puntuale indicazione degli stessi evidenzia che trattasi di frasi diverse nella loro formulazione terminologica, avvenute in tempi e luoghi non confondibili.
Quanto all’assunta severità della sanzione, il Collegio rileva che la stessa appare invece congrua e coerente anche in virtù della categoria ove si sono svolti i fatti.
E’ notorio che il settore giovanile deve essere una palestra di vita per i giovani calciatori e quindi gli adulti, proprio in questo settore, sono chiamati a tenere comportamenti ancora più virtuosi ed improntati sul rispetto e l’educazione intesa nel più ampio senso del termine.
P.Q.M.
La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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