COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.29 del 01.12.2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 48 stagione sportiva 2011/2012 Oggetto: Reclamo della Associazione Sportiva Dilettantistica Folgor Marlia, avverso alla squalifica per tre gare inflitta dal G.S.T. al calciatore Picchi Davide (C.U. n. 21 del 10/11/2011)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.29 del 01.12.2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 48 stagione sportiva 2011/2012 Oggetto: Reclamo della Associazione Sportiva Dilettantistica Folgor Marlia, avverso alla squalifica per tre gare inflitta dal G.S.T. al calciatore Picchi Davide (C.U. n. 21 del 10/11/2011) Il G.S.T. motivava così la sanzione applicata a carico del giocatore di cui in epigrafe con riferimento agli avvenimenti accaduti corso della competizione casalinga disputata in data 6/11/2011 contro la società Capezzano Pianore “Per aver offeso il D.G.. Sanzione aggravata in quanto capitano”. Ricorre l’impugnante non negando la condotta irriguardosa ma eccependo che, al momento dell'emanazione del provvedimento, il giocatore non avrebbe ricoperto la qualifica di capitano. L'errata applicazione dell'aggravante sarebbe derivata da un errore di trascrizione del D.G. che avrebbe erroneamente annotato la sostituzione del Capitano (Fuschetto Agostino) al primo minuto del secondo tempo mentre il giocatore sarebbe stato effettivamente in campo fino al quindicesimo del secondo tempo. A conforto della ricostruzione fornita la reclamante citava una serie di quotidiani che avrebbero correttamente segnalato che la sostituzione del Capitano Fuschetto sarebbe avvenuta solo dopo l'espulsione e che pertanto il calciatore Picchi (che rivestiva la qualifica di vicecapitano) non avrebbe ricoperto al momento del fatto la qualifica necessaria per la contestazione dell'aggravante. Attestava inoltre la presenza di alcune immagini video relative ad una ripresa dell'emittente locale “Noi Tv” che avrebbero documentato l'errore del D.G. e concludeva pertanto chiedendo la riduzione della sanzione comminata. All'udienza del 25 novembre 2011 il rappresentante della società, avuta lettura dei due supplementi arbitrali forniti, insisteva nelle conclusioni inserite nel reclamo ribadendo le ragioni garbatamente esposte nel reclamo. La ricostruzione fornita, pur astrattamente credibile, risulta inficiata dall'assenza di qualsivoglia prova facendo fede, nel presente giudizio, solo il rapporto di gara ed il relativo supplemento. Il D.G. infatti, pur avendo avuto copia del reclamo ed ad onta delle deduzioni in esso contenute (quotidiani Sportivi ed immagini televisive), si è detto certo, in ben due comunicazioni, delle annotazioni riportate nel rapporto di gara così “blindando” le decisioni di questa Commissione Disciplinare L'eventuale verifica della sussistenza dei fatti dedotti nel reclamo risulta pertanto assolutamente impossibile per l'organo adito (per espresso divieto contenuto nelle Norme Federali applicabili nel caso concreto) essendo, l'intero procedimento Sportivo, fondato sulla terzietà, correttezza ed onestà del D.G.; in ogni caso, sotto un profilo meramente logico, l'arbitro non si sarebbe certamente mai esposto, nel caso di mendacio, ad inevitabili rilievi disciplinari interni AIA confermando circostanze di fatto così facilmente documentabili. La sanzione applicata risulta pertanto corretta e contenuta nei minimi limiti edittali. P.Q.M. La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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