COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.29 del 01.12.2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 27 stagione sportiva 2011/2012 Oggetto: Reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Cascina Calcio avverso la decisione del G.S.T. sull’esito della gara disputata in data 17/09/2011 contro il Gruppo Sportivo Bellaria Cappuccini e sulla ammenda di Euro 100,00 (C.U. n. 17 del 12/10/2011)
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N.29 del 01.12.2011
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE
27 stagione sportiva 2011/2012 Oggetto: Reclamo dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Cascina Calcio avverso la decisione del G.S.T. sull’esito della gara disputata in data 17/09/2011 contro il Gruppo Sportivo Bellaria Cappuccini e sulla ammenda di Euro 100,00 (C.U. n. 17 del 12/10/2011)
Il reclamo, proposto dalla Società Cascina, attiene alla decisione del G.S.T. che attribuiva al Gruppo Sportivo Bellaria Cappuccini la vittoria della partita identificata in oggetto con la seguente motivazione:
“Il G.S.T., letti gli atti ufficiali, ha preso in esame il reclamo proposto dalla soc. BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D. ed OSSERVA:
- che la soc. BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D. ha proposto reclamo, nei termini previsti dal C.G.S., in ordine alla irregolare posizione del calciatore Sig. GAGLIO ANDREA della società CASCINA CALCIO, che risulta aver partecipato alla gara di cui in oggetto pur dovendo ancora scontare una giornata di squalifica per recidiva in ammonizione (CRT C.U. N°77 del 26/5/2011 - pag.264) comminata dal G.S.T. della Toscana;
- che tale ultimo provvedimento fu assunto in riferimento alla gara del 6° TORNEO REGIONALE ALLIEVI 1° TURNO-RITORNO S.MICHELE C.VIRTUS - CASCINA CALCIO 1-2 stagione Sportiva 2010/2011;
- che a norma dell'art. 7 del regolamento di detto 6° TORNEO REGIONALE ALLIEVI e dell'art. 22 comma 6 del C.G.S. "Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato Associazione, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l'attività giovanile e scolastica, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova Associazione o della nuova categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l'attività giovanile e scolastica, ferma la distinzione di cui all'art.19 comma 11.1";
- che nella corrente stagione sportiva il calciatore Sig. CAGLIO ANDREA è stato tesserato dalla soc. CASCINA CALCIO e che lo stesso risulta essere stato utilizzato nella gara CASCINA CALCIO - BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D. del 17/9/2011 (inserito in distinta con il N° 5);
- che verificata la sussistenza dei fatti evidenziati nel ricorso, risulta accertata l'irregolare partecipazione alla gara in oggetto del calciatore GAGLIO ANDREA della società CASCINA CALCIO;
- la soc. CASCINA CALCIO non ha fatto pervenire proprie controdeduzioni pur avendone ricevuta comunicazione a mezzo raccomandata del 22/9/2011 indirizzata correttamente come risulta da Annuario delle società CRT FIGC (corrispondenza: CASELLA POSTALE 60) dalla soc. BELLARIA CAPPUCCINI nei termini e modi previsti dal C.G.S;
- che a norma dell'art.17 comma 5 D del C.G.S. la Associazione che fa partecipare ad una gara ufficiale un calciatore in stato di squalifica incorre nella punizione sportiva della perdita della gara.
Tutto ciò premesso, delibera di accogliere il reclamo proposto dalla Associazione BELLARIA CAPPUCCINI, infliggendo alla Associazione CASCINA CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3, l'ammenda di EURO 100,00 (Cento/00), di infliggere al calciatore GGAGLIO ANDREA una ulteriore giornata di squalifica, di inibire il Dirigente Accompagnatore della Soc. CASCINA CALCIO Sig. BURGALASSI SIMONE per mesi UNO per aver inserito in distinta e fatto partecipare alla gara un calciatore che non ne aveva titolo (Sanzione così determinata ai sensi dell'art. 1 comma 1 C.G.S.), di non addebitare la tassa di reclamo.”
La società Cascina impugnava tempestivamente tale sanzione eccependo il fatto che il giocatore Andrea Gaglio avesse effettivamente già scontato la residua giornata di squalifica in data 11 settembre 2011 nell'ambito della gara disputata dalla prima squadra (militante nel campionato di Promozione) contro l'ASD Certaldo; nel reclamo tutti i punti dedotti convergono sul fatto che il giocatore dovesse effettivamente scontare tale squalifica nell'ambito di una gara di campionato.
Secondo la tesi difensiva il giocatore, in base al principio codificato dall'art. 22 comma 6, avrebbe dovuto (come peraltro ha fatto non giocando effettivamente la partita) scontare la squalifica nell'ambito della competizione disputata precedentemente dalla prima squadra.
Il calciatore infatti, nella stagione 2010/2011, militava nella categoria “Allievi” e pertanto svolgeva “attività giovanile scolastica”; nella stagione 2011/2012, per ragioni anagrafiche, avrebbe cambiato categoria di appartenenza transitando nel campionato “promozione” e “Juniores provinciale” cambiando - come richiesto dalla norma – categoria di appartenenza.
Chiede pertanto che Commissione Disciplinare territoriale voglia riformare l'impugnata decisione del Giudice Sportivo Territoriale (C.U. n. 21 del 16 settembre 2010) e ripristinare il risultato di 4 (uno) a 1 (uno) conseguito sul campo in occasione della gara A.S.D. Cascina Calcio – G.S. Bellaria Cappuccini del 17 settembre 2011.
Nell'udienza del 18 novembre 2011, alla presenza del delegato del Presidente della Associazione Cascina Calcio Sig. Graziano Pardini, l'Avvocato Federico Menichini, difensore della parte impugnante, si riportava alle argomentazioni ed alle conclusioni del reclamo facendo rilevare la tassatività del dettato normativo.
Stabilito comunque che le parti concordano sul fatto che il calciatore Gaglio, per ragioni anagrafiche, non potesse avere più titolo per disputare gare della categoria Juniores, deve ritenersi pienamente operante l'art. 22 comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva che così recita:
“Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato Associazione, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova Associazione o della nuova categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, ferma la distinzione di cui all’art. 19, comma 11.1 e 11.3. La distinzione prevista dall’art. 19, comma 11.1, ultima parte, non sussiste nel caso che nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte.[...]”.
Il medesimo art. 17 infatti - con un parallelismo che ricalca persino i singoli commi) - così recitava al comma 6:
“Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Nel caso in cui il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società di appartenenza, ferma la distinzione di cui all’art. 14, comma 10 n. 1 e 3. La distinzione prevista dall’art. 14, comma 1o n. 1, ultima parte, non sussiste nel caso che nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte.. ”
Come appare evidente, pur mantenendo la riformata norma l'identica struttura della precedente, le parti evidenziate in grassetto sembrano allargare l'ambito di operatività della medesima anche alla nuova categoria di appartenenza - esattamente come nel caso in esame - con una norma che appare di chiusura.
Il dato normativo enucleato dall'art. 22 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva sembra fornire un'unica interpretazione che non può essere automaticamente riferita alle precedenti determinazioni fornite dalla Corte Federale nella passate esegesi dell'art. 17 del vecchio codice.
Appaiono dunque condivisibili le censure mosse nel reclamo all'interpretazione, storicamente corretta, del G.S.T. perché, pur nella mera eventualità dell'impiego in prima squadra, il Codice attribuisce a questa competizione un reale valore per l'effettivo computo delle giornate di squalifica facendo sì che, nel caso concreto, la squalifica possa considerarsi effettivamente scontata.
P.Q.M.
La C.D.T.T. accoglie il reclamo e revoca la punizione sportiva della perdita della gara per 0 -3 ripristinando il risultato conseguito sul campo di gioco; revoca altresì la sanzione dell'ammenda di Euro cento disponendo la restituzione della relativa tassa.
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