COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.29 del 01.12.2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI 39 Stagione sportiva 2011 -2012 Oggetto: (C.U. n. 18 del 03.11.2011) Reclamo della Società S.D. Argentario avverso la sanzione della squalifica a tempo inflitta dal G.S. Grosseto al calciatore Lacchini Tommaso fino al 17.01.2012.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.29 del 01.12.2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI 39 Stagione sportiva 2011 -2012 Oggetto: (C.U. n. 18 del 03.11.2011) Reclamo della Società S.D. Argentario avverso la sanzione della squalifica a tempo inflitta dal G.S. Grosseto al calciatore Lacchini Tommaso fino al 17.01.2012. Con reclamo sottoscritto e tempestivamente inviato agli Uffici del C.R.T. in data 04.11.2011 la società S.D.Argentario, nella persona del Presidente Romolo Rosi, ha impugnato il provvedimento con il quale il G.S. Grosseto ha sanzionato il proprio tesserato, sig. Lacchini Tommaso, con la squalifica a tempo – fino 17 gennaio 2012 – in quanto “a fine gara si avvicinava al Dg offendendolo ed alla notifica del provvedimento disciplinare tentava di colpirlo con un calcio ma veniva fermato ed allontanato dai propri compagni di squadra”. La società reclamante nell’impugnare il provvedimento sopraindicato contesta la motivazione addotta dal Direttore di gara, in quanto non corrispondente alla verità dei fatti, chiedendo una cospicua riduzione della sanzione inflitta. Al proposito, la società si prodiga nella descrizione dei fatti di gara, offrendo a comprova di quanto dichiarato la testimonianza del proprio allenatore il quale, dopo aver premesso di aver sempre rispettato le decisioni arbitrali e di essere lui stesso il primo educatore dei propri giovani calciatori, narra, con dovizia di particolari, la dinamica della gara, fornendo la propria versione dei fatti oggetto di contestazione. Sul punto, precisa che il calciatore Lacchini Tommaso a fine gara si avvicinava al Direttore di Gara per chiedere spiegazioni in merito ad una decisione tecnica; un suo compagno per evitare che si avvicinasse troppo all’arbitro l’ha preso alle spalle e lo ha allontanato con estrema facilità; il calciatore, che si trovava ad almeno 4/5 metri dall’arbitro, ha cercato senza riuscirci di divincolarsi dal compagno farfugliando la solita frase (“perché hai dato il rigore?”). Dopodiché lo stesso allenatore, pur non conoscendo la motivazione, redarguiva il proprio giocatore e lo invitava a rientrare immediatamente negli spogliatoi, dove quest’ultimo rendeva le scuse per l’accaduto. L’allenatore conclude la propria esposizione facendo alcune considerazioni sull’età del giocatore coinvolto (14 anni), ritenendo estremamente afflittiva la sanzione di due mesi e dichiarandosi pronto e disponibile ad un eventuale contraddittorio con chiunque riterrà non veritiera la suddetta esposizione. La Commissione, acquisita la documentazione probatoria, si è riunita in camera di consiglio per la discussione, a seguito della quale delibera di respingere il reclamo. Le argomentazioni difensive esposte dalla reclamante sono per un verso inammissibili, per un altro infondate in fatto ed in diritto. Sono da ritenersi inammissibili le argomentazioni effettuate dall'allenatore chiamato “raccontare” la dinamica fattuale: sul punto occorre ribadire, ancora una volta, che in questo tipo di procedimento non è prevista, quale mezzo istruttorio, l’assunzione della prova per testi se non nell'ipotesi contemplata dall'art. 40 e ss. C.G.S., riguardante il “Procedimento per illecito sportivo e per violazioni in materia gestionale ed economica”. L'ulteriore esposizione dei motivi di reclamo si palesa infondata in fatto ed in diritto. L’arbitro con il supplemento di rapporto richiesto dalla Commissione ha precisato che “appena emesso il triplice fischio che sanciva la fine della gara il signor Lacchini Tommaso si avvicinava a circa due metri dalla mia persona e mi diceva ad alta voce “ma che c…o di rigore hai dato st….o” per tale motivo gli mostravo il cartellino rosso ed allora il signor Lacchini Tommaso portava il piede all’indietro come per volermi dare un calcio ma il tutto non veniva portato a termine perché veniva allontanato con viva forza dai propri compagni di squadra e portato negli spogliatoi..” La descrizione dei fatti fornita dall’arbitro, il cui carattere di fede privilegiata attribuito dalle Carte Federali consente alla C.D. di escludere sul piano processuale dal novero dei fatti veri quelli esposti dalla reclamante che siano con esso in conflitto, pone in evidenza e cristallizza la condotta offensiva e il tentativo di aggressione del Lacchini verso l’arbitro, non portato a termine solo per l’immediato e tempestivo intervento dei propri compagni di squadra. Pertanto, la richiesta di riduzione della sanzione non può trovare accoglimento, in quanto la sanzione comminata dal Giudice Sportivo di Grosseto appare conforme ai criteri costantemente adottati da questa Giustizia Sportiva, che valuta in termini di aggravante - e non di attenuante - l’assunzione di determinati atteggiamenti da parte di calciatori di minore età. Per ultimo occorre rilevare che con la proposizione del reclamo la dirigenza della società S.D. Argentario ha dato dimostrazione di non essere a conoscenza della normativa contenuta nelle Carte Federali, non rispettando i principi basilari e, in particolare, i precetti sanciti dagli artt. 34, comma 5, e 40 C.G.S. Sul punto, la C.D. intende inviare un monito a tutte le società - e comunque a tutti gli operatori del settore - affinché prendano contezza, prima di proporre ricorso, della normativa contenuta nelle varie Carte Federali e, in particolare, in quella del Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M. la C.D.T.T.: - rigetta il reclamo proposto dalla società S.D. Argentario; - conferma la sanzione della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo Di Grosseto al claciatore Lacchini Tommaso; - dispone l’incameramento della tassa di reclamo.
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