COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.31 del 09.12.2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA 18 Stagione sportiva 2011 -2012 Oggetto: (C.U. n. 19 del 13.10.2011) Reclamo della Associazione Sportiva Dilettantistica Monte San Savino avverso la sanzione della squalifica a tempo inflitta dal G.S. Territoriale al calciatore Gregori Alessio fino al 13.01.2012 (3 mesi).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.31 del 09.12.2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA 18 Stagione sportiva 2011 -2012 Oggetto: (C.U. n. 19 del 13.10.2011) Reclamo della Associazione Sportiva Dilettantistica Monte San Savino avverso la sanzione della squalifica a tempo inflitta dal G.S. Territoriale al calciatore Gregori Alessio fino al 13.01.2012 (3 mesi). Con reclamo sottoscritto e tempestivamente inviato agli Uffici del C.R.T. in data 19.10.2011 la società S.D. Monte San Savino, nella persona del Presidente sig. Paolucci Moreno, ha impugnato il provvedimento con il quale il G.S. Territoriale ha sanzionato il calciatore, sig. Gregori Alessio, con la squalifica a tempo – fino 13 gennaio 2012 – in quanto “espulso per doppia ammonizione spingeva il D.G. con il petto per due volte ed in distinti momenti facendo arretrare l’arbitro di un paio di passi. Nel contempo lo offendeva. Da tale gesto il D.g. non riportava conseguenza alcuna”. La reclamante riconosce il gesto irriguardoso del calciatore verso l’arbitro, confermandone in tal modo la responsabilità, anche se ritiene eccessiva la sanzione comminatagli dal G.S.T. Al proposito ritiene che la condotta descritta dall’arbitro nel referto gara (“al 19° del secondo tempo il Gregori, perché già ammonito, riceveva una seconda ammonizione per aver sgambettato imprudentemente un avversario; dopo la notifica cercava il contatto fisico con il sottoscritto riuscendo ad arrivare a spingermi con il petto nel mio petto per due volte e in due distinti momenti perché veniva continuamente allontanato dai compagni. Tali spinte non mi procuravano alcun tipo di dolore o fastidio, tuttavia mi costringevano ad arretrare di un paio di passi, inoltre accompagnava tali gesti gridandomi da distanza molto ravvicinata (20-30 cm circa) le seguenti frasi: perché mi butti fuori stronzo?! e “ti devi vergognare questa partita si perde per colpa tua pezzo di merda!” Usciva poi reiterando le offese”) non possa ritenersi violenta, ma, invero, debba essere annoverata nell’ambito dei comportamenti irriguardosi. La reclamante sostiene che il semplice contatto con il petto, avvenuto in parte anche involontariamente vista la numerosa partecipazione di giocatori della squadra locale e ospite intorno al D.G., sia di per sé inidoneo a ledere l’integrità fisica dell’arbitro in quanto, se la volontà del giocatore fosse stata realmente quella, lo avrebbe colpito con uno schiaffo, un calcio o simili. Sul punto richiama una decisione del C.D.T. Friuli Venezia Giulia del 09.04.2009. Ritiene, pertanto, che il Giudice Sportivo Territoriale abbia erroneamente applicato il disposto previsto dall’art. 19, comma 4, lett. d) C.G.S., anziché l’art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S. che sanziona le condotte ingiuriose o irriguardose, e che nella commisurazione della sanzione non abbia tenuto conto della personalità del giocatore, ragazzo di giovane età (classe 1992) che si è sempre contraddistinto per un comportamento leale e corretto tanto da non avere alcun precedente con la Giustizia Sportiva. Conclude il proprio ricorso chiedendo che il presidente ed il calciatore possano essere personalmente sentiti dalla Commissione Disciplinare. All’udienza del 02 dicembre, previa rituale convocazione, è comparso il solo Presidente della società Monte San Savino il quale, dopo udito le precisazioni offerte dal D.g. con il supplemento di rapporto richiesto dalla Commissione, dissente dal contenuto dello stesso ribadendo nuovamente l’assoluta mancanza di lesività nella gestualità del calciatore, il quale rivolgeva soltanto espressioni offensive. La Commissione, acquisita la documentazione probatoria, ritenuta la causa matura per la decisione, delibera quanto segue. Il reclamo non merita accoglimento. Le argomentazioni difensive esposte dalla reclamante sono infondate in fatto ed in diritto. Se in punto di fatto la reclamante non muove eccezioni, riconoscendo e confermando con comportamento acquiescente la dinamica descritta dal D.g. in sede di referto, quelle sollevate in punto di diritto, sull’erronea applicazione del precetto sanzionatorio da parte del G.S.T. a seguito dell’errata interpretazione della condotta del giocatore, non sono degne di rilievo. L’arbitro con il supplemento di rapporto richiesto dalla Commissione ha precisato che “al 19° del secondo tempo il sig. Gregori Alessio della società Monte San Savino veniva espulso per doppia ammonizione; all’atto della notifica subito alcuni suoi compagni (e nessun calciatore dell’altra squadra) venivano a chiedere spiegazioni avvicinandosi a me ma rimanendo comunque ad una adeguata distanza quantificabile in circa mezzo metro. Il sig. Gregori, dopo alcuni secondi dalla sua espulsione, compariva allora alla mia sinistra all’improvviso e immediatamente veniva a contatto con me e mi spingeva, petto a petto, per la prima volta urlandomi da molto vicino (come già scritto nel referto): il suo arrivo è stato in corsa, mentre tutti i compagni che sostavano lì erano fermi, e il suo agire era inequivocabilmente deciso a cercare il contatto con il sottoscritto; ero a quel punto costretto ad arretrare, a causa della spinta di un paio di passi senza subire conseguenze alcune. Mi vedevo allora costretto, mentre altri compagni che erano più indietro cercavano di distogliere il sig. Gregori dal suo agire, a spostarmi di una decina di metri anche perché le proteste dei calciatori che erano lì non diminuivano ma dopo l’intervento del Gregori stavano aumentando di intensità. Malgrado il mio spostamento 4-5 calciatori continuavano a chiedere spiegazioni e a protestare (infatti ho dovuto ammonire un altro calciatore del Monte San Savino per le proteste). A questo punto il sig. Gregori ritornava nuovamente di corsa arrivando da dietro e infilandosi i mezzo ai suoi compagni (che erano lì di fronte a me) ripeteva, per la seconda volta, la spinta precedentemente descritta e accompagnata, sempre come in precedenza, dalla frasi ingiuriose e irriguardose scritte nel referto; anche in questo caso ero costretto ad arretrare come in precedenza. Infine, immediatamente dopo la seconda spinta il sig. Gregori veniva spostato, indietro e con forza, da un paio di compagni e solo allora si dirigeva reiterando le offese verso lo spogliatoio. In conclusione affermo con serenità e decisione che il contatto tra me e il sig. Gregori è avvenuto per sua intenzione e non a causa del numero di calciatori presenti che, come già descritto, si trovavano fermi in quel momento. Riconfermo inoltre di non aver subito alcun fastidio e dolore, ma di essermi però sorpreso dal suo agire così deciso nei miei confronti e di aver comunque dovuto arretrare a causa delle spinte”. La descrizione dei fatti fornita dall’arbitro, il cui carattere di fede privilegiata è attribuito dalle Carte Federali, pone in evidenza il comportamento offensivo e di violenza tenuto dal calciatore Gregori nei confronti dello stesso D.G.. Il carattere violento della condotta non può ritenersi escluso, come sostenuto dalla ricorrente, solo perché l’arbitro ha affermato di non aver riportato conseguenze fisiche, o solo perché il giocatore non ha colpito il D.g. con “uno schiaffo, con un calcio o simili”. Nel caso di specie la spinta, o meglio la reiterazione delle spinte, sono state tali da indurre l’arbitro ad arretrare di un paio di passi e, successivamente, a spostarsi in altra zona del campo per evitare un ulteriore aggressione da parte del calciatore. Pare pertanto indubbio che l’aggressività e la vis utilizzata dal calciatore nello svolgimento dell’azione, seppur non lesiva dell’integrità fisica del D.g., sia stata tale da generare nell’arbitro quella tensione emotiva che è propria di chi si vede sopraffare o imporre, contro la propria volontà, un determinato atteggiamento. Per definizione la violenza può essere definita come qualsiasi coazione fisica o morale esercitata da un soggetto su un altro al fine di indurlo a subire o a compiere atti che non avrebbe altrimenti consentito o commesso. Questa definizione generale comprende non solo la violenza fisica, ma anche quella psicologica volta a ledere la personalità del soggetto passivo, compromettendone la libera ed autonoma manifestazione d'agire. In questi termini, pertanto, l'atto di violenza si può concretizzare anche e non solo in un'azione o omissione che leda l'integrità fisica. Si rileva, inoltre, come le condotte oggetto di contestazione siano avvenute “in due distinti momenti temporali”, ponendo in evidenza il fatto che è potuto intercorrere un significante lasso di tempo prima della reiterazione della condotta da parte del calciatore. Lasso di tempo che avrebbe potuto consentire al calciatore di ritrovare la calma, evitando la reiterazione della propria condotta lesiva. Ciò non si è verificato per la chiara, inequivocabile ed evidente intenzione del Gregori di far valere con la propria fisicità le proprie ragioni nei confronti del D.g. Occorre infine rilevare che le considerazioni sopraesposte avrebbero potuto portare ad una riforma in pejus della sanzione impugnata se il Collegio non avesse valutato a favore del calciatore tutte le attenuanti del caso. Sul punto, occorre ancora una volta precisare che è indirizzo consolidato della C.D. il principio secondo non costituisce circostanza attenuante, semmai aggravante, il compimento da parte di calciatori di minore età di condotte che si caratterizzino per la loro aggressività o violenza poste in essere nei confronti della classe arbitrale od anche nei confronti degli avversari. Per buona pace della reclamante si evidenzia che il G.S. Territoriale nel giudizio di commisurazione della sanzione non poteva tener conto e valutare la personalità del Gregori (a meno di una diretta e personale conoscenza dello stesso da parte del Giudicante il che, ovviamente, potrebbe confliggere con il principio d’imparzialità cui deve ispirarsi l'attività di giudizio) e l’assenza di precedenti con la Giustizia Sportiva da parte dello stesso calciatore, essendo quest’ultimo piuttosto giovane d’età (classe 1992). In conclusione, la richiesta di riduzione della sanzione non può trovare accoglimento, in quanto essa risulta essere stata correttamente commisurata dal Giudice Sportivo Territoriale ai criteri costantemente seguiti e applicati dalla C.D. P.Q.M. la C.D.T.T.: - rigetta il reclamo proposto dalla società Monte San Savino; - conferma la sanzione della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale al calciatore Alessio Gregori; - dispone l’incameramento della tassa di reclamo.
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