COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.31 del 09.12.2011 Delibera della Commissione Disciplinare 41 stagione sportiva 2011/2012 Oggetto: Reclamo dell’Unione Sportiva Dilettantistica Monti avverso la squalifica fino al 4 febbraio 2012 inflitta dal G.S.T. al dirigente Carlotti Giovanni (C.U. n. 24 del 4/11/2011)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.31 del 09.12.2011 Delibera della Commissione Disciplinare 41 stagione sportiva 2011/2012 Oggetto: Reclamo dell'Unione Sportiva Dilettantistica Monti avverso la squalifica fino al 4 febbraio 2012 inflitta dal G.S.T. al dirigente Carlotti Giovanni (C.U. n. 24 del 4/11/2011) Il G.S.T. motivava così la sanzione applicata con riferimento agli avvenimenti accaduti nel corso della competizione esterna disputata, in data 30/10/2011, contro la società Ricortola: “Allontanato per aver rivolto al D.G. frasi offensive, uscendo dal campo protestava. A fine gara, dopo aver rivolto frase irriguardosa nei confronti dell'arbitro, assumeva contegno irrispettoso ed offensivo”. Ricorre l’impugnante segnalando una circostanza apparentemente svincolata dalla motivazione; alla fine del secondo tempo, in occasione di un malore occorso ad uno dei giocatori del Monti il D.G. avrebbe segnalato l'opportunità di approfondire le ragioni di tale disturbo così incrementando la preoccupazione del calciatore e cagionando il disappunto espresso del dirigente in disaccordo. Ritenendo eccessiva la squalifica la società insiste per una riduzione della medesima. La ricostruzione fornita, che in alcun modo smentisce nella sostanza gli elementi valutati dal G.S.T., si limita a contestare le motivazioni che avrebbero originato il reiterato comportamento offensivo del dirigente. A tale riguardo appare rilevante il fatto che il dirigente sia stato allontanato dalla panchina ben prima del citato episodio così evidenziando che il medesimo avesse già perso la sua calma per motivi diversi (oggettivamente meno altruistici) rispetto alla presunta difesa della serenità psicologica di un giocatore. Peraltro il D.G., nel supplemento espressamente richiesto da quest'organo di Giustizia Sportiva, conferma in toto il proprio rapporto segnalando che il Sig. Carlotti, nell'esprimersi in modo poco urbano e certamente irriguardoso, non avrebbe fatto alcun cenno all'infortunio del proprio calciatore riservando le critiche esclusivamente alla propria espulsione. La sanzione risulta pertanto, in considerazione del ruolo ricoperto e della pluralità delle condotte illecite assunte sia nell'arco della gara che successivamente, corretta ed adeguata. P.Q.M. La C.D.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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