COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.31 del 09.12.2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 40 stagione sportiva 2011/2012 Reclamo della Vigor Fucecchio A.S.D. avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Matteo Magnozzi con una squalifica fino al 04/02/2012. C.U. n.24 del 04/11/2011

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.31 del 09.12.2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 40 stagione sportiva 2011/2012 Reclamo della Vigor Fucecchio A.S.D. avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Matteo Magnozzi con una squalifica fino al 04/02/2012. C.U. n.24 del 04/11/2011 Nel corso del 2° tempo della gara “ Vigor Fucecchio – Massa e Marina” valevole per il campionato serie C/2 di calcio a cinque, il calciatore in oggetto spingeva con forza un compagno di squadra con la chiara intenzione di farlo sbattere contro il D.G., facendolo indietreggiare di circa 1 metro senza peraltro procurargli alcun dolore. Per tale condotta veniva espulso dal terreno di gioco e sanzionato con una squalifica fino al 4/2/2012. Avverso la decisione del G.S. propone reclamo la società Vigor Fucecchio la quale si lamenta della eccessiva severità del provvedimento del G.S. Secondo la reclamante il gesto del proprio tesserato sarebbe avvenuto in un momento di massima concitazione ed in modo del tutto involontario. Infatti il calciatore Magnozzi, nell’avvicinarsi di corsa verso l’arbitro per chiedere spiegazioni, scivolava addosso ad un compagno di squadra che finiva per colpire il D.G. Oltretutto l’arbitro, secondo la società, essendo coperto da altri calciatori non poteva vedere con precisione il comportamento posto in essere dal giocatore in questione e valutarne la volontarietà. Per tali motivi la reclamante chiede una riduzione della squalifica anche perché ritenuta eccessiva rispetto ad altra sanzione disciplinare che portava alla squalifica per tre giornate di un calciatore reo di condotta violenta verso un altro atleta. L’arbitro nel supplemento di rapporto gara conferma quanto già dichiarato in sede di referto gara. In particolare specifica di aver visto chiaramente il Magnozzi avvicinarsi ai propri compagni di squadra, che stavano protestando nei suoi confronti e, volontariamente, spingerli verso di lui con il chiaro intento di colpirlo. Alla luce di quanto descritto negli atti di gara emerge chiaramente il comportamento volontario posto in essere dal giocatore in questione, in maniera anche alquanto subdola, teso a colpire in maniera indiretta il D.G., cercando di evitare di essere riconosciuto e con il rischio di coinvolgere anche i propri compagni di squadra. Per tale motivo questa C.D. ritiene colpevole il giocatore della condotta a lui ascritta e congrua la sanzione emessa dal G.S. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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