COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.32 del 15.12.2011 Delibera della Commissione Disciplinare 51 stagione sportiva 2011/2012 Oggetto: Reclamo della Gruppo Sportivo Dilettantistico Valpiana avverso la squalifica per sette gare del calciatore Maestrini Mirko (C.U. n. 27 del 17/11/2011)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.32 del 15.12.2011 Delibera della Commissione Disciplinare 51 stagione sportiva 2011/2012 Oggetto: Reclamo della Gruppo Sportivo Dilettantistico Valpiana avverso la squalifica per sette gare del calciatore Maestrini Mirko (C.U. n. 27 del 17/11/2011) Il G.S.T. motivava così la sanzione irrogata al calciatore con riferimento ai fatti accaduti nel corso della gara casalinga, disputata in data 13 novembre 2011, tra la ricorrente e l’Associazione Sportiva Castell'Azzara: “Espulso per avere rivolto frase irriguardosa ed intimidatoria al D.G., dopo la notifica serrava la mano a pugno vicino al volto dell'arbitro con fare minaccioso tanto da farlo indietreggiare. Accompagnava il gesto con frase intimidatoria. A fine gara offendeva l'arbitro. Sanzione aggravata in quanto capitano.”. Avverso tale decisione la Società in epigrafe proponeva rituale reclamo, nell’interesse del proprio giocatore, contestando specificamente la sussistenza delle frasi oltraggiose pronunciate a fine gara e l'applicabilità dell'aggravante alle offese proferite dal calciatore successivamente alla sua espulsione. Concludeva, pertanto per una riduzione della sanzione inflitta. Il reclamo appare infondato e deve essere respinto. Premesso che le Carte Federali conferiscono valore privilegiato alle dichiarazioni arbitrali, per cui risultano pienamente dimostrate anche le frasi offensive pronunciate dal giocatore, occorre anche rilevare che l'aggravante risulta applicabile all'intera condotta che deve essere globalmente considerata. Il fatto che, nella motivazione del G.S.T., l'aggravante venga contestata solo alla fine della descrizione della condotta illecita perpetrata dal giocatore, non significa che la medesima possa essere attribuita con esclusivo riferimento alla sola fase conclusiva. In realtà il comportamento oltraggioso e minaccioso si è svolto per la gran parte mentre ancora il calciatore rivestiva la qualifica di capitano ed il D.G., nel suo rapporto di gara, è preciso e dettagliato nel descrivere quanto posto a motivazione dal G.S.T. per l’irrogazione della sanzione impugnata. Nello stesso sono dettagliate le frasi minacciose che sarebbero state sottolineate da un pugno chiuso, rivolto verso il D.G., gesto avrebbe esaltato la portata intimidatoria delle espressioni utilizzate. Inoltre il capitano, soggetto normalmente selezionato in base alle sue capacità di relazione, ha la possibilità di interloquire con il D.G. dovendosi comunque esprimere in modo riguardoso e civile e non potendo mai trascendere in condotte potenzialmente lesive. Sul medesimo incombono oneri particolari quale quello di fornire un'immagine sempre improntata alla massima lealtà e sportività e, nel caso sub judicio, dovendosi affermare la responsabilità delle azioni commesse dal Maestrini, tali atteggiamenti appaiono distanti dalla auspicata immagine. Il tenore delle frasi e la portata delle minacce appaiono dunque correttamente valutate dal Giudice di prime cure e la sanzione irrogata deve, in questa sede, essere confermata. P.Q.M. La C.D.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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