COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.32 del 15.12.2011 Delibera della Commissione Disciplinare 44 Stagione sportiva 2011 -2012 Oggetto: (C.U. n. 24 del 04.11.2011) Reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Progresso Montelupo avverso la sanzione della squalifica a tempo inflitta dal G.S. Territoriale al calciatore Cecconi Emiliano fino al 04.06.2012 (7 mesi).
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N.32 del 15.12.2011
Delibera della Commissione Disciplinare
44 Stagione sportiva 2011 -2012 Oggetto: (C.U. n. 24 del 04.11.2011)
Reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Progresso Montelupo avverso la sanzione della squalifica a tempo inflitta dal G.S. Territoriale al calciatore Cecconi Emiliano fino al 04.06.2012 (7 mesi).
Con reclamo sottoscritto e tempestivamente inviato agli Uffici del C.R.T. in data 11.11.2011 la società S.D. Progresso Montelupo, nella persona del Presidente sig. Giuntini Silvano, ha impugnato il provvedimento con il quale il G.S. Territoriale ha sanzionato il calciatore, sig. Cecconi Emiliano, con la squalifica a tempo – fino 04 giugno 2012 – perché “poneva il proprio petto contro quello dell’arbitro e sfiorando la sua fronte con il mento del D.g. lo faceva indietreggiare di circa dieci metri. Accompagnava tale gesto con frasi irriguardose. Sanzione aggravata in quanto capitano”.
La reclamante contesta il provvedimento sopraindicato, in quanto elevato dal Giudice Sportivo Territoriale sull’erronea interpretazione della condotta del calciatore.
Sostiene la reclamante che la condotta del Cecconi non abbia i requisiti della violenza, ma, al contrario, sia da ricondursi ad uno sfogo consistente in un’unica frase irriguardosa ed in un atteggiamento minaccioso non finalizzato al contatto fisico.
Al proposito, precisa che le spinte ricevute dal D.g. siano da attribuire al capannello di giocatori che si era formato attorno all’arbitro per contestare una decisione di gioco, i quali involontariamente, e in modo tale da non pregiudicarne l’incolumità, premevano per avvicinarsi al direttore di gara, spingendo il proprio capitano che nel frattempo si era interposto fra i compagni e l’arbitro stesso.
La società precisa, inoltre, che il contatto tra la fronte del calciatore ed il mento dell’arbitro sia da ritenersi alquanto complicato, in ragione della diversità di statura esistente tra gli stessi, giudicando improbabile l’indietreggiamento dell’arbitro per dieci metri in quanto avrebbe portato i protagonisti ad uscire fuori dal recinto di giuoco.
Conclude chiedendo una riduzione della sanzione e la commutazione della squalifica “a tempo” con una squalifica “a giornate”, in considerazione del ravvedimento espresso a fine partita dal calciatore.
A conferma di quanto sopra formula espressa richiesta di audizione.
All’udienza del 09 dicembre, previa rituale convocazione, sono comparsi il Presidente della società Progresso Montelupo, sig. Giuntini Silvano, ed il calciatore Cecconi Emiliano ai quali è data lettura del supplemento di rapporto reso dal D.g. su richiesta della Commissione.
Il Presidente della società, nell’insistere con le motivazioni di cui al reclamo, precisa che la reazione dei calciatori è stata frutto di emotività, rilevando l’incompletezza del rapporto di gara e l’improbabilità che il D.g. sia indietreggiato di 10 mt,
Il calciatore dal canto suo precisa che se contatto vi è stato, egli non lo ha colpito ma soltanto toccato.
La Commissione, acquisita la documentazione probatoria, ritenuta la causa matura per la decisione, delibera quanto segue.
L’arbitro con il supplemento di rapporto richiesto dalla Commissione ha precisato che “al 48° del secondo tempo fischiavo un fuorigioco avverso la società Progresso Montelupo. Immediatamente dopo il capitano n. 8 Cecconi Emiliano della medesima società mi si avvicinava in modo minaccioso e mettendo il suo petto contro il mio, chinandosi leggermente sfiorandomi con la sua fronte il mento, mi costringeva ad indietreggiare per circa dieci metri verso l’interno del terreno di gioco…”
La descrizione dei fatti fornita dall’arbitro, il cui carattere di fede privilegiata è attribuito dalle Carte Federali, pone in evidenza il comportamento irriguardoso, di minaccia e di violenza tenuto dal calciatore Cecconi nei confronti dello stesso D.g.
Il carattere violento della condotta non può ritenersi escluso, come sostenuto dalla ricorrente, solo perché l’arbitro ha affermato di non aver riportato conseguenze fisiche.
Nel caso di specie la spinta con il petto ed il tentativo di colpire l’arbitro, cercando di appoggiare la testa sul mento, tentativo poi concretizzatosi in un mero sfioramento, sono state tali da indurre l’arbitro ad indietreggiare, forzandolo a spostarsi in altra zona del campo per evitare l’accerchiamento da parte dei calciatori ed eventuali ulteriori possibili aggressioni.
Pare pertanto indubbio che l’aggressività utilizzata dal calciatore nello svolgimento dell’azione, seppur non lesiva dell’integrità fisica del D.g., sia stata tale da generare nell’arbitro quella tensione emotiva che è propria di chi si vede sopraffare o imporre, contro la propria volontà, un determinato comportamento, e come tale idonea a configurare le fattispecie di condotta violenta sanzionate dall’art. 19 del C.g.S.
Risulta infatti inequivocabile ed evidente l’intento del Cecconi di far valere con la fisicità e l’aggressività le proprie ragioni di protesta nei confronti del D.g.
In ordine alla richiesta di commutazione, occorre ancora una volta ribadire che è indirizzo consolidato della C.D. quello di non modificare la species della sanzione (da sanzione “a tempo” sanzione “a giornate”, e viceversa) comminata dal Giudice sportivo di 1° grado.
Sotto il profilo del quantum sanzionatorio il Collegio, preso atto del ravvedimento del calciatore, valutati gli elementi e ritenute prevalenti le circostanze attenuanti, riduce la sanzione inflitta al calciatore Cecconi Emiliano al 04.03.2012.
P.Q.M.
la C.D.T.T.:
- Accoglie il reclamo proposto dalla società Progresso Montelupo;
- Riduce la sanzione della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale al calciatore Cecconi Emiliano al 04.03.2012;
- dispone la restituzione della tassa di reclamo.
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