COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.32 del 15.12.2011 Delibera della Commissione Disciplinare 52 stagione sportiva Oggetto: Reclamo dell’Associazione Sportiva Bonalaccia avverso l’esito della gara disputata in data 23/10/2011 contro la società Intercomunale Costa Ovest (C.U. n. 21 del 16/11/2011)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.32 del 15.12.2011 Delibera della Commissione Disciplinare 52 stagione sportiva Oggetto: Reclamo dell'Associazione Sportiva Bonalaccia avverso l’esito della gara disputata in data 23/10/2011 contro la società Intercomunale Costa Ovest (C.U. n. 21 del 16/11/2011) L'impugnazione, proposta dalla società in oggetto, attiene alla gara casalinga sopra identificata il cui risultato è stato oggetto di reclamo proposto dalla Intercomunale Costa Ovest con conseguente decisione avversa del G.S.T. che viene integralmente trascritta: “Gara del 23/10/2011 BONALACCIA - INTERCOMUNALE COSTA OVEST La Soc.a.s.d Intercomunale Costa Ovest con raccomandata spedita in data 28.10.2011 ha proposto rituale reclamo avverso la regolarità della gara in oggetto lamentando che la controparte a.s.d. Bonalaccia abbia fatto partecipare alla stessa, in qualità di assistente all'arbitro il sig. Bandini Valerio che non risulta essere tesserato. L'atto e' stato regolarmente notificato alla controparte. Verificato che effettivamente il citato Bandini Valerio e' stato regolarmente tesserato in data 02.11.2011 e che pertanto alla data della gara svoltasi il 22.10.2011 risultava essere in posizione irregolare: ciò premesso si delibera: Accoglimento del reclamo attesa la sua fondatezza dichiarando la posizione irregolare del sig. Bandini Valerio nella sua veste di assistente al d.g. assegnando la vittoria della gara alla società a.s.d. Costa Ovest con il risultato di 3 – 0.” In un articolato reclamo, su carta intestata e sottoscritto dal Presidente, la società Bonalaccia individua in tre punti le proprie argomentazioni difensive: - Inammissibilità del reclamo. L'impugnazione sarebbe stata erroneamente inviata alla Commissione disciplinare e cioè ad autorità di Giustizia Sportiva diversa da quella competente per la decisione cioè il Giudice Sportivo Territoriale. L'errore, espressamente codificato dal terzo comma dell'art. 46 C.G.S., determinerebbe l'inammissibilità del ricorso con conseguente rigetto. - Regolarità del tesseramento. Afferma la Società che il dirigente Bandini Valerio avrebbe ricoperto la carica fin dal 24 agosto 2011. A dimostrazione dell'assunto la difesa allega “l'estratto del modulo d'iscrizione del 24.08.2011 probante l'inserimento dei 3 nominativi nell'elenco dei dirigenti” segnalando, a pagina 4, l'inserimento del nominativo del dirigente Bandini Valerio assieme ad altri due nominativi. Pur alla presenza di alcune contestazioni formulate per iscritto dall'ufficio tesseramenti la società afferma di aver ottenuto rassicurazioni con riferimento al corretto inserimento del Sig. Bandini come tesserato; le eventuali problematiche potrebbero essere sorte proprio in ragione di un mancato trasferimento telematico dei dati contenuti nel relativo modulo cartaceo che comunque assume concreto valore normativo. - Violazione delle Norme di Comportamento. La società avversaria avrebbe comunque violato quei doveri di lealtà, correttezza e probità che il Codice di Giustizia prescrive debbano essere tenuti in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. La società Intercomunale Costa Ovest, pur pienamente consapevole della ininfluenza sul risultato della prestazione del dirigente (nella partita assistente arbitrale), avrebbe utilizzato un vizio formale per ribaltare il risultato conseguito sul campo. Segnalando infine la rettitudine ed il valore morale del Sig. Bandini (posta a contrasto sulla valutazione della slealtà della squadra avversaria) insiste nel ripristino del risultato conseguito effettivamente sul campo. Il reclamo è infondato e deve essere respinto. Per quanto attiene alla prima delle censure mosse, in punto di inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento innanzi al G.S.T., occorre rilevare che il Codice di Giustizia Sportiva si caratterizza, rispetto a sistemi normativi decisamente più complessi, per la sua informalità. Sopratutto nella applicazione delle sue scarne norme procedurali - raramente sanzionate - deve essere interpretato secondo l'art. 2 che stabilisce che “In assenza di specifiche norme del presente Codice e degli altri regolamenti federali, gli Organi della giustizia sportiva adottano le proprie decisioni in conformità ai principi generali di diritto applicabili nell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale, nonché a quelli di equità e correttezza sportiva.” Utilizzando, anche in via analogica, i principi che regolano, in altri ordinamenti, le formalità in tema di impugnazioni - in molte materie quali quella penale, tributaria, ecc... - rileva che agli uffici aditi sia imposta una valutazione di massima del contenuto dell'atto ed una eventuale trasmissione del gravame al Giudice competente. Per quanto attiene invece il secondo punto, la segreteria della Commissione disciplinare che, nonostante la ciclopica mole di lavoro, da sempre si caratterizza per efficienza e professionalità consentendo alla commissione l'esame di fascicoli perfettamente istruiti, ha, in conformità delle esigenze palesate dalla C.D.T., approfondito l'istruttoria andando a reperire presso l'ufficio tesseramenti tutta la documentazione necessaria alla verifica delle tesi difensive. In tal senso appare decisiva l'acquisizione di una copia, conforme all'originale, del Modulo di Iscrizione per la stagione Sportiva 2011 – 2012. Da quanto meticolosamente raccolto, ordinato ed allegato al fascicolo emerge la seguente ricostruzione cronologica: 20 agosto 2011 - l'Associazione Bonalaccia, eleggeva un nuovo consiglio che annovera fra i propri dirigenti il Sig. Bandini Valerio. 31 agosto 2011 - la società Bonalaccia presentava iscrizione al campionato di terza categoria non annoverando fra i suoi dirigenti il Sig. Bandini Valerio. 13 ottobre 2011 - Il C.R.T. rigettava una richiesta di tessera impersonale nelle cui voci era inserito il dirigente Bandini Valerio in quanto il nominativo non figurava nel censimento presentato il 31/08/2011. 22 ottobre 2011 - si svolgeva la gara Bonalaccia – Intercomunale Costa Ovest dove il Bandini Valerio figurava come assistente al D.G.. 27 ottobre 2011 - la Società Costa Ovest presentava reclamo avverso l'esito della gara sostenendo l'irregolare partecipazione del Sig. Bandini Valerio quale assistente di parte non tesserato. 2 novembre 2011 - la Società Bonalaccia inoltrava al C.R.T. una integrazione per dirigenti inserendo il nominativo di Bandini Valerio. 2 novembre 2011 - l'ufficio tesseramenti del C.R.T. ratifica i dirigenti proposti fra cui il Bandini Valerio che da questo momento entra a far parte della società Bonalaccia. 16 novembre 2011 il G.S.T. di Livorno, accogliendo il reclamo della società Costa Ovest, infliggeva la punizione sportiva della perdita della gara del 23/10/2011 alla società Bonalaccia per aver impiegato, quale assistente di parte il Bandini Valerio. 22 novembre 2011 la società Bonalaccia presentava ricorso alla C.D.T. sostenendo che il Sig. Bandini Valerio fosse regolarmente tesserato fin dal 31 agosto 2011, data di presentazione dell'iscrizione al campionato, e allegava un modulo di iscrizione comprendente anche la quarta pagina che riporta il nominativo del Bandini. Dalla ricostruzione cronologica sopraesposta emerge con chiarezza l'inconsistenza delle tesi difensive proposte poiché, lo si rammenta, il tesseramento di un dirigente non retroagisce al momento della richiesta ma acquisisce efficacia solo dalla data in cui viene effettivamente accolto dal competente ufficio. Alla data di disputa della competizione il Sig. Valerio Bandini non era dunque tesserato avendo assunto la qualifica di dirigente solo a partire dalla data del 2 novembre 2011. Ma vi è di più. Dalla comparazione della copia acquisita dalla segreteria della C.D.T. (conforme all'originale) del Modulo di Iscrizione per la stagione Sportiva 2011 - 2012 con il modulo allegato al reclamo proposto dalla Società Bonalaccia appare evidente che la quarta pagina - cioè quella asseritamente comprovante la regolarità del tesseramento del dirigente - sia stata sostituita in quanto assolutamente difforme rispetto a quella contenuta nell'originale, presentato e recepito dalla Delegazione di Livorno e debitamente autenticato dal segretario del Comitato Regionale Toscano. Tale fatto appare di macroscopica gravità e getta una sinistra ombra sulla possibile volontà di indurre in errore l'organo di Giustizia Sportiva adito attraverso l'allegazione di documenti ufficiali abilmente artefatti. Infine, per quanto attiene alla ultima delle censure avanzate, pur comprendendo le motivazioni che hanno spinto la società a censurare (nella sostanza) l'operato di chi cerca di vincere le partite sulle carte anziché sul campo, occorre sottolineare che anche nel giuoco del calcio esistono delle regole e che le medesime devono essere rispettate. In ogni caso la critica avrebbe avuto forse maggior forza in assenza del deposito di un falso documento. P.Q.M. La C.D.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa. Ordina la trasmissione del fascicolo all'ufficio del Procuratore Federale per gli adempimenti di competenza.
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