COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.32 del 15.12.2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO GIOVANISSIMI “B” 49 Stagione sportiva 2011 -2012 Oggetto: (C.U. n. 18 del 09.11.2011) Reclamo dell’Unione Sportiva Dilettantistica Rignanese avverso la sanzione della squalifica inflitta dal G.S. Arezzo al Dirigente Accompagnatore Leonardo Focardi fino al 31.07.2012 (8 mesi e 22 giorni).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.32 del 15.12.2011 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO GIOVANISSIMI “B” 49 Stagione sportiva 2011 -2012 Oggetto: (C.U. n. 18 del 09.11.2011) Reclamo dell’Unione Sportiva Dilettantistica Rignanese avverso la sanzione della squalifica inflitta dal G.S. Arezzo al Dirigente Accompagnatore Leonardo Focardi fino al 31.07.2012 (8 mesi e 22 giorni). Con reclamo sottoscritto e tempestivamente inviato agli Uffici del C.R.T. in data 18.11.2011 la società S.D. Rignanese ha impugnato il provvedimento con il quale il G.S. Arezzo ha sanzionato il Dirigente Accompagnatore – Sig. Leonardo Focardi - con la squalifica fino al 31.07.2012 (8 mesi e 22 giorni) perché “a fine gara offendeva e minacciava il D.g. che faceva rientro negli spogliatoi, appoggiando nel contempo la propria fronte a quella del D.g. e spingendolo contro il muro reiterando nelle offese. Mentre il D.g. si trovava nello spogliatoio lo minacciava nuovamente e proseguiva nelle minacce al momento del ritiro delle distinte. Quindi si univa al pubblico e proferiva insulti a sfonda razziale”. La reclamante contesta il provvedimento sopraindicato negando sia le minacce che il contatto fisico tra il Dirigente Acc. ed il D.g., riconoscendo, invero, le offese ma non quelle a sfondo razziale. La società a giustificazione del comportamento offensivo descrive l'antefatto che ha determinato la reazione non giustificabile del Dirigente Acc., secondo cui l'arbitro avrebbe tenuto un comportamento offensivo e di derisione verso il pubblico della squadra di casa, chiedendo un confronto tra lo stesso Dirigente ed il D.g. La Commissione, acquisita la documentazione probatoria, ritenuta la causa matura per la decisione, delibera quanto segue. In via preliminare occorre rilevare che il reclamo viene ritenuto dal Collegio ai limiti dell'ammissibilità per genericità e precarietà del petitum. La società contesta i fatti addebitati al proprio Dirigente Accompagnatore non unendo alcuna specifica e formale richiesta in ordine al provvedimento che vorrebbe ottenere (riduzione?) dalla Commissione con la proposizione del gravame, se non quella, tanto generica quanto inammissibile, di richiesta di confronto. Tuttavia, il Collegio, ritenuto che la reclamante contesta la quasi totalità dei fatti addebitati al proprio Dirigente, con la sola eccezione del comportamento offensivo, ai fini del petitum immediato valuta la suddetta contestazione come una implicita richiesta di riduzione della sanzione inflitta al proprio tesserato. Nel merito: l’arbitro con il supplemento di rapporto richiesto dalla Commissione ha precisato che “non è vero che all'uscita dal campo sono andato verso la tribuna ad applaudire il pubblico. Non è vero che dinanzi agli spogliatoi abbia risposto che “posso fare quello che voglio e che a Rignano esiste un pubblico di merda”. Il Dirigente Accompagnatore dell'U.S.D. Rignanese Focardi Leonardo mi offendeva (vedi rapporto) e mi spingeva con entrambe le mani sul mio petto (senza alcuna conseguenza fisica) il tutto avvicinandosi con la sua faccia contro la mia. Quando sono uscito dagli spogliatoi insieme all'allenatore sig. Stagi Matteo e al Dirigente sig. Magni Maurizio, il sig. Focardi non era in disparte ma insieme ad alcuni spettatori (genitori e sostenitori dell'U.S.D. Rignanese) e si univa a loro negli insulti (vedi rapporto arbitrale)”. La descrizione dei fatti fornita dall’arbitro, il cui carattere di fede privilegiata è attribuito dalle Carte Federali, pone in evidenza e cristallizza sul piano processuale il comportamento violento e minaccioso posto in essere dal Dirigente Acc. Focardi nei confronti del Direttore di Gara. L'arbitro, inoltre, ha evidenziato che il Focardi si univa al pubblico negli insulti a sfondo razziale. Le suddette argomentazioni non lasciano aloni di dubbio sulla responsabilità del tesserato in ordine ai fatti ascrittigli. Fatti che per la loro gravità e per la categoria in cui si sono verificati meritano ampio biasimo. Sanzione congrua. P.Q.M. la C.D.T.T.: 1) respinge il reclamo proposto dalla società Rignanese; 2) conferma la sanzione della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo Arezzo al Dirigente Accompagnatore Leonardo Focardi fino al 31.07.2012; 3) dispone l'incameramento della tassa di reclamo.
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