COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.32 del 15.12.2011 Delibera della Commissione Disciplinare ESORDIENTI FAIR-PLAY 55 stagione sportiva 2011/2012 Gara Giovani Bianconeri – Migliarino (3-2) del 12/11/2011. Torneo Esordienti Fair Play 2° anno. In C.U. n.23 Delegazione Provinciale di Pisa del 16/11/2011.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.32 del 15.12.2011 Delibera della Commissione Disciplinare ESORDIENTI FAIR-PLAY 55 stagione sportiva 2011/2012 Gara Giovani Bianconeri – Migliarino (3-2) del 12/11/2011. Torneo Esordienti Fair Play 2° anno. In C.U. n.23 Delegazione Provinciale di Pisa del 16/11/2011. Reclama la società Polisportiva Migliarino avverso le seguenti sanzioni inflitte dal G.S. 1)Squalifica fino al 30/12/2011 dell’allenatore sig. Napoli Massimo il quale a fine gara entrava nello spogliatoio del D.G. e teneva atteggiamento dapprima irriguardoso e poi offensivo nei confronti del D.G. Sanzione aggravata in relazione alla categoria. 2)Squalifica per 3 gare effettive del calciatore Gizzi Pietro perché protestava nei confronti del D.G. e lo offendeva. La reclamante, in relazione alla squalifica del proprio allenatore, esclude tassativamente la responsabilità dello stesso in relazione ai fatti ascritti, mentre per quanto concerne il calciatore sostiene l’errore del D.G. nell’individuare il soggetto espulso. Infatti, a dire della società, il calciatore espulso non è stato Gizzi Pietro bensì Gemignani Alberto. Conclude chiedendo per entrambi l’annullamento delle sanzioni. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma i fatti ascritti al Napoli mentre ammette l’errore nell’individuazione del calciatore espulso così come sollecitato dalla società. La C.D.T.T. esaminati gli atti ufficiali così provvede. Nessun dubbio interpretativo può sorgere nei confronti del soggetto responsabile del comportamento scorretto verso il D.G. che deve essere adeguatamente sanzionato in modo aggravato, così come correttamente deciso dal G.S., proprio in virtù della giovanissima età degli atleti che devono vedere nel proprio allenatore la guida sportiva cui fare riferimento. Da ciò ne deriva che il comportamento non consono tenuto dal Napoli ha senza dubbio inficiato il precetto enunciato. Per quanto attiene il calciatore, il ravvedimento dell’arbitro deve fare sì che il Gizzi debba essere riqualificato mentre il Gemignani adeguatamente sanzionato dal G.S. al fine di mantenere intatta la possibilità di usufruire, all’occorrenza, dei due gradi di giudizio. P.Q.M. La C.D.T.T. respinge il reclamo relativamente alla sanzione inflitta al tesserato Napoli Massimo, riqualifica con effetto immediato il calciatore Gizzi Pietro e rimette gli atti al G.S. affinchè provveda ad infliggere la sanzione per i fatti ascritti erroneamente al Gizzi Pietro al calciatore Gemignani Alberto. Dispone l’addebito della tassa di reclamo nella misura della metà.
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