COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.35 del 05.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA 54 Stagione Sportiva 2011/2012 Reclamo A.S.D. Gracciano Avverso Inibizione Dirigente Trentacoste Diego Fino Al 922012 (C.U. N° 28 Del 24112011)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.35 del 05.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI ECCELLENZA 54 Stagione Sportiva 2011/2012 Reclamo A.S.D. Gracciano Avverso Inibizione Dirigente Trentacoste Diego Fino Al 922012 (C.U. N° 28 Del 24112011) Reclama la A.S.D. Gracciano avverso la squalifica in oggetto comminata dal G.S. Territoriale della Toscana con la seguente motivazione: “ Allontanato per aver offeso un il D.G., uscendo dal campo reiterava le offese. A fine gara, nello spogliatoio arbitrale, reiterava le ingiurie che ripeteva uscendo dallo spogliatoio stesso.”. La reclamante con articolato reclamo pur ammettendo i fatti ed il comportamento scorretto del dirigente, per il quale si scusa, ritiene eccessiva la sanzione irrogata e ne chiede la riduzione, dovendosi applicare la cd. continuazione. Infatti la condotta del Trentacoste, secondo la reclamante, non dovrebbe distinguersi in due fasi, ma farebbe parte di una condotta unitaria avvenuta senza soluzioni di continuità. In tal senso richiama anche alcune decisioni della C.D. in tal senso All’udienza 23122011 tali difese venivano reiterati dal difensore delegato, Avv. Fabio Giotti del Foro di Siena. La C.D. esaminato il reclamo, acquisito il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo stesso. L’arbitro nel supplemento ribadisce e conferma il rapporto, né del resto la reclamante ne aveva contestato il contenuto, descrivendone le fasi in senso temporale. La C.D. rileva come il comportamento del dirigente sia avvenuto a più riprese e con tempi e modi differenti tanto da non poter ritenere tale comportamento un unicum, pertanto ritiene che la continuazione non possa applicarsi nel caso in esame. La sanzione appare congrua in relazione ai fatti ed alla qualifica ricoperta dal dirigente nella circostanza. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa..
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