COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.35 del 05.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 62 / stagione sportiva 2011/2012. Reclamo proposto dall’ A.S. Saurorispescia avverso la delibera con la quale il G.S.T. ha inflitto la squalifica per cinque giornate al calciatore Biagianti Alberto. (C.U. n. 28).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.35 del 05.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 62 / stagione sportiva 2011/2012. Reclamo proposto dall’ A.S. Saurorispescia avverso la delibera con la quale il G.S.T. ha inflitto la squalifica per cinque giornate al calciatore Biagianti Alberto. (C.U. n. 28). L’A.S. Saurorispescia, con essenziale reclamo, impugna il provvedimento indicato in epigrafe e, pur riconoscendo gli addebiti posti a base del provvedimento disciplinare, chiede la riduzione della sanzione ritenendola eccessiva. Indica, quale attenuante al comportamento del calciatore, i di lui precedenti disciplinari e le scuse presentate all’arbitro dopo la fine della gara; definisce il calcio inferto dal calciatore alla porta dello spogliatoio un gesto di stizza. Il D.G., su specifica richiesta del Giudicante, ha trasmesso un supplemento di rapporto, dal contenuto lapidario, con il quale si limita a confermare quanto già indicato sul rapporto di gara senza null’altro aggiungere. La C.D.T., preso atto del fatto che la reclamante ha integralmente confermato quanto addebitato al calciatore, determinando in tal modo la fondatezza dell’atto impugnato, ritiene di non poter accogliere il reclamo, risultando la delibera in esame del tutto congrua sotto il profilo dell’entità della sanzione comminata. Si ricorda a tal fine che al calciatore è stato addebitato il proferimento, al momento dell’espulsione, di frase blasfema seguita da espressione irriguardosa nei confronti del D.G., accadimenti che a norma dell’art. 19 del C.G.S. prevedono “automaticamente” la squalifica per tre giornate. Le ulteriori vibranti proteste ed, ancora, l’aver colpito la porta dello spogliatoio con un calcio, a testimonianza di un comportamento inaccettabile nell’ambito di una sana competizione sportiva, giustifica le due giornate aggiuntive. Per quanto riguarda le scuse, dimostrazione di un pentimento peraltro tardivo, di esse non vi è alcun cenno né sul rapporto di gara né sul successivo supplemento. P.Q.M. la c.d.t respinge il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa
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