COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.35 del 05.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 31/ stagione sportiva 2011/2012. Reclamo proposto dall’A.D. Polisportiva Castiglione della Pescaia avverso la delibera con la quale il G.S.T. di Grosseto ha squalificato fino al 17.02.2012 il calciatore Coppola Giovanni. (C.U. n. 16/2011).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.35 del 05.01.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 31/ stagione sportiva 2011/2012. Reclamo proposto dall’A.D. Polisportiva Castiglione della Pescaia avverso la delibera con la quale il G.S.T. di Grosseto ha squalificato fino al 17.02.2012 il calciatore Coppola Giovanni. (C.U. n. 16/2011). Il provvedimento sopraindicato che, per una migliore conoscenza della questione viene di seguito integralmente riportato: “Coppola Giovanni (Castiglione della Pescaia) Espulso per condotta violenta nei confronti di un avversario si avvicinava al DG proferendo frase offensiva e minacciosa; di poi tentava di strappare il Cartellino dalle mani dello stesso DG, e non riuscendovi, per la prontezza del DG, lo spingeva ponendogli entrambi le mani sul petto e facendolo indietreggiare di circa un metro e mezzo; veniva allontanato a viva forza dai suoi compagni e nel rientrare nello spogliatoio si spintonava più volte con un avversario che rientrava nello spogliatoio perché, anche esso, colpito da un provvedimento di espulsione.” è stato tempestivamente impugnato dalla Società di appartenenza del calciatore. Rilevato che il reclamo è stato preso in esame solo in data odierna a causa del tardivo arrivo del supplemento di rapporto richiesto (3.11/9.12.2011), in conseguenza di una serie di errati adempimenti da parte dei soggetti interessati, la C.D.T. ritiene dover ricordare quale sia l’iter dei reclami posti alla sua attenzione. Pervenuto il gravame alla Segreteria di questa Commissione, una copia di esso viene inviato al D.G. per tutte le osservazioni ed i chiarimenti del caso. L’arbitro è, a sua volta, obbligato a rispondere semplicemente ed unicamente a questa Commissione senza che sia possibile interpellare né la Società reclamante né altro Ufficio Federale, Delegazione Provinciale o Sezione A.I.A. che siano. Tutto ciò in virtù della corretta applicazione delle norme del C.G.S.. Tornando al gravame si osserva che esso non contesta in alcun modo il merito del provvedimento disciplinare impugnato, ma ritiene che il D.G. abbia errato nell’indicare il Coppola quale destinatario dell’intervento di espulsione, assunto al 12’ minuto del secondo tempo. Il reclamo, che peraltro non contiene alcuna richiesta in ordine all’esito che attraverso di esso intenderebbe ottenere (annullamento, riduzione), si conclude con l’affermazione che il provvedimento disciplinare assunto sul campo accomunante due giocatori, uno per ciascuna delle squadre avversarie, avrebbe dovuto essere assunto nei confronti del calciatore indossante la maglia n. 8 per conto della Società A.S.D. Neania Castel del Piano, del quale non indica il nome asserendo di non aver ricevuto la nota di gara di detta Società, ed il calciatore della società reclamante Duccio Boschi il quale recava sulla maglia il numero 17. Giustifica quest’ultimo motivo con il sostenere che il Boschi (n. 17) sia entrato in campo al 7’ minuto del secondo tempo, in sostituzione del calciatore Alessio Chiapponi (n. 9), e che il fallo di gioco avvenuto al 12’ del medesimo secondo tempo, lo aveva visto protagonista per un intervento irregolare in scivolata sul calciatore indossante la maglia n. 8 della Società Neania Castel del Piano con il quale è venuto poi alle mani per la reazione fisica dell’avversario, il che ha costretto l’arbitro ad espellerli entrambi. Nell’ambito dei propri poteri istruttori questa C.D.T. ha chiesto all’arbitro un supplemento trasmettendogli, per l’esame, copia del reclamo interposto. Il Collegio acquisiti gli atti necessari al giudizio, osserva che il rapporto di gara, confermato con ulteriori precisazioni dal supplemento, indica che al 12’ del secondo tempo il calciatore indossante la maglia n. 8, Coppola Giovanni (A.D.P. Castiglion della Pescaia), afferrava per il collo il calciatore della squadra avversaria Aluigi Matteo (numero di maglia 15 per l’A.S.D. Nenia Castel del Piano) e lo schiaffeggiava per due volte. Quest’ultimo, a sua volta, reagiva schiaffeggiando il Coppola per cui l’arbitro decretava l’espulsione di entrambi. Mentre l’Aluigi si allontanava senza alcuna protesta, il Coppola offendeva e minacciava il D.G. tenendo il comportamento che il G.S. ha analiticamente descritto nella propria delibera.. Avviatosi finalmente verso gli spogliatoi raggiungeva l’avversario Aluigi venendo, ancora una volta, con lui alle mani. Con il supplemento qui reso l’arbitro confuta le tesi difensive della reclamante riaffermando che lo scontro è avvenuto tra il Coppola (n. 8 del Castiglion della Pescaia) e l’Aluigi, n. 15 del Castel del Piano e facendo rilevare, fattore assolutamente determinante agli effetti della decisione, che il calciatore Duccio Boschi non ha preso parte alla gara. Descrive ancora una volta come sia avvenuto l’avvicendamento dei calciatori nell’intero corso della gara, completando la descrizione dell’ultima sostituzione, avvenuta al 35’ del II tempo, da parte del Castiglione della Pescaia con l’affermare che il calciatore Pietrych (n. 11) è stato sostituito dal calciatore indossante la maglia n. 15. Scognamiglio. Molto opportunamente, inoltre, il D.G. nel supplemento di rapporto fa rilevare come, nel momento in cui ha riconsegnato le note compilate, nessuna obiezione in merito è stata sollevata dalla Società Castiglione della Pescaia, smentendo così anche su tale punto la Società reclamante. Per semplice completezza di trattazione la Commissione precisa che, quand’anche la lista di gara non fosse stata consegnata, il fatto non avrebbe avuto alcuna rilevanza agli effetti del reclamo. Infine, in fase di decisione, la C:D.T.T. ricorda ancora una volta il carattere di prova privilegiata che il rapporto di gara, ed il successivo referto arbitrale, rivestono nell’ambito del giudizio sportivo, osservando a tal proposito che la società non adduce alcun elemento che, oggettivamente riscontrabile, sia concretamente idoneo a sminuire la percezione arbitrale dei fatti e possa quindi legittimare una riconsiderazione della sanzione irrogata. Dalla ricostruzione così effettuata in ordine degli avvenimenti verificatisi durante la gara emerge, in modo inconfutabile, la presenza sul campo del Coppola e, in maniera altrettanto certa, che sia stato effettivamente il medesimo calciatore a porre in essere gli illeciti comportamenti descritti. A ciò deve aggiungersi la mancanza, sul reclamo, del petitum, ovvero della domanda giudiziale che possa mettere il giudice in condizione di decidere sui fatti. P.Q.M. la C.D.T.T., definitivamente pronunciando, delibera di respingere il reclamo. Dispone l’incameramento della tassa spone l’incameramento della tassa ad esso relativa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it