COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 02/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROMOZIONE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD SAN SECONDO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PONTEVALLECEPPI V S. SECONDO DISPUTATA A PONTEVALLECEPPI IL 13.11.2011 – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. NR. 48 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 16.11.2011 E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA AL CALCIATORE BENNANI RICCARDO HICHAM LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE E L¡¦AMMENDA DI £á.250,00 ALLA SOCIETA’.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 54 del 02/12/2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
PROMOZIONE
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD SAN SECONDO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PONTEVALLECEPPI V S. SECONDO DISPUTATA A PONTEVALLECEPPI IL 13.11.2011 - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. NR. 48 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 16.11.2011 E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA AL CALCIATORE BENNANI RICCARDO HICHAM LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE E L¡¦AMMENDA DI £á.250,00 ALLA SOCIETA’.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 01 dicembre 2011, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva il reclamo la societa indicata in epigrafe, chiedendo la riduzione delle sanzioni.
Alla udienza non era presente l¡¦arbitro della gara, che aveva giustificato il suo impedimento. Era presente la societa reclamante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Commissione da atto che il rappresentante della societa reclamante ha rinunciato all’audizione del direttore di gara.
Cio posto la Commissione, presa visione degli atti ufficiali della gara, ritiene che i fatti contestati siano pacifici. Va tuttavia considerato che il calciatore Bennani e intervenuto fisicamente per difendere un compagno di squadra minorenne che era stato aggredito da un sostenitore della squadra avversaria.
Alla luce di quanto precede la Commissione ritiene equo ridurre la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Bennani Riccardo Hicham a tre giornate di gara, cosi come ritiene congruo ridurre l’ammenda inflitta alla societa reclamante ad £á. 200,00.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Bennani Riccardo Hicham a tre giornate di gara e l’ammenda alla societa reclamante ad £á. 200,00.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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