COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 02/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PRIMA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA POLISPORTIVA DILETTANTISTICA MONTE TEZIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA SCHIAVO ¡V MONTE TEZIO DISPUTATA A SCHIAVO IL 13.11.2011 – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. NR. 48 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 16.11.2011 E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA AL CALCIATORE FRULLANI FRANCESCO LA SQUALIFICA PER SEI GARE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 02/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PRIMA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA POLISPORTIVA DILETTANTISTICA MONTE TEZIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA SCHIAVO ¡V MONTE TEZIO DISPUTATA A SCHIAVO IL 13.11.2011 - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. NR. 48 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 16.11.2011 E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA AL CALCIATORE FRULLANI FRANCESCO LA SQUALIFICA PER SEI GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 01 dicembre 2011, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva il reclamo la societa indicata in epigrafe, chiedendo la riduzione della sanzione. Alla udienza era presente l¡¦arbitro della gara, era presente la societa reclamante. MOTIVI DELLA DECISIONE L¡¦audizione del direttore di gara ha permesso a questa Commissione di comprendere con precisione il tipo di atteggiamento tenuto dal calciatore Frullani Francesco al momento in cui l¡¦arbitro gli esibiva il cartellino rosso per espellerlo a seguito di una frase offensiva rivolta al medesimo. Vi e stata una reazione istintiva da parte del Frullani che ha appoggiato una mano sul petto dell¡¦arbitro nel tentativo di dissuaderlo; cio non ha provocato nessun dolore al direttore di gara. Il tutto e durato pochi istanti ed il calciatore ha abbandonato il terreno di gioco senza creare problemi. Tutto cio premesso, a parere di questa Commissione, la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Frullani Francesco puo essere contenuta a quattro giornate di gara. P.Q.M. La Commissione Disciplinare riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Frullani Francesco a quattro giornate di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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