COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 02/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA ASD DEL NERA IN RIFERIMENTO ALLA GARA DEL NERA – ALVIANO DISPUTATA A S. LIBERATI NARNI IL 05.11.2011 – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. N.46 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA IN DATA 10.11.2011 E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA: AL CALCIATORE STANZANI LEONARDO LA SQUALIFICA PER SETTE GIORNATE DI GARA; AL CALCIATORE TRADITI FRANCESCO LA SQUALIFICA PER SEI GIORNATE DI GARA; ALLA SOCIETA¡¦ L¡¦AMMENDA AD £á. 150,00.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 02/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA ASD DEL NERA IN RIFERIMENTO ALLA GARA DEL NERA - ALVIANO DISPUTATA A S. LIBERATI NARNI IL 05.11.2011 - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. N.46 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA IN DATA 10.11.2011 E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA: AL CALCIATORE STANZANI LEONARDO LA SQUALIFICA PER SETTE GIORNATE DI GARA; AL CALCIATORE TRADITI FRANCESCO LA SQUALIFICA PER SEI GIORNATE DI GARA; ALLA SOCIETA¡¦ L¡¦AMMENDA AD £á. 150,00. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 01 dicembre 2011, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva il reclamo la societa indicata in epigrafe, chiedendo la riduzione della sanzione inflitta al calciatore. Alla udienza era presente l¡¦arbitro e la societa reclamante. MOTIVI DELLA DECISIONE Dagli atti in possesso di questa Commissione e dall¡¦audizione del direttore di gara si sono potuti ricostruire fatti e comportamenti tenuti sia dai calciatori espulsi che dai sostenitori della societa reclamante. Per quanto riguarda la posizione del calciatore Stanzani i comportamenti tenuti dallo stesso a seguito dell¡¦espulsione ed al termine della gara meritano un adeguata sanzione che comunque la Commissione ritiene equo contenere nella squalifica di sei giornate di gara. Anche la condotta tenuta dal calciatore Traditi e sicuramente sanzionabile; la squalifica tuttavia puo essere ridotta a cinque giornate di gara. Per quanto riguarda, infine, il comportamento del pubblico non vi sono dubbi che siano stati sostenitori della societa reclamante ad offendere l¡¦arbitro per cui la sanzione inflitta dal G.S. appare congrua e meritevole di conferma. P.Q.M. La Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla societa reclamante: „h Riduce la squalifica inflitta al calciatore Stanzani Leonardo a sei giornate effettive di gara; „h Riduce la squalifica inflitta la calciatore Traditi Francesco a cinque giornate di gara. Conferma nel resto l¡¦impugnata decisione del G.S. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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