COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 02/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale TERZA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA¡¦ ASD SAN MARCO IN RIFERIMENTO ALLA GARA POLISPORTIVA SAN BIAGIO ¡V SAN MARCO DISPUTATA A CINQUEMIGLIA IL 06.11.2011 – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. NR. 22 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DATATO 1O.11.2011 E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA: AL CALCIATORE COSTANTINI FRANCESCO LA SQUALIFICA PER OTTO GARE; AL CALCIATORE MANUALI MARCO PER QUATTRO GARE, ALLA SOCIETA¡¦ L¡¦AMMENDA DI £á.500,00.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 54 del 02/12/2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
TERZA CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA¡¦ ASD SAN MARCO IN RIFERIMENTO ALLA GARA POLISPORTIVA SAN BIAGIO ¡V SAN MARCO DISPUTATA A CINQUEMIGLIA IL 06.11.2011 - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. NR. 22 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DATATO 1O.11.2011 E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA: AL CALCIATORE COSTANTINI FRANCESCO LA SQUALIFICA PER OTTO GARE; AL CALCIATORE MANUALI MARCO PER QUATTRO GARE, ALLA SOCIETA¡¦ L¡¦AMMENDA DI £á.500,00.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 01 dicembre 2011, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva il reclamo la societa indicata in epigrafe, chiedendo la riduzione delle sanzioni.
Alla udienza era presente l¡¦arbitro della gara, nonche la societa reclamante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Commissione, presa visione degli atti ufficiali della gara ed in seguito all¡¦audizione del direttore di gara e della societa reclamante, ritiene che i fatti cosi come confermati dal direttore di gara non possano essere contestati o ridimensionati da valide ed oggettive ragioni difensive.
Detti fatti reiterati si caratterizzano per gravita e violenza dei protagonisti che sono rimasti coinvolti in una vera e propria rissa.
Fermo quanto precede la Commissione ritiene comunque equo ridurre la squalifica al calciatore Costantini Francesco a sette giornate di gara e l¡¦ammenda inflitta alla societa reclamante ad £á. 400.00 Conferma nel resto l¡¦impugnata decisione del G.S.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Costantini Francesco a sette giornate di gara e l¡¦ammenda alla societa reclamante ad £á. 400,00. Conferma nel resto l¡¦impugnata decisione del G.S.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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