COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 02/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale COPPA PRIMAVERA DI 2^ CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA ASD SUPERGA IN RIFERIMENTO ALLA GARA TORDANDREA ¡V SUPERGA 48 DISPUTATA A TORDANDREA IL 19.10.2011 – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. N.41 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA IN DATA 26.10.2011 E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA AL CALCIATORE PENSA SIMONE LA SQUALIFICA FINO AL 31/12/2012.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 54 del 02/12/2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
COPPA PRIMAVERA DI 2^ CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA ASD SUPERGA IN RIFERIMENTO ALLA GARA TORDANDREA ¡V SUPERGA 48 DISPUTATA A TORDANDREA IL 19.10.2011 - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. N.41 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA IN DATA 26.10.2011 E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA AL CALCIATORE PENSA SIMONE LA SQUALIFICA FINO AL 31/12/2012.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 01 dicembre 2011, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva il reclamo la societa indicata in epigrafe, chiedendo la riduzione della sanzione inflitta al calciatore.
Alla udienza non era presente l¡¦arbitro, il quale giustificava la sua assenza per impegni di lavoro, mentre non era presente il rappresentante della societa reclamante poiche non ha chiesto di essere sentito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli elementi in nostro possesso e dal supplemento di referto, peraltro molto dettagliato, richiesto all¡¦arbitro, questa Commissione ha potuto accertarsi che il gesto compiuto dal calciatore Pensa Simone nei confronti del direttore di gara e stato volontario senza ombra di dubbio. Piu precisamente si e trattato di una violenta pallonata scagliata verso il direttore di gara stesso che lo attingeva allo stomaco provocandogli dolore per circa quindici minuti.
Tutto cio premesso a parere di questa Commissione, appare equa e proporzionata al fatto commesso la sanzione inflitta dal G.S.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare respinge il reclamo proposto dalla societa ASD Superga 48 e conferma la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Simone Pensa.
Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
Share the post "COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 02/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale COPPA PRIMAVERA DI 2^ CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA ASD SUPERGA IN RIFERIMENTO ALLA GARA TORDANDREA ¡V SUPERGA 48 DISPUTATA A TORDANDREA IL 19.10.2011 – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. N.41 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA IN DATA 26.10.2011 E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA AL CALCIATORE PENSA SIMONE LA SQUALIFICA FINO AL 31/12/2012."