COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 07/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA¡¦ CE.CU.RI.S IN RIFERIMENTO ALLA GARA CE.CU.RI.S – TREVANA DISPUTATA A NOCERA UMBRA IL 21.11.2011 – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. N.51 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA IN DATA 23.11.2011 E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA AL CALCIATORE PORZI RICCARDO LA SQUALIFICA PER SEI GIORNATE DI GARA ED AL CALCIATORE ARMILLEI FABIO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GIORNATE DI GARA. HA PRONUNCIATO, NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 07 DICEMBRE 2011, LA SEGUENTE DECISIONE. NEI TERMINI PROPONEVA IL RECLAMO LA SOCIETA INDICATA IN EPIGRAFE, CHIEDENDO LA RIDUZIONE DELLA SANZIONE INFLITTA AI CALCIATORI. ALLA UDIENZA NON ERA PRESENTE L¡¦ARBITRO, MENTRE ERA PRESENTE LA SOCIETA RECLAMANTE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 07/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA¡¦ CE.CU.RI.S IN RIFERIMENTO ALLA GARA CE.CU.RI.S - TREVANA DISPUTATA A NOCERA UMBRA IL 21.11.2011 - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. N.51 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA IN DATA 23.11.2011 E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA AL CALCIATORE PORZI RICCARDO LA SQUALIFICA PER SEI GIORNATE DI GARA ED AL CALCIATORE ARMILLEI FABIO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GIORNATE DI GARA. HA PRONUNCIATO, NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 07 DICEMBRE 2011, LA SEGUENTE DECISIONE. NEI TERMINI PROPONEVA IL RECLAMO LA SOCIETA INDICATA IN EPIGRAFE, CHIEDENDO LA RIDUZIONE DELLA SANZIONE INFLITTA AI CALCIATORI. ALLA UDIENZA NON ERA PRESENTE L¡¦ARBITRO, MENTRE ERA PRESENTE LA SOCIETA RECLAMANTE. MOTIVI DELLA DECISIONE Dagli atti emerge che i calciatori Porzi Riccardo e Armillei Fabio, al termine della gara mentre rientravano negli spogliatoi, hanno tenuto un comportamento scorretto e minaccioso nei confronti dell¡¦arbitro, determinato dall¡¦espulsione subita dal Porzi per doppia ammonizione. L¡¦episodio si e svolto in un unico contesto senza nessun seguito. Tutto cio premesso, a parere di questa Commissione, le squalifiche inflitte dal G.S. ai calciatori Porzi Riccardo e Armillei Fabio possono essere contenute rispettivamente in cinque e tre giornate di gara. P.Q.M. La Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla societa reclamante: „h Riduce la squalifica inflitta al calciatore Porzi Riccardo a cinque giornate di gara; „h Riduce la squalifica inflitta la calciatore Armillei Fabio a tre giornate di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo
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