COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 07/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA¡¦ CE.CU.RI.S IN RIFERIMENTO ALLA GARA CE.CU.RI.S – TREVANA DISPUTATA A NOCERA UMBRA IL 21.11.2011 – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. N.51 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA IN DATA 23.11.2011 E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA AL CALCIATORE PORZI RICCARDO LA SQUALIFICA PER SEI GIORNATE DI GARA ED AL CALCIATORE ARMILLEI FABIO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GIORNATE DI GARA. HA PRONUNCIATO, NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 07 DICEMBRE 2011, LA SEGUENTE DECISIONE. NEI TERMINI PROPONEVA IL RECLAMO LA SOCIETA INDICATA IN EPIGRAFE, CHIEDENDO LA RIDUZIONE DELLA SANZIONE INFLITTA AI CALCIATORI. ALLA UDIENZA NON ERA PRESENTE L¡¦ARBITRO, MENTRE ERA PRESENTE LA SOCIETA RECLAMANTE.
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