COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 16/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale JUNIORES REGIONALE “A1” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD TIBERIS IN RIFERIMENTO ALLA GARA TIBERIS – TRASIMENO DISPUTATA AD UMBERTIDE IL 19.11.2011 – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. N. 51 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA IN DATA 23.11.2011 E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA ALLA SOCIETA’ L’AMMENDA DI €. 500,00.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 61 del 16/12/2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
JUNIORES REGIONALE “A1”
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD TIBERIS IN RIFERIMENTO ALLA GARA
TIBERIS - TRASIMENO DISPUTATA AD UMBERTIDE IL 19.11.2011 - AVVERSO LA
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. N. 51 DEL COMITATO
REGIONALE UMBRIA IN DATA 23.11.2011 E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA ALLA
SOCIETA’ L’AMMENDA DI €. 500,00.
HA PRONUNCIATO, NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 15 DICEMBRE 2011, LA SEGUENTE
DECISIONE.
NEI TERMINI PROPONEVA IL RECLAMO LA SOCIETÀ INDICATA IN EPIGRAFE, CHIEDENDO
LA RIDUZIONE DELLA SANZIONE.
ALLA UDIENZA ERA PRESENTE L’ARBITRO, MENTRE NON ERA PRESENTE LA SOCIETÀ
RECLAMANTE.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall’esame degli atti e dalle dichiarazioni rese dall’arbitro è emerso che le condotte sono state
effettivamente commesse dal pubblico della società Tiberis, l’arbitro non ha però confermato se gli
sputi abbiano o meno attinto l’assistente.
Pertanto a parere di questa Commissione l’ammenda inflitta alla società dal G.S. deve essere
contenuta in €. 300,00.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società
reclamante, riduce l’ammenda ad €. 300,00.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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