COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 16/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale ALLIEVI REGIONALE “A2” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ SOCIETA’ SAN MARCO JUVENTINA IN RIFERIMENTO ALLA GARA SAN MARCO JUVENTINA – GRIFO PONTE TORGIANO DISPUTATA A SAN MARCO IL 27.11.2011 – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. N. 53 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA IN DATA 30.11.2011 E CON LA QUALE VENIVANO INFLITTE: AL DIRIGENTE GORACCI LUCIANO L’INIBIZIONE FINO AL 05.01.2012; AL DIRIGENTE LOBASSO GIUSEPPE FINO AL 29/12/2011; ALL’ALLENATORE MONTANELLI PIETRO FINO AL 29.12.2011.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 16/12/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale ALLIEVI REGIONALE “A2” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ SOCIETA’ SAN MARCO JUVENTINA IN RIFERIMENTO ALLA GARA SAN MARCO JUVENTINA – GRIFO PONTE TORGIANO DISPUTATA A SAN MARCO IL 27.11.2011 - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. N. 53 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA IN DATA 30.11.2011 E CON LA QUALE VENIVANO INFLITTE: AL DIRIGENTE GORACCI LUCIANO L’INIBIZIONE FINO AL 05.01.2012; AL DIRIGENTE LOBASSO GIUSEPPE FINO AL 29/12/2011; ALL’ALLENATORE MONTANELLI PIETRO FINO AL 29.12.2011. HA PRONUNCIATO, NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 15 DICEMBRE 2011, LA SEGUENTE DECISIONE. NEI TERMINI PROPONEVA IL RECLAMO LA SOCIETÀ INDICATA IN EPIGRAFE, CHIEDENDO LA RIDUZIONE DELLE SANZIONI. ALLA UDIENZA ERA PRESENTE L’ARBITRO E LA SOCIETÀ RECLAMANTE. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente questa Commissione dichiara inammissibile il reclamo relativamente alle posizioni del Dirigente Lobasso Giuseppe e dell’allenatore Montanelli Pietro, in quanto la sanzione applicata dal Giudice Sportivo risulta inferiore al termine minimo di trenta giorni di cui all’art.45, comma e del C.d.S. Per quanto riguarda la posizione del dirigente Goracci Luciano, esaminati gli atti ufficiali della gara e all’esito dell’audizione del direttore di gara, questa Commissione rileva come la frase mossa all’indirizzo dell’arbitro nei termini proferiti non rivesta carattere di particolare offensività e/o gravità verso la persona del direttore di gara. Alla luce di quanto precede questa Commissione ritiene equo ridurre l’inibizione al dirigente Goracci Luciano fino al 20/12/2011. P.Q.M. La Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società reclamante, riduce l’inibizione al dirigente Goracci Luciano fino al 20/12/2011. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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