COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 05/01/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PRIMA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DELLA SOCIETA’ POLISPORTIVA PADULE IN RIFERIMENTO ALLA GARA PICCIONE – PADULE DISPUTATA A PICCIONE IL 11.12.2011 – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. N.60 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA IN DATA 15.10.2011 E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA AL CALCIATORE PIERINI RICCARDO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 05/01/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PRIMA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DELLA SOCIETA’ POLISPORTIVA PADULE IN RIFERIMENTO ALLA GARA PICCIONE - PADULE DISPUTATA A PICCIONE IL 11.12.2011 - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. N.60 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA IN DATA 15.10.2011 E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA AL CALCIATORE PIERINI RICCARDO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE. HA PRONUNCIATO, NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 04 GENNAIO 2012, LA SEGUENTE DECISIONE. NEI TERMINI PROPONEVA IL RECLAMO LA SOCIETA’ RECLAMANTE, CHIEDENDO LA RIDUZIONE DELLA SANZIONE. ALLA UDIENZA ERA PRESENTE L’ARBITRO ED IL RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’ RECLAMANTE. MOTIVI DELLA DECISIONE L’audizione del direttore di gara ha permesso a questa Commissione di ricostruire il comportamento tenuto dal calciatore Pierini Riccardo. Espulso per gioco falloso da ultimo uomo, a fine gara aspettava il direttore di gara dinanzi al proprio spogliatoio e si rivolgeva allo stesso con frasi irriguardose ma non minacciose. Dopo ciò l’arbitro poteva rientrare tranquillamente nel proprio spogliatoio e, dopo la doccia, lasciare l’impianto sportivo in tranquillità. Tutto ciò premesso a parere di questa Commissione la squalifica inflitta al calciatore Pierini Riccardo dal G.S. può essere contenuta in tre giornate di gara. P.Q.M. La Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società reclamante, riduce la squalifica inflitta al calciatore Pierini Riccardo a tre giornate effettive di gara. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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