COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 05/01/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DELLA SOCIETA’ UNIONE SPORTIVA SANGIUSTINO IN RIFERIMENTO ALLA GARA SAN GIUSTINO – MONTECASTRILLI DISPUTATA A PROMANO IL 11.12.2011 – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. N.060 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA IN DATA 15.12.2011 E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA AL CALCIATORE ROCCHEGGIANI LUCA FINO AL 29/02/2012.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 05/01/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DELLA SOCIETA’ UNIONE SPORTIVA SANGIUSTINO IN RIFERIMENTO ALLA GARA SAN GIUSTINO - MONTECASTRILLI DISPUTATA A PROMANO IL 11.12.2011 - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. N.060 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA IN DATA 15.12.2011 E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA AL CALCIATORE ROCCHEGGIANI LUCA FINO AL 29/02/2012. HA PRONUNCIATO, NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 04 GENNAIO 2012, LA SEGUENTE DECISIONE. NEI TERMINI PROPONEVA IL RECLAMO LA SOCIETA’ RECLAMANTE, CHIEDENDO LA RIDUZIONE DELLA SANZIONE. ALLA UDIENZA ERA PRESENTE L’ARBITRO ED IL RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’ RECLAMANTE. MOTIVI DELLA DECISIONE Dagli atti in possesso di questa Commissione e dall’audizione del Direttore di gara è emerso che al termine della gara il calciatore Roccheggiani Luca ha attinto con una spinta il direttore di gara e, mentre quest’ultimo gli stava notificando l’espulsione, gli ha trattenuto il braccio nel tentativo di interrompere tale azione. L’arbitro ha peraltro precisato che tali condotte non gli hanno procurato dolore. Il comportamento tenuto dal Roccheggiani merita senza dubbio una adeguata sanzione, che tuttavia appare equo ridurre fino al 15.02.2012. P.Q.M. La Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo proposto dalla società reclamante, riduce la squalifica al calciatore Roccheggiani Luca fino al 15.02.2012. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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