COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 05/01/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale JUNIORES REGIONALE NEL RECLAMO PROPOSTO DELLA SOCIETA’ ASD ELLERA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA ELLERA CALCIO – PONTEVILLA DISPUTATA AD ELLERA DI CORCIANO IL 10.12.2011 – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. N.60 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA IN DATA 15.12.2011 E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA AL CALCIATORE DE CICCO NICOLA LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 05/01/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale JUNIORES REGIONALE NEL RECLAMO PROPOSTO DELLA SOCIETA’ ASD ELLERA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA ELLERA CALCIO - PONTEVILLA DISPUTATA AD ELLERA DI CORCIANO IL 10.12.2011 - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. N.60 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA IN DATA 15.12.2011 E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA AL CALCIATORE DE CICCO NICOLA LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE. HA PRONUNCIATO, NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 04 GENNAIO 2012, LA SEGUENTE DECISIONE. NEI TERMINI PROPONEVA IL RECLAMO LA SOCIETA’ RECLAMANTE, CHIEDENDO LA RIDUZIONE DELLA SANZIONE. ALLA UDIENZA ERA PRESENTE L’ARBITRO E NON ERA PRESENTE LA SOCIETÀ’ RECLAMANTE. MOTIVI DELLA DECISIONE Dagli atti in possesso di questa Commissione e dall’audizione del Direttore di gara è risultato che il calciatore De Cicco Nicola è stato espulso per aver pronunciato una frase blasfema; mentre si allontanava dal terreno di gioco egli ha pronunciato alcune frasi dal contenuto offensivo nei confronti del Direttore di gara, come riportato nel referto. La condotta tenuta dal De Cicco è sicuramente meritevole di sanzione, che può comunque, essere contenuta nella squalifica per quattro giornate di gara. P.Q.M. La Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo proposto dalla società reclamante, riduce la squalifica inflitta al calciatore De Cicco Nicola, a quattro giornate effettive di gara. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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