COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 05/01/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale ALLIEVI REGIONALE “A1” NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DA SILVERI CRISTIANO, TESSERATO DELLA SOCIETA’ POLISPORTIVA NUOVA FULGINIUM IN RIFERIMENTO ALLA GARA NUOVA FULGINIUM – BASTIA 1924 DISPUTATA A CORVIA DI FOLIGNO IL 18.12.2011 – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. N.063 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA IN DATA 22.10.2011 E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA AL SILVERI CRISTIANO LA SQUALIFICA FINO AL 09/02/2012.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 05/01/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale ALLIEVI REGIONALE “A1” NEL RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DA SILVERI CRISTIANO, TESSERATO DELLA SOCIETA’ POLISPORTIVA NUOVA FULGINIUM IN RIFERIMENTO ALLA GARA NUOVA FULGINIUM – BASTIA 1924 DISPUTATA A CORVIA DI FOLIGNO IL 18.12.2011 - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. N.063 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA IN DATA 22.10.2011 E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA AL SILVERI CRISTIANO LA SQUALIFICA FINO AL 09/02/2012. HA PRONUNCIATO, NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 04 GENNAIO 2012, LA SEGUENTE DECISIONE. NEI TERMINI PROPONEVA IL RECLAMO IN PROPRIO DEL SILVERI CRISTIANO, CHIEDENDO LA RIDUZIONE DELLA SANZIONE. ALLA UDIENZA ERA PRESENTE L’ARBITRO ED IL RECLAMANTE. MOTIVI DELLA DECISIONE Dagli atti in nostro possesso e dall’audizione del Sig. Silveri Cristiano, reclamante in proprio, questa Commissione ha potuto chiarire quanto accaduto a fine gara ed in particolare l’atteggiamento tenuto dall’allenatore Silveri nei confronti del direttore di gara. Sicuramente le frasi rivolte dal reclamante all’indirizzo dell’arbitro meritano censura; tuttavia per quanto riguarda l’entità della sanzione quest’ultima può essere contenuta al 31/01/2012. P.Q.M. La Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo proposto dalla società reclamante, riduce la squalifica inflitta all’allenatore Silveri Cristiano fino al 31/01/2012. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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