COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 07/01/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DELLA SOCIETA’ F.C.D. PASSIGNANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA ROMEO MENTI – FCD PASSIGNANO DISPUTATA AD ALLERONA SCALO IL 04.12.2011 – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. N.56 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA IN DATA 06.12.2011 E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA AL CALCIATORE SIBIO CARMELO PER QUATTRO GARE.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 68 del 07/01/2012
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
SECONDA CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DELLA SOCIETA’ F.C.D. PASSIGNANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA ROMEO MENTI – FCD PASSIGNANO DISPUTATA AD ALLERONA SCALO IL 04.12.2011 - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. N.56 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA IN DATA 06.12.2011 E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA AL CALCIATORE SIBIO CARMELO PER QUATTRO GARE.
HA PRONUNCIATO, NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 07 GENNAIO 2012, LA SEGUENTE DECISIONE.
NEI TERMINI PROPONEVA IL RECLAMO LA SOCIETA’ RECLAMANTE, CHIEDENDO LA RIDUZIONE DELLA SANZIONE.
LA SOCIETA’ RECLAMANTE NON HA CHIESTO DI ESSERE ASCOLTATA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti ufficiali di gara risulta che il calciatore Sibio Carmelo è stato espulso poiché, mentre protestava nei confronti dell’arbitro, toccava quest’ultimo a causa della ressa creatasi attorno allo stesso. Il comportamento del calciatore Sibio, senza alcun dubbio, deve essere considerato come una smodata protesta che questa Commissione ritiene equo sanzionare con la squalifica a tre giornate effettive di gara.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo proposto dalla società FCD Passignano, riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Sibio Carmelo a tre giornate effettive di gara.
- Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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