COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°33 del 01 Dicembre 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con atto dell’11/10/2011 (prot. n.2088/1634/pf10-11/ss/fc) nei confronti di: – Ardito Massimo, Presidente della società Asd Pro Polignano nella stagione 2009-2010; – Asd Pro Polignano

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°33 del 01 Dicembre 2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con atto dell’11/10/2011 (prot. n.2088/1634/pf10-11/ss/fc) nei confronti di: - Ardito Massimo, Presidente della società Asd Pro Polignano nella stagione 2009-2010; - Asd Pro Polignano Per rispondere -il sig. Ardito Massimo, della violazione di cui all’art.1 comma 1, del CGS, in riferimento all’art.38, comma 1, delle NOIF per avere consentito, o comunque, non impedito nella stagione 2009-2010, al tecnico sig. Muserra Mirko di svolgere attività di allenatore (a partire dal mese di Gennaio 2010) non in costanza di tesseramento, con la società ASD Pro Polignano, essendo, peraltro già vincolato, nella medesima stagione, con la società Polisportiva Polimnia Calcio; -la società ASD Pro Polignano a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per le condotte ascrivibili al Presidente ed al tecnico, ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2, del CGS. Comunicato Ufficiale n. 33 - pag. 51 di 56 FATTO Con ricorso inviato al Collegio Arbitrale LND e per conoscenza alla società Polisportiva Polimnia, il sig. Muserra Mirko, allenatore di base, lamentava la mancata corresponsione di €2.000,00 per rate già esigibili ed Euro 1.000,00 per rate dovute (ma, all’epoca, ancora non scadute) da parte della società Polisportiva Polimnia Calcio. Si costituiva in giudizio la società succitata la quale contestava la richiesta del ricorrente ed offriva in comunicazione la documentazione che attestava la avvenuta corresponsione delle somme richieste, oltre a rappresentare la circostanza secondo cui il succitato allenatore aveva abbandonato la squadra, senza alcun provvedimento di esonero e che sin dai primi giorni di Gennaio 2010: “il Muserra ha iniziato ad allenare sottobanco la squadra della ASD Pro Polignano, partecipante al campionato di 2° categoria esibendo articoli di quotidiani sportivi che riportavano tale notizia”. Il Collegio Arbitrale, sulla base delle argomentazioni rassegnate dalla convenuta società, disponeva, in sede istruttoria, che la Procura Federale, con apposita indagine, verificasse e chiarisse il contrasto sorto dalle reciproche dichiarazioni rese dalle parti. Dalle indagini svolte dal collaboratore della Procura Federale e dalla documentazione acquisita (peraltro, mai contestata dal sig.Muserra Mirko, nel corso del giudizio avanti al Collegio Arbitrale della LND) è risultato che il tecnico succitato, nella stagione calcistica 2009-2010, aveva prestato la propria attività a favore della società Polisportiva Polimnia Calcio e Asd Pro Polignano (quest’ultima a partire dal mese di Gennaio 2010) seppur in costanza di tesseramento solamente con la prima. Ne è derivata quindi la responsabilità del sig. Ardito Massimo, Presidente della società ASD Pro Polignano, per aver nella stagione 2009-2010 permesso la violazione ascritta al tecnico sig. Muserra Mirko; con conseguente responsabilità diretta ed oggettiva per la società ASD Pro Polignano ex art.4, commi 1 e 2. A prescindere poi - per quanto ovvio - dalla incolpazione relativa al sig. Muserra Mirko, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, per la quale violazione la Procura Federale provvedeva con un autonomo atto di deferimento, ai sensi degli artt.36, comma 2 e 38, comma 6 del regolamento del Settore Tecnico. Sulla base della documentazione acquisita, la Procura Federale con la su menzionata nota dell’11/10/2010 deferiva a questa Commissione il Presidente dell’epoca sig. Massimo Ardito e la ASD Pro Polignano, per rispondere delle violazioni loro contestate e testualmente innanzi riportate. Verificata la regolarità delle contestazioni e delle comunicazioni di rito, con racc.a.r. del 27/10/2011 la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia, disponeva la convocazione delle parti succitate, per l’udienza del 21/11/2011 alla quale comparivano: - l’avv.Giuseppe Monaco per la Procura Federale; - il sig. Massimo Ardito, nella qualità di Presidente dell’epoca della soc. Pro-Polignano; - non compariva, nonostante la regolarità dell’avviso di convocazione la soc. Pro Polignano. Dichiarata chiusa la fase istruttoria dibattimentale l’avv. Giuseppe Monaco per la Procura Federale, ed il sig. Massimo Ardito, nella qualità succitata, dichiaravano di aver concordato, ai sensi dell’art.23 CGS la misura della sanzione della inibizione ridotta a mesi due solo per esso sig. Ardito Massimo (peraltro -per sua dichiarazione - non più Presidente della ASD Pro Polignano). Preso atto di quanto innanzi, nel prosieguo del procedimento prendeva la parola l’avv. Monaco il quale, per la Procura Federale chiedeva che alla ASD Pro Polignano (non comparsa) fosse comminata la sanzione dell’ammenda di €400,00. MOTIVI DELLA DECISIONE La Commissione Disciplinare Territoriale Puglia, nel prendere atto della succitata richiesta di sanzione ridotta, ancorchè limitata e concordata dalla Procura Federale con il solo sig. Massimo Ardito; ritenuta corretta la qualificazione dei fatti contestati e congrue le sanzioni concordate fra le parti succitate, ne dispone -ai sensi dell’art.23 CGS-, l’applicazione così come indicate in dispositivo. Per quanto invece attiene alla società ASD Pro-Plignano che, non comparendo dinanzi a questa Commissione ha sostanzialmente confermato la validità degli atti acquisiti al processo e la sussistenza delle violazioni contestate; va quindi affermata la sua responsabilità e punita come da dispositivo. Tutto ciò premesso, la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia DELIBERA - infliggersi al sig. Ardito Massimo (all’epoca dei fatti contestati quale Presidente della ASD Pro - Polignano) la inibizione per la durata di mesi due; - infliggersi alla ASD Pro Polignano l’ammenda di €400,00.
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