F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 023/CGF del 22 Luglio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 133/CGF del 18 Gennaio 2012 1. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE F.I.G.C. AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. PARISCENTI GIANCARLO DALLA VIOLAZIONEDI CUI ALL’ART. 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 22 E 37 NOIF ED ALL’ART. 1 “REGOLAMENTO PER L’ACCESSO ALL’AREA DEL CALCIOMERCATO 2009/2010 E DELLA SOCIETÀ A.S. BARI S.P.A. PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART. 4 COMMA 2 C.G.S. PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL SUO COLLABORATORE SPORTIVO, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 4979/1335PF08-09/SP/BLP DEL 26.1.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 80/CDN del 19.4.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 023/CGF del 22 Luglio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 133/CGF del 18 Gennaio 2012 1. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE F.I.G.C. AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. PARISCENTI GIANCARLO DALLA VIOLAZIONEDI CUI ALL’ART. 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 22 E 37 NOIF ED ALL’ART. 1 “REGOLAMENTO PER L’ACCESSO ALL’AREA DEL CALCIOMERCATO 2009/2010 E DELLA SOCIETÀ A.S. BARI S.P.A. PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART. 4 COMMA 2 C.G.S. PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL SUO COLLABORATORE SPORTIVO, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 4979/1335PF08-09/SP/BLP DEL 26.1.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 80/CDN del 19.4.2011) Con ricorso ritualmente proposto il Procuratore Federale ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 80/CDN – 20/10/2011, del 19.4.2011) con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale ha dichiarato il proscioglimento del signor Pariscenti Giancarlo, deferito per la violazione dell'art. 1 C.G.S. in relazione agli artt. 22 – 37 N.O.I.F. e dell'art. 1 del “Regolamento per l'accesso all'area del calciomercato 2009/2010”, e della A.S. Bari S.p.A., per responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, C.G.S.. Con i motivi scritti il Procuratore Federale ha eccepito l'erroneità e contraddittorietà della stessa, concludendo per l'annullamento e, per l'effetto, in accoglimento del deferimento, irrogando le sanzioni di mesi due di inibizione e dell'ammenda di € 5.000,00 per il Pariscenti, e dell'ammenda di pari importo per la A.S. Bari S.p.A.. Alla seduta del 22.7.2011, fissata davanti alla C.G.F. - 1a Sezione Giudicante – sono comparsi il sostituto del Procuratore Federale, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso, ed il difensore del signor Pariscenti, il quale ne ha richiesto il rigetto. Osserva, preliminarmente, questa Corte che il ricorso è inammissibile per la violazione dell'art. 33, n. 5, C.G.S. il quale sancisce che copia, come nel caso di specie, del ricorso sia inoltrata, contestualmente all'eventuale controparte. Il Pariscenti, come si evince dalla memoria difensiva 23.3.2011 inoltrata alla Commissione Disciplinare Nazionale, aveva eletto domicilio in Roma, Via Giuseppe Ferrari n. 4, presso i suoi difensori presso il cui Studio Legale avrebbe dovuto essere inviata copia del ricorso del Procuratore Federale, e non, come erroneamente avvenuto, c/o la sede della A.S. Bari S.p.A.. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.
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