• Stagione sportiva: 2011/2012
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 023/CGF del 22 Luglio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 133/CGF del 18 Gennaio 2012
2. RICORSO DEL MODENA F.C. AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 20.000,00 AL SIG. NINETTO SGARBI; AMMENDA DI € 2.500,00 AL SIG. MAURIZIO RINALDI; AMMENDA DI € 20.000,00 ALLA SOCIETÀ, INFLITTE A SEGUITO DEI DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTE NN. 7439/942PF10- 11/SP/BLP DELL’11.4.2011 E 7887/1136PF10-11/SP/BLP DEL 21.4.2011, DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA B) PAR. VII NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 92/CDN del 27.5.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 023/CGF del 22 Luglio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 133/CGF del 18 Gennaio 2012
2. RICORSO DEL MODENA F.C. AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 20.000,00 AL SIG. NINETTO SGARBI; AMMENDA DI € 2.500,00 AL SIG. MAURIZIO RINALDI; AMMENDA DI € 20.000,00 ALLA SOCIETÀ, INFLITTE A SEGUITO DEI DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTE NN. 7439/942PF10- 11/SP/BLP DELL’11.4.2011 E 7887/1136PF10-11/SP/BLP DEL 21.4.2011, DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA B) PAR. VII NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 92/CDN del 27.5.2011)
Con atto n. 7439/942pf10-11/SP/blp dell’11.4.2011, il Procuratore Federale deferiva innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale il signor Ninetto Sgarbi (all’epoca dei fatti Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante della Società Modena) per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 85, lett. b), paragrafo VII) N.O.I.F. per non aver utilizzato il conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010, e la Società F.C. Modena S.p.A. a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S. per la condotta ascritta al proprio legale rappresentante. Con successivo atto del 21.4.2011 n. 7887/1136pf10-11/SP/blp, il Procuratore Federale deferiva innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale lo stesso signor Ninetto Sgarbi (all’epoca dei fatti Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante della Società) e il signor Maurizio Rinaldi (all’epoca dei fatti Vice Presidente della Società) per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 85, lett. b), paragrafo VII) N.O.I.F. per non aver utilizzato il conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals dovuti ai propri tesserati per la mensilità di ottobre 2010, e la Società F.C. Modena S.p.A. a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S., per la condotta ascritta ai propri legali rappresentanti pro-tempore. All’udienza del 26.5.2011, la Commissione Disciplinare Nazionale della F.I.G.C. (Com. Uff. n. 92/CDN del 27.5.2011), dopo aver riunito i giudizi per l’evidente connessione oggettiva per identità di questioni di fatto e di diritto nonché per coincidenza parziale dei soggetti coinvolti, in accoglimento dei deferimenti della Procura Federale, ha irrogato le ammende di € 20.000,00 al signor Ninetto Sgarbi, di € 2.500,00 al signor Maurizio Rinaldi e di € 20.000,00 alla Società F.C. Modena S.p.A.. Avverso tale decisione hanno proposto reclamo il signor Maurizio Rinaldi, in proprio e quale Presidente della società F.C. Modena S.p.A. e il sig. Ninetto Sgarbi. Il reclamo è infondato per i seguenti motivi in Con note del 23.2.2011 e del 21.4.2011 la Co.Vi.So.C. denunciava i fatti oggetto del deferimento de qua, sulla base delle risultanze dell’attività di revisione effettuata da Deloitte & Touche S.p.A., riscontrando che la società F.C. Modena S.p.A. aveva effettuato il pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals, dovuti ai propri tesserati, tramite modalità differenti da quelle imposte dall’art. 85, lett. b), paragrafo 7 N.O.I.F., che prescrive per le società partecipanti al campionato di Serie B il pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals esclusivamente tramite il conto corrente indicato al momento della iscrizione al campionato. Nello specifico, la società F.C. Modena S.p.A. ha effettuato il pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals dovuti ai propri tesserati per la mensilità di luglio, agosto e settembre 2010, attraverso il c/c 1872490, nei termini previsti dalla normativa federale – 15 novembre – come risulta dalle quietanze di versamento di cui ai modelli f24 allegati, per un totale di € 399.068,92. Successivamente la stessa società documentava alla F.I.G.C. e alla Co.Vi.So.C. il proprio adempimento tramite invio in data 13.11.2010 di apposita “Dichiarazione di avvenuto pagamento degli emolumenti, delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e Fondo di fine carriera”. A distanza di una settimana – 19.11.2010 – il Modena comunicava sua sponte che i suddetti pagamenti erano stati effettuati tramite conto corrente diverso da quello indicato in sede di iscrizione al campionato (c/c n. 1932188 Banca Popolare dell’Emilia Romagna). Analogo comportamento, da parte della F.C. Modena S.p.A., vi era stato anche con riferimento al pagamento dei contributi Enpals per la mensilità di ottobre 2010 pari a € 74.936,09 (rif. atto n. 7887/1136pf10-11/SP/blp). La difesa dei reclamanti insiste, anche in questa sede, sulla necessità di ritenere operante, anche nell’ambito del diritto sportivo, il cd. principio di legalità, di cui all’art. 25 Cost.. In particolare, sostengono gli istanti, che la previsione di cui all’ art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 85, lett. b), paragrafo VII) N.O.I.F., contiene una mera regola di condotta non contemplando, per la sua violazione, alcuna sanzione. In secondo luogo, secondo i reclamanti, non si ravviserebbe, nel caso di specie, una violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, in quanto la ratio dell’art. 85 risiederebbe nella necessità di rendere certi e tempestivi i pagamenti, sanzionando unicamente i comportamenti omissivi. Anche volendo attribuire rilevanza all’aspetto fiscale della tracciabilità dei pagamenti non si vede come l’errore possa essere idoneo, sotto il profilo dell’offensività, a rendere non certa e tracciabile una determinata operazione bancaria, avvenuta in modo contabilmente corretto. Non sussisterebbe, in tal guisa, alcun profilo di dolo nella relazione della fattispecie incriminata anche in relazione ad un principio di buona fede che avrebbe ispirato l’azione della società, incorsa in un “mero errore materiale” testimoniato dalla fattiva collaborazione da quest’ultima offerta segnalando sua sponte il proprio comportamento. Da ultimo, sul coinvolgimento del signor Maurizio Rinaldi, si sottolinea nella memoria della società una incongruenza nella decisione della Commissione Disciplinare Nazionale che, pur avendo affermato la mancanza di comportamenti censurabili tenuti dallo stesso Rinaldi – all’epoca vice Presidente – gli avrebbe comunque comminato l’ammenda (anche se fortemente ridotta nell’ammontare, da € 20.000,00 ad € 2.500,00). Tali censure appaiono infondate per le seguenti ragioni in Appare evidente che l’erroneo comportamento tenuto dai citati dirigenti della Società F.C. Modena S.p.A. - i quali hanno sì effettuato il pagamento nei termini previsti, ma con modalità certamente diverse da quelle prescritte - non sia scusabile sulla base della asserita buona fede o della sussistenza del mero errore materiale. Ciò in quanto, la norma di cui all’ art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 85, lett. b), paragrafo VII) N.O.I.F. sanziona la mera condotta e non il verificarsi di un evento attraverso le modalità rimesse agli organi federali. Con riferimento alla posizione del signor Maurizio Rinaldi (all’epoca dei fatti Vice Presidente), appare già ampiamente satisfattiva la consistente riduzione dell’ammenda statuita dalla Commissione Disciplinare Nazionale che ne ha sottolineato un coinvolgimento molto attenuato, riducendo l’ammenda da € 20.000,00 ad € 2.500,00. Ritenuto che alla responsabilità accertata dei dirigenti consegue necessariamente quella della società ex art. 4, comma 1, C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Modena F.C. di Modena. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
Share the post "F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 023/CGF del 22 Luglio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 133/CGF del 18 Gennaio 2012
2. RICORSO DEL MODENA F.C. AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 20.000,00 AL SIG. NINETTO SGARBI; AMMENDA DI € 2.500,00 AL SIG. MAURIZIO RINALDI; AMMENDA DI € 20.000,00 ALLA SOCIETÀ, INFLITTE A SEGUITO DEI DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTE NN. 7439/942PF10- 11/SP/BLP DELL’11.4.2011 E 7887/1136PF10-11/SP/BLP DEL 21.4.2011, DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETTERA B) PAR. VII NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 92/CDN del 27.5.2011)"