F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 023/CGF del 22 Luglio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 133/CGF del 18 Gennaio 2012 4. RICORSO DEL SIG. EUSTACHIO VINCENZO MONTEMURRO, AMMINISTRATORE DELEGATO CON POTERI DI LEGALE RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ AS VARESE 1910 S.P.A., AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETT. B), PAR. VI, NOIF – NOTE NN. 7883/1131PF10-11/SP/BLP DEL 21.4.2011 – 7436/945PF10-11/SP/BLP DELL’11.4.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 92/CDN del 27.5.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 023/CGF del 22 Luglio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 133/CGF del 18 Gennaio 2012 4. RICORSO DEL SIG. EUSTACHIO VINCENZO MONTEMURRO, AMMINISTRATORE DELEGATO CON POTERI DI LEGALE RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ AS VARESE 1910 S.P.A., AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETT. B), PAR. VI, NOIF - NOTE NN. 7883/1131PF10-11/SP/BLP DEL 21.4.2011 - 7436/945PF10-11/SP/BLP DELL’11.4.2011 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 92/CDN del 27.5.2011) Con atto n. 7436/945pf10-11/SP/blp dell’11.4.2011, il Procuratore Federale deferiva innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale il signor Montemurro, quale legale rappresentante della Società A.S. Varese 1910 S.p.A. nella qualità di amministratore delegato, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 85, lett. b), paragrafo VI) N.O.I.F. per non aver utilizzato il conto corrente indicato in sede di ammissione al Campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010. Con successivo atto del 21.4.2011 n. 7883/1131pf10-11/SP/blp, il Procuratore Federale deferiva innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale lo stesso signor Eustachio Vincenzo Montemurro, quale legale rappresentante della società A.S. Varese 1910 S.p.A. nella qualità di amministratore delegato, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 85, lett. b), paragrafo VII) N.O.I.F. per non aver utilizzato il conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti al proprio tesserato Serrano Gonzales per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010. All’udienza del 26.5.2011, la Commissione Disciplinare Nazionale della F.I.G.C. (Com. Uff. n. 92/CDN del 27.5.2011), dopo aver riunito i giudizi per la loro evidente connessione oggettiva per identità di questioni di fatto e di diritto, nonché per la coincidenza parziale dei soggetti coinvolti, in accoglimento dei deferimenti della Procura Federale, ha irrogato la ammenda di € 10.000,00 al signor Eustachio Vincenzo Montemurro. Avverso tale decisione quest’ultimo ha proposto reclamo ex art. 37 C.G.S.. Il reclamo è parzialmente fondato e va accolto per i seguenti motivi in Con note del 23.2.2011 n. 400.04/GC/cc e del 15.3.2011 n. 688.04/GC/cc la Co.Vi.So.C. denunciava i fatti oggetto del deferimento de qua, sulla base delle risultanze dell’attività di revisione effettuata da Deloitte & Touche S.p.A., riscontrando che la Società A.S. Varese 1910 S.p.A. aveva effettuato il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, tramite modalità differenti da quelle imposte dall’art. 85, lett. b), paragrafo 6 N.O.I.F., che prescrive per le Società partecipanti al campionato di Serie B il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati esclusivamente a mezzo di bonifico bancario utilizzando il conto corrente indicato dalla società al momento della iscrizione al Campionato. Nello specifico, la Società A.S. Varese 1910 S.p.A. ha effettuato il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010, attraverso un c/c non dedicato per un totale di € 110.510,00. Ancora, con riferimento alla nota n. 7883/1131/pf10-11/SP/blp, la stessa Società ha utilizzato, per il pagamento degli emolumenti dovuti al tesserato Serrano Gonzales per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 un conto corrente diverso da quello indicato in sede di ammissione al Campionato di competenza. La difesa del signor Eustachio Vincenzo Montemurro, nel precisare che corrisponde a verità quanto prospettato dalla Procura Federale, in riferimento al deferimento n. 7436/945pf10-11/SP/blp dell’11.4.2011 si limita a chiedere una mera diminuzione dell’ammenda ex art. 23 e 24 C.G.S.. Di contro, per quanto concerne il deferimento n. 7883/1131pf10-11/SP/blp del 21 aprile 2008, avente ad oggetto gli emolumenti difformemente erogati al tesserato Serrano Gonzales, il reclamante ribadisce che non si ravviserebbe violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 85, lett. b), paragrafo VI) N.O.I.F., in quanto tale norma pone l’obbligo di effettuare i pagamenti attraverso conto corrente dedicato unicamente con riferimento ai contratti in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, fattispecie in cui non rientrava – almeno prima del 14.1.2011 – il calciatore Serrano Gonzales. Tali censure appaiono parzialmente fondate in Va rilevato che il comportamento tenuto dal signor Eustachio Vincenzo Montemurro, nella qualità di amministratore delegato della società A.S. Varese 1910 S.p.A., nel pagamento degli emolumenti ai tesserati, presenta una peculiarità. Infatti, relativamente al deferimento n. 7883/1131pf10-11/SP/blp del 21.4.2008, avente ad oggetto gli emolumenti difformemente erogati al Serrano Gonzales si rappresenta che, risultando lo stesso tesserato della società A.S. Varese S.p.A. solo a far data dal 14.1.2011, appare quanto meno singolare che lo stesso percepisse prima di quella data qualsivoglia emolumento. Ciò appare pregiudiziale anche rispetto alla successiva verifica sulle modalità del pagamento stesso e cioè se sia stato effettuato nel rispetto o meno dell’art. 85 N.O.I.F.. Questa Corte, pertanto, ritiene fondate le eccezioni del reclamante volte ad escludere per tale fattispecie la violazione del disposto dell’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 85, lett. b), paragrafo VI) N.O.I.F., in quanto l’obbligo di utilizzo del conto corrente dedicato per i pagamenti attiene unicamente ai contratti in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati. Nel caso di specie il pagamento sembrerebbe essere stato effettuato a soggetto non appartenente al settore sportivo e ciò pone un problema diverso a carico del reclamante e della società stessa per pagamenti effettuati nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2010 a favore di soggetto non tesserato. Appare, per ciò, necessario rimettere gli atti alla Procura federale per l’accertamento di eventuali diversi profili di responsabilità. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dal Sig. Eustachio Vincenzo Montemurro e, per l’effetto, annulla la sanzione inflitta, rimettendo gli atti alla Procura Federale per la valutazione di eventuali diversi profili di responsabilità. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it