F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 023/CGF del 22 Luglio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 133/CGF del 18 Gennaio 2012 6. RICORSO DELL’A.S. VARESE 1910 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA NELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AI SUOI DIRIGENTI, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. – NOTE NN. 7883/1131PF10-11/SP/BLP DEL 21.4.2011 – 7436/945PF10-11/SP/BLP DELL’11.4.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 92/CDN del 27.5.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 023/CGF del 22 Luglio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 133/CGF del 18 Gennaio 2012 6. RICORSO DELL’A.S. VARESE 1910 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA NELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AI SUOI DIRIGENTI, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. - NOTE NN. 7883/1131PF10-11/SP/BLP DEL 21.4.2011 - 7436/945PF10-11/SP/BLP DELL’11.4.2011 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 92/CDN del 27.5.2011) Con atto n. 7436/945 pf10-11/SP/blp dell’11.4.2011, il Procuratore Federale deferiva innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale la Società A.S. Varese 1910 S.p.A. a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’ art. 4, comma 1, C.G.S. vigente, per la condotta ascritta ai propri rappresentanti Legali pro-tempore in relazione alla violazione di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 85, lett. b), paragrafo VI) N.O.I.F. per non aver utilizzato il conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010. Con successivo atto del 21.4.2011 n. 7883/1131pf10-11/SP/blp, il Procuratore Federale deferiva innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale lo stessa la Società A.S. Varese 1910 S.p.A. a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’ art. 4, comma 1, C.G.S. vigente, per la condotta ascritta ai propri rappresentanti Legali pro-tempore in relazione alla violazione violazione di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 85, lett. b), paragrafo VII) N.O.I.F. per non aver utilizzato il conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti al calciatore Serrano Gonzales per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010. All’udienza del 26.5.2011, la Commissione Disciplinare Nazionale della F.I.G.C. (Com. Uff. n. 92/CDN del 27.5.2011), dopo aver riunito i giudizi per la loro evidente connessione oggettiva per identità di questioni di fatto e di diritto nonché per coincidenza parziale dei soggetti coinvolti, in accoglimento dei deferimenti della Procura Federale, ha irrogato la ammenda di € 10.000,00 a carico della società A.S. Varese 1910 S.p.A.. Avverso tale decisione ha proposto reclamo ex art. 37 C.G.S. la società A.S. Varese 1910 S.p.A., in persona del direttore sportivo e legale rappresentante pro-tempore ai soli effetti F.I.G.C. signor Sean Sogliano. Il reclamo è infondato per i seguenti motivi in Con note del 23.2.2011 n. 400.04/GC/cc e del 15.3.2011 n. 688.04/GC/cc la Co.Vi.So.C. denunciava i fatti oggetto del deferimento de qua, sulla base delle risultanze dell’attività di revisione effettuata da Deloitte & Touche S.p.A., riscontrando che la società A.S. Varese 1910 S.p.A. aveva effettuato il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, tramite modalità differenti da quelle imposte dall’art. 85, lett. b), paragrafo 6 N.O.I.F., che prescrive per le società partecipanti al campionato di Serie B il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati esclusivamente a mezzo di bonifico bancario utilizzando il conto corrente indicato dalla società al momento della iscrizione al Campionato. Nello specifico, la società A.S. Varese 1910 S.p.A. ha effettuato il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010, attraverso un c/c non dedicato per un totale di € 110.510,00. Ancora, con riferimento alla nota n. 7883/1131/pf10-11/SP/blp, la stessa società ha utilizzato, per il pagamento degli emolumenti dovuti al tesserato Serrano Gonzales per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 un conto corrente diverso da quello indicato in sede di ammissione al Campionato di competenza. La difesa della società insiste sulla necessità di annullare la sanzione impugnata disponendo l’ammonizione o comunque, in riforma, una sanzione meno afflittiva rispetto a quella disposta dalla C.D.N.. La reclamante ritiene che debba escludersi la responsabilità del sig. Rosati Antonio (già Presidente del Consiglio di Amministrazione), in quanto non avrebbe assunto alcuna decisione di effettuare i pagamenti nella modalità poi contestata avendo, egli, conferito delega per il compimento di atti di ordinaria amministrazione all’amministratore delegato Eustachio Vincenzo Montemurro. Quest’ ultimo, essendosi assunto tutte le responsabilità, e avendo avuto un comportamento riconosciuto corretto anche dalla stessa Procura Federale, avrebbe determinato un virtuosismo che dovrebbe valere quale elemento di valutazione per ottenere una diminuzione della sanzione irrogata dalla C.D.N.. Tali censure appaiono infondate in Appare evidente che l’erroneo comportamento tenuto dai citati dirigenti della Società A.S. Varese S.p.A. - i quali hanno sì effettuato il pagamento nei termini previsti ma con modalità certamente differenti da quelle prescritte - non sia scusabile e comporti pertanto violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 85, lettera B), paragrafo VI) delle N.O.I.F.. Ne consegue la responsabilità diretta della Società. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Varese 1910 S.p.A. di Varese. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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