• Stagione sportiva: 2011/2012
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 023/CGF del 22 Luglio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 133/CGF del 18 Gennaio 2012
9. RICORSO DELLA S.S.C. NAPOLI S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: DELL’AMMENDA DI € 20.000,00 A CARICO DEL SIG. AURELIO DE LAURENTIS;DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 A CARICO DEL SIG. ANDREA CHIAVELLI; DELL’AMMENDA € 20.000,00 A CARICO DELLA RECLAMANTE INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTE NN. 7444/938PF-10- 11/SP/BLP DELL’11.4.2011 E 7915/1115PF-10-11/SP/BLP DEL 21.4.2011, DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETT. A) PAR. VI, NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 97/CDN del 22.6.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 023/CGF del 22 Luglio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 133/CGF del 18 Gennaio 2012
9. RICORSO DELLA S.S.C. NAPOLI S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: DELL’AMMENDA DI € 20.000,00 A CARICO DEL SIG. AURELIO DE LAURENTIS;DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 A CARICO DEL SIG. ANDREA CHIAVELLI; DELL’AMMENDA € 20.000,00 A CARICO DELLA RECLAMANTE INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTE NN. 7444/938PF-10- 11/SP/BLP DELL’11.4.2011 E 7915/1115PF-10-11/SP/BLP DEL 21.4.2011, DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETT. A) PAR. VI, NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 97/CDN del 22.6.2011)
La Corte di Giustizia Federale a Sezioni Unite si è riunita il giorno 22 luglio 2011 per decidere in ordine al ricorso proposto dai Sig.ri Aurelio De Laurentis e Andrea Chiavelli, nonché dalla società S.S.C. Napoli S.p.A avverso la decisione, pubblicata con il Com. Uff. n. 97/CDN del 22.6.2011, con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale, in esito ai deferimenti del Procuratore Federale della F.I.G.C., ha inflitto la sanzione dell’ammenda di € 20.000,00 al signor De Laurentis, quale Presidente del C.d.A. e legale rappresentante della S.S.C. Napoli S.p.A. ed alla medesima predetta società S.S.C. Napoli S.p.A., nonché dell’ammenda di € 10.000,00 al signor Andrea Chiavelli, quale consigliere delegato con poteri di legale rappresentante della S.S.C. Napoli S.p.A., per la violazione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 85, lett. c), paragrafo IV°) N.O.I.F. e all’art. 4, comma 1, C.G.S., per la condotta illecita ascritta ai sig.ri De Laurentis e Chiavelli inerente la mancata utilizzazione del conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine del pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2010. Il procedimento ha origine dalle note datate 23.2.2011 e 15.3.2011 con cui la Co.Vi.So.C. segnalava che, dall’esame del report della Deloitte & Touche S.p.A., società di revisione incaricata dalla F.I.G.C. per l’effettuazione dei controlli, aveva riscontrato che la società S.S.C. Napoli S.p.A. aveva provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2010 utilizzando modalità difformi da quelle stabilite dall’art. 85 lett. c), punto IV°, N.O.I.F.. Il Procuratore Federale, ritenuto (i) che la suddetta condotta integra la violazione della norma di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione, appunto, a quella di cui all’art. 85, lett. c), punto IV°, delle N.O.I.F., (ii) che la stessa è ascrivibile ai Sig.ri De Laurentis e Chiavelli, in quanto rispettivamente Presidente del C.d.A. e legale rappresentante della S.S.C. Napoli S.p.A. e consigliere delegato con poteri di legale rappresentante della medesima società, in virtù del rapporto di immedesimazione organica tra gli stessi e la predetta società e (iii) che da tale condotta consegue la responsabilità diretta della stessa predetta società S.S.C. Napoli S.p.A., ai sensi dell’4, comma 1 C.G.S., deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale sia i sig.ri De Laurentis e Chiavelli, sia la S.S.C. Napoli S.p.A.. Così instauratosi il contraddittorio, riuniti i deferimenti, i deferiti hanno presentato, nei termini assegnati, apposite memorie difensive, eccependo l’assenza di qualsivoglia dolo o colpa, la indisponibilità dei conti correnti dei tesserati, la diligenza dimostrata dalla società, la erronea contestazione relativamente ad i tesserati Marco Riccio, Nicola Liguori e Cosimo Palumbo, la non riconducibilità delle somme erogate all’allenatore Roberto Donadoni quali emolumenti, il conflitto tra la norma endofederale e l’accordo collettivo di categoria ed, in subordine, il riconoscimento dell’errore scusabile dovuto alla prima applicazione della norma. Innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale compariva il rappresentante della Procura Federale, che insisteva per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare, formulando richiesta di applicazione della sanzione dell’ammenda di € 40.000,00 ciascuno al signor De Laurentis ed alla società S.S.C. Napoli S.p.A., nonché dell’ammenda di € 20.000,00 al signor Andrea Chiavelli; comparivano, altresì, il legale dei soggetti deferiti ed il signor Chiavelli, i quali si riportavano alle richieste contenute nelle proprie memorie, insistendo per il proscioglimento degli stessi ed, in subordine, per l’irrogazione della sanzione. La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenute sussistenti le violazioni ascritte ai sig.ri De Laurentis e Chiavelli, nonché alla S.S.C. Napoli S.p.A. e, pertanto, fondati i deferimenti, rilevava che “i pagamenti ai calciatori, di cui al deferimento, sono stati effettuati mediante assegni circolari addebitati sul conto bancario dedicato e non, come previsto dalla normativa, mediante bonifico bancario addebitato sullo stesso conto” e che “le difficoltà rappresentate per l’apertura del conto corrente bancario da parte dei predetti giocatori non possono essere tenute in considerazione anche alla luce del fatto che, dopo qualche mese, tali conti correnti sono stati aperti”. Inoltre, per quanto attiene alla posizione relativa al pagamento disposto nei confronti dell’allenatore signor Roberto Donadoni, la Commissione riteneva non suscettibile di accoglimento la tesi difensiva che assume non trattarsi di emolumenti, giacché proprio il verbale di conciliazione sottoscritto dinanzi all’Ufficio Provinciale del Lavoro di Roma tra il signor Donadoni stesso e la S.S.C. Napoli S.p.A. precisa che “è sorta controversia in merito all’interpretazione dell’accordo del 3.11.2010 ed a pretese differenze retributive” e che “la somma viene versata a titolo transattivo”, confermando, in tal modo, che il pagamento atteneva proprio ad emolumenti non corrisposti in precedenza. Infine, la Commissione rilevava che, ai fini dell’adeguatezza delle sanzioni irrogate, dovevano essere tenuti in considerazione la comprovata diligenza della società in questione e la novità della norma, ma, al tempo stesso, respingeva l’assunto conflitto tra la norma endofederale e l’accordo collettivo di categoria, dal momento che la nuova norma va letta come norma di maggior garanzia per il rispetto dell’accordo collettivo stesso. Per tali ragioni, la Commissione Disciplinare Nazionale riteneva congruo irrogare la sanzione dell’ammenda di € 20.000,00 ciascuno al signor De Laurentis e alla S.S.C. Napoli S.p.A., nonché la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 al signor Chiavelli. Avverso la suddetta decisione della Commissione Disciplinare Nazionale hanno proposto ricorso i sig.ri De Laurentis e Chiavelli, nonché la società S.S.C. Napoli S.p.A., nel quale hanno ribadito (i) che i pagamenti degli emolumenti in questione erano stati tutti effettuati nei termini, per il tramite di assegni circolari non trasferibili addebitati sul conto corrente dedicato, garantendo, in tal modo, trasparenza e tracciabilità dei pagamenti stessi, (ii) che tutti i tesserati coinvolti non disponevano, all’epoca dei fatti, di un conto corrente, con la conseguente impossibilità per i deferiti di effettuare bonifici, così come previsto dalla norma federale, (iii) che nessuna responsabilità può essere addebitata ai dirigenti della S.S.C. Napoli S.p.A., dal momento che l’adempimento richiesto era impossibile, con la conseguenza che non possono essere ravvisati né dolo né colpa nella condotta degli stessi, (iv) che vi è conflitto tra quanto stabilito, in tema di pagamenti, dall’accordo collettivo di categoria e la norma endofederale, (v) che la società S.S.C. Napoli S.p.A. ha sempre operato con la massima diligenza, (vi) che le somme erogate all’allenatore Roberto Donadoni non possono essere qualificate come emolumenti ed, infine, (vii) che, attesa la novità della norma in questione, nel caso di specie, è ravvisabile un errore scusabile. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 22.7.2011, sono presenti il rappresentante della Procura Federale e, per i ricorrenti, in sostituzione dell’Avv. Grassani, l’Avv. Vitali, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso. Il ricorso è parzialmente fondato. La norma di cui all’art. 85, lett. c), punto IV°, N.O.I.F. così recita: «Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti sino alla chiusura del predetto trimestre ai tesserati lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati. I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando il conto corrente indicato dalla società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto». Pacifica la sussistenza della violazione imputata ai deferiti, comprovata dagli accertamenti effettuati dalla società di revisione incaricata dalla F.I.G.C.. Sotto tale profilo, peraltro, il fatto che il pagamento in questione, sia stato effettuato dalla S.S.C. Napoli S.p.A. a mezzo assegni circolari o bonifico su altri conti correnti, anziché mediante bonifico sul conto dedicato, solo perché gli interessati non hanno provveduto ad aprire un conto corrente apposito, non può essere assunto quale elemento giustificativo della contestata condotta. Del resto, la predetta Società ben avrebbe potuto, rifiutarsi di effettuare i pagamenti degli emolumenti in questione, in mancanza dei conti correnti dei destinatari: ed, infatti, la S.S.C. Napoli S.p.A. avrebbe potuto invocare proprio il dettato dell’art. 85 lett. c), punto IV°, N.O.I.F., il quale prevede che il conto corrente su cui effettuare i bonifici debba essere comunicato dai tesserati, con la conseguenza che, in tal caso, i soggetti incolpati non sarebbero stati deferiti per mancato pagamento degli emolumenti in questione. Ciò detto, non appare, tra l’altro, configurabile l’ipotesi dell’errore scusabile, invocata dai ricorrenti, atteso che l’errore sul precetto non incide in alcun modo sull’an e sul tipo di responsabilità. I legali rappresentanti della società deferita, pertanto, devono essere chiamati a rispondere per aver realizzato, seppur per le ragioni illustrate, con piena coscienza e volontà dei suoi elementi costitutivi, il fatto tipico previsto dalla disposizione violata. In merito alle somme erogate a favore dell’allenatore Roberto Donadoni, questo Corte ritiene che, come rilevato anche dalla Commissione Disciplinare Nazionale, il pagamento oggetto di contestazione atteneva proprio ad emolumenti non corrisposti in precedenza. Tra l’altro, il termine “emolumenti” deve essere interpretato in via estensiva, comprendendo ogni somma che a diverso titolo è da corrispondersi da parte della Società ad una pluralità di soggetti fra cui i tesserati. In effetti, un’interpretazione complessiva della disposizione in rilievo, che tenga conto non solo della lettera della norma, ma anche della ratio alla stessa sottesa e delle finalità perseguite dal legislatore federale, induce a ritenere che il termine “emolumenti” sia stato qui utilizzato in senso ampio, comprensivo di ogni compenso da erogare per le prestazioni sportive e di collaborazione lavorativa rese dai propri tesserati. Quanto, invece, al presunto conflitto tra l’accordo collettivo di categoria e la norma endofederale, questa Corte ritiene che la Commissione Disciplinare abbia a ragione respinto l’eccezione in questione, sostenendo che la nuova norma va letta come norma di maggior garanzia per il rispetto dell’accordo collettivo stesso. Dichiarata, dunque, la sussistenza della violazione e la correlata responsabilità dei soggetti tratti a procedimento, il problema si pone soltanto in termini di determinazione della sanzione, considerato che, per la fattispecie, le N.O.I.F. non stabiliscono né la specie, né la misura. Infatti, l’art. 90 delle N.O.I.F. fissa la misura minima di sanzione esclusivamente con riferimento alla violazione, da parte delle società e dei loro dirigenti, dell’obbligo di trasmissione dei dati e documenti di cui agli artt. 80 e 85 delle medesime N.O.I.F., individuandola, per le società della Lega Italiana Calcio Professionistico, nell’ammenda non inferiore ad € 10.000,00. Ciò posto, occorre rifarsi alle disposizioni che regolano, in via generale, i poteri disciplinari degli Organi della giustizia sportiva. A tal proposito, viene, anzitutto, in rilievo l’art. 16 del C.G.S., a tenore del quale “gli organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva”. Orbene, questa Corte ritiene che la Commissione Disciplinare Nazionale abbia fatto corretta applicazione del criterio direttivo di cui al prefato art. 16 C.G.S. Occorre, dunque, valutare il complesso degli elementi acquisiti agli atti, nel tentativo di commisurare la sanzione alla concreta gravità del fatto ed al suo effettivo disvalore. Si ritiene, infatti, debba essere questo il criterio-guida nella fase commisurativa, alla luce dei principi di stretta proporzionalità, adeguatezza retributiva ed efficacia in termini di prevenzione, sia essa generale o speciale, nella prospettiva, in particolare, della riduzione della frequenza ed intensità lesiva dei comportamenti non aderenti alle indicazioni dell’ordinamento federale. In tal ottica, se la invocata difficoltà di corretta applicazione della previsione federale, attesa la mancata comunicazione dei c/c da parte dei calciatori di cui trattasi, non può essere considerata alla strega di una scriminante, può, invece, essere certamente valorizzata quale circostanza attenuante ai fini della graduazione della sanzione. Infatti, la chiarezza della lettera della norma, che indica quale unica modalità di pagamento quella effettuata a mezzo bonifico bancario, previo addebito del conto dedicato, esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori e collaboratori e dunque la considerazione che la violazione disciplinare si identifica nel mancato utilizzato di siffatta modalità, non significa che, una volta accertata e dichiarata la correlata responsabilità, non si debba procedere alla commisurazione della sanzione in relazione al concreto caso di specie. In tale quadro di riferimento, complessivamente considerato il materiale probatorio acquisito al giudizio, ritenuto come lo stesso non lasci trapelare, nelle condotte dei legali rappresentanti della S.S.C. Napoli S.p.A., un evidente atteggiamento di voluta contrapposizione all’ordinamento federale, tenuto conto della natura e della gravità della violazione, questa Corte reputa che sia più congruo ridurre le sanzioni inflitte dalla Commissione Disciplinare Nazionale, irrogando al signor Aurelio De Laurentis ed alla S.S.C. Napoli S.p.A. l’ammenda di € 15.000,00 ciascuno, nonché al signor Andrea Chiavelli, l’ammenda di € 7.500,00. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla S.S.C. Napoli S.p.A. di Napoli, riduce:
- la sanzione dell’ammenda inflitta al Sig. Aurelio De Laurentiis a € 15.000,00;
- la sanzione dell’ammenda inflitta al Sig. Andrea Chiavelli a € 7.500,00;
- la sanzione dell’ammenda inflitta alla S.S.C. Napoli S.p.A. a € 15.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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9. RICORSO DELLA S.S.C. NAPOLI S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: DELL’AMMENDA DI € 20.000,00 A CARICO DEL SIG. AURELIO DE LAURENTIS;DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 A CARICO DEL SIG. ANDREA CHIAVELLI; DELL’AMMENDA € 20.000,00 A CARICO DELLA RECLAMANTE INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTE NN. 7444/938PF-10- 11/SP/BLP DELL’11.4.2011 E 7915/1115PF-10-11/SP/BLP DEL 21.4.2011, DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETT. A) PAR. VI, NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 97/CDN del 22.6.2011)"