F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 023/CGF del 22 Luglio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 133/CGF del 18 Gennaio 2012 11. RICORSO DELL’ A.C. SIENA S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 5.000,00 AL SIG. CALAIÒ EMANUELE, CALCIATORE DELL’A.C. SIENA S.P.A.; AMMENDA DI € 7.500,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA N. 8329/1723PF09-10 DEL 4.5.2011, DEGLI ARTT.1, COMMA 1, C.G.S., 13, COMMA 4, DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI, OGGI 21 COMMA 5, E 4, COMMA 2, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 99/CDN del 28.6.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 023/CGF del 22 Luglio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 133/CGF del 18 Gennaio 2012 11. RICORSO DELL’ A.C. SIENA S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 5.000,00 AL SIG. CALAIÒ EMANUELE, CALCIATORE DELL’A.C. SIENA S.P.A.; AMMENDA DI € 7.500,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA N. 8329/1723PF09-10 DEL 4.5.2011, DEGLI ARTT.1, COMMA 1, C.G.S., 13, COMMA 4, DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI, OGGI 21 COMMA 5, E 4, COMMA 2, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 99/CDN del 28.6.2011) Con provvedimento del 4.5.2011 il Procuratore Federale ed il Vice Procuratore Federale hanno deferito innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale il signor Emanuele Calaiò per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. e 14, comma 4 Regolamento Agenti (oggi art. 21, comma 5) “per aver stipulato con l’AC Siena in data 26 giugno 2009 un contratto senza l’indicazione del proprio agente o la dichiarazione di non essere stato assistito da nessun agente” nonché la società A.C. Siena S.p.A. per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2 C.G.S.. Con Com. Uff. n. 99/CDN del 28.6.2001 la Commissione Disciplinare Nazionale ha inflitto al signor Calaiò la sanzione dell’ammenda di € 5.000.00 ed alla società A.C. Siena S.p.A la sanzione dell’ammenda di € 7.500,00. Con l’appello in esame l’A.C. Siena S.p.A. ed il proprio tesserato Calaiò chiedono a questa Corte, in via principale, di voler accertare e dichiarare che nessuna responsabilità può essere ascritta al calciatore Calaiò, con conseguentemente proscioglimento della società A.C. Siena e, in via subordinata, di voler ridurre le sanzioni rispettivamente irrogate nella misura ritenuta di giustizia. Alla riunione odierna sono comparsi il difensore dei reclamanti ed il rappresentante della Procura Federale rispettivamente precisando le tesi di parte. La Corte, letto l’atto di gravame, sentito il difensore dei reclamanti ed il rappresentante della Procura Federale, accoglie in parte la richiesta subordinata di riduzione dell’ammenda, per come di seguito meglio specificato. Disponeva il Regolamento Agenti in vigore ratione temporis all’epoca dei fatti controversi (poi integralmente trasfuso nell’art. 21 comma 5 del Regolamento oggi vigente) che “ove il calciatore si sia avvalso dell’opera di un Agente, al fine o nella conclusione di un contratto di prestazione sportiva, deve assicurarsi che il nome dell’Agente sia indicato nel contratto. Nel caso in cui sia stato concluso un contratto senza l’assistenza di un Agente, deve essere fatta espressa menzione nel contratto”. Si tratta di disposizione, significativamente inserita – come ha correttamente osservato la C.D.N. – tra i “Doveri dei Calciatori”, la cui ratio è agevolmente rintracciabile nell’esigenza di garantire la massima trasparenza in ordine ad una fase tanto delicata quale la conclusione di un contratto relativo a prestazione sportiva. In detto ambito, infatti, la doverosa indicazione, a carico del calciatore, del nominativo dell’Agente della cui opera lo stesso si è avvalso ovvero l’indicazione della mancata assistenza di un Agente risponde, oltre che alle segnalate esigenze di trasparenza, alla necessità di vigilare sull’attività degli stessi Agenti. Si consideri che la disposizione che la Procura e la C.D.N. assumono violata è ricompresa, non a caso, nel Regolamento Agenti. Orbene, la circostanza in fatto per cui il calciatore Calaiò, con riguardo al contratto di che trattasi, non era assistito dal suo Agente, pur regolarmente nominato in virtù di valido mandato, per essere questi colpito da provvedimento inibitorio, non esonerava affatto lo stesso calciatore dal rendere comunque la prescritta dichiarazione, ben potendo il calciatore agevolmente rappresentare (quale che sia lo “spazio” per la relativa dichiarazione nel modello di contratto) la circostanza per cui l’assenza del suo Agente conseguiva all’essere questi inibito ovvero ben potendo più semplicemente segnalare l’assenza di Agente (tale in sostanza essendo l’essere seguiti da un Agente inibito), non essendo immaginabile l’intervenuta assistenza di un Agente inibito. In altri termini, la relativa peculiarità della circostanza (l’essere cioè assistiti da un Agente inibito) non leva l’obbligo della prescritta dichiarazione. Non vi sono vuoti normativi, come lamentano i reclamanti, essendovi solamente da dichiarare il nome dell’Agente se legittimamente esplicante attività di assistenza ovvero (come nella specie) la relativa mancanza. Il comportamento del calciatore è dunque sanzionabile e la Corte ritiene congrua pure la misura dell’ammenda di e 5.000.00 inflitta dalla C.D.N., che va dunque confermata. Merita, invece, di essere ridotta ad euro 2.000,00 la misura dell’ammenda inflitta, a titolo di responsabilità oggettiva, alla società A.C. Siena. Ritiene, infatti, la Corte che, pur non discutibile la sussistenza del rilevato profilo di responsabilità oggettiva in capo alla reclamante società, tuttavia la misura dell’ammenda avrebbe dovuto tenere conto di una circostanza invero particolare, puntualmente segnalata in sede di reclamo, quella per cui la violazione perpetrata da parte del calciatore è intervenuta in una fase in cui questi era la controparte contrattuale della sanzionata società. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.C. Siena S.p.A. di Siena; riduce la sanzione dell’ammenda inflitta all’A.C. Siena S.p.A. a € 2.000,00. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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