F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 041/CGF del 16 Settembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 134/CGF del 19 Gennaio 2012 3. RICORSO DELLA A.C.F. FIORENTINA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DA SILVA DE JESUS JACKSON SEGUITO GARA SUPERCOPPA PRIMAVERA TIM ROMA/FIORENTINA DEL 3.9.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Serie A – Com. Uff. n. 37 del 5.9.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 041/CGF del 16 Settembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 134/CGF del 19 Gennaio 2012
3. RICORSO DELLA A.C.F. FIORENTINA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DA SILVA DE JESUS JACKSON SEGUITO GARA SUPERCOPPA PRIMAVERA TIM ROMA/FIORENTINA DEL 3.9.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Serie A – Com. Uff. n. 37 del 5.9.2011)
Premesso che risulta dagli atti prodotti in sede di ricorso e da quelli presenti nel relativo fascicolo che i fatti – riferiti all’incontro di Supercoppa Primavera Tim Roma/Fiorentina del 2.9.2011 - si dimostrano come effettivamente verificati, ma con portata diversa rispetto a quanto emerge dal rapporto del direttore di gara, Signor Michael Fabbri; - tenuto conto che indubbiamente, per quanto risulta dalla lettura del rapporto del direttore di gara, il calciatore della Fiorentina Primavera, Da Silva De Iesus Jackson, al 54’ del secondo tempo, disinteressandosi del pallone, ha colpito un avversario al volto; - rilevato tuttavia che appare evidente dalla documentazione prodotta che si è trattato di uno scontro di gioco (il rapporto dell’arbitro significativamente specifica che l’azione violenta del Da Silva è avvenuta “durante un’azione di gioco”), verificatosi peraltro immediatamente prima della fine della gara, tanto che l’arbitro subito dopo ha fischiato la conclusione dell’incontro, e che, dunque, la circostanza che il calciatore della squadra avversaria colpito non abbia potuto riprendere la gara non può univocamente imputarsi alle conseguenze per il colpo subito (il fatto è avvenuto al nono minuto di recupero e non appena il calciatore della Roma è stato accompagnato fuori dal campo di gioco il direttore di gara ha fischiato la fine della stessa); - ritenuto, quindi, che le circostanze del fatto per come sopra ricostruite conducono il Collegio a valutare gli effetti dell’azione violenta della quale si è reso protagonista il calciatore della Fiorentina Primavera Da Silva De Iesus Jackson in senso non perfettamente coincidente rispetto alla sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, dovendosi stimare congrua, in luogo della sanzione inflitta della squalifica per 4 giornate effettive di gara, la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara, proprio perché non può considerarsi provata la circostanza che il calciatore colpito dal Da Silva non sia stato in grado di proseguire l’incontro a cagione del colpo subito, piuttosto che per la conclusione della gara dichiarata dal direttore di gara immediatamente dopo il fatto in questione. Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla A.C.F. Fiorentina S.p.A. di Firenze riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Da Silva De Jesus Jackson a 3 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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