F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 076/CGF del 04 Novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 135/CGF del 19 Gennaio 2012 1. RICORSO IN ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA GENERALE DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, INFLITTA ALLA SOCIETÀ ALMA JUVENTUS FANO 1906 S.R.L. A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S., NELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AI SUOI DIRIGENTI CON NOTE DEL 26.7.2011 NN. 630/1874/PF10-11 SP/AC E 627/1855PF 10-11SP/AC (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 16/CDN del 12.9.2011) 2. RICORSO DELL’ALMA JUVENTUS FANO 1906 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. CAVERNI ALBERTO;INIBIZIONE PER MESI 1 AL SIG. D’INNOCENZO GIORGIO;INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. PARROCCINI MAURIZIO;PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA GENERALE DA SCONTARE NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 30.000,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 85, LETT. C), PAR. IV) E V) NOIF E 4, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 3, LETT. C, E 90, COMMA 2 NOIF – NOTE NN. 498/1902PF/10-11SP/AC DEL 20.7.2011 – 626/1861PF/10-11SP/AC E 637/1878PF/10-11 SP/AC DEL 26.7.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 16/CDN del 12.9.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 076/CGF del 04 Novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 135/CGF del 19 Gennaio 2012 1. RICORSO IN ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA GENERALE DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, INFLITTA ALLA SOCIETÀ ALMA JUVENTUS FANO 1906 S.R.L. A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S., NELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AI SUOI DIRIGENTI CON NOTE DEL 26.7.2011 NN. 630/1874/PF10-11 SP/AC E 627/1855PF 10-11SP/AC (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 16/CDN del 12.9.2011) 2. RICORSO DELL’ALMA JUVENTUS FANO 1906 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. CAVERNI ALBERTO;INIBIZIONE PER MESI 1 AL SIG. D’INNOCENZO GIORGIO;INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. PARROCCINI MAURIZIO;PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA GENERALE DA SCONTARE NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 30.000,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 85, LETT. C), PAR. IV) E V) NOIF E 4, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 3, LETT. C, E 90, COMMA 2 NOIF – NOTE NN. 498/1902PF/10-11SP/AC DEL 20.7.2011 - 626/1861PF/10-11SP/AC E 637/1878PF/10-11 SP/AC DEL 26.7.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 16/CDN del 12.9.2011) Ricorre la Procura Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 16/CDN del 12.9.2011 denunciando la incongruità della sanzione, determinata in primo grado nella misura di punti 2 penalizzazione in classifica generale da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva, inflitta alla società Alma Juventus Fano 1906 S.r.l. a seguito di proprio deferimento per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 C.G.S.. Sostiene la Procura Federale, richiamando precedenti decisioni di questa Corte a Sezioni Unite, che avrebbe errato il primo Giudice nel considerare preclusa dal principio del ne bis in idem la penalizzazione della società, ai sensi dell’art. 10, comma 3, C.G.S., per omissioni di pagamenti (oneri, contributi, emolumenti) dovuti nei primi due trimestri dell’anno e rilevati nel terzo trimestre del medesimo, perché si tratta di autonomo illecito, costituito dal permanere dell’inadempimento nel trimestre successivo a quello di scadenza. Ricorre con autonomo reclamo anche la società Alma Juventus Fano 1906 S.r.l. chiedendo l’annullamento del provvedimento sanzionatorio di primo grado “in quanto l'ingiusto perché nessuna forma di dolo è ravvisabile nel compimento del fatto, prescindendo la condizione di insolvenza dalla volontarietà della stessa”. Sentite le parti, che hanno richiamato e discusso oralmente le tesi esposte nei propri scritti difensivi, la Corte provvede preliminarmente alla riunione dei due ricorsi, aventi ad oggetto la medesima decisione di primo grado e dà inoltre atto che il presente procedimento, iniziato secondo il rito ordinario, con esclusione dell'abbreviazione termini, deve proseguire con il medesimo rito. Nel merito, ritiene questa Corte che il ricorso della Procura Federale vada accolto. Ed invero, come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte - con decisione del 4.5.2011 (Com. Uff. n. 289/CGF – 2010/2011) dalla quale questa Sezione non ritiene di doversi discostare - l’art. 10, comma 3, C.G.S., nel suo stesso dato letterale, <>. Quanto al reclamo della società Alma Juventus Fano 1906 S.r.l., osserva la Corte che alcun rilievo esimente può avere l’asserita assenza di dolo in capo al legale rappresentante della società calcistica, trattandosi di violazioni formali e comunque rilevando per la responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S. anche la semplice colpa (art. 3, comma 1, C.G.S.); inoltre rileva che la Procura Federale ha contestato che il prospetto R/I con l’indicazione dei Ricavi /Indebitamento sulla base della situazione contabile al 31.3.2011 sia stato consegnato agli ispettori CO.VI.SO.C nell’aprile 2011 e rileva che non risulta comunque la sua formale consegna nel termine del 31.5.2011. Conseguentemente il reclamo della società Alma Juventus Fano 1906 S.r.l. va rigettato. Per questi motivi la C.G.F. riuniti i ricorsi nn. 1) e 2): a) accoglie quello proposto dal Procuratore Federale e, per l’effetto, infligge alla società la sanzione di complessivi punti 4 (quattro) di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva. Conferma nel resto. b) respinge quello proposto dalla società Alma Juventus Fano 1906 S.r.l. di Fano (Pesaro – Urbino). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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