F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 076/CGF del 04 Novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 135/CGF del 19 Gennaio 2012 6) RICORSO DELLA S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 6 ALLA SIG.RA VALENTINA MAIO; INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. GUGLIELMO MAIO; PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA; AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 85, LETTERA C), PARAGRAFO IV), NOIF E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 3, CGS E 90, COMMA 2, NOIF – NOTA N. 395/1839PF10-11/SP/BLP DEL 15.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 19/CDN del 26.9.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 076/CGF del 04 Novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 135/CGF del 19 Gennaio 2012 6) RICORSO DELLA S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 6 ALLA SIG.RA VALENTINA MAIO; INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. GUGLIELMO MAIO; PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA; AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 85, LETTERA C), PARAGRAFO IV), NOIF E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 3, CGS E 90, COMMA 2, NOIF – NOTA N. 395/1839PF10-11/SP/BLP DEL 15.7.2011 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 19/CDN del 26.9.2011) La S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l., come rappresentata e difesa, ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata sul Com. Uff. n. 19/CDN del 26.9.2011, con la quale la predetta C.D.N., in esito al deferimento del Procuratore Federale, ha inflitto alla reclamante la sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica e dell’ammenda di € 10.000,00, oltre a quella della inibizione di mesi 6 per i legali rappresentanti Valentina Maio e Guglielmo Maio. Il procedimento ha origine dal provvedimento del 15.7.2011, con il quale il Procuratore Federale, in relazione alla nota in data 15.6.2011 della CO.VI.SO.C, sulla base del report redatto dalla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., incaricata dalla F.I.G.C. dei relativi controlli, ha deferito innanzi alla C.D.N. i sigg.ri Guglielmo e Valentina Maio per la violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. C), parg. IV, N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3 C.G.S. e all’art. 90, comma 2, N.O.I.F., per non aver provveduto al pagamento in favore di un proprio tesserato degli emolumenti inerenti le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011, nel termine del 16.5.2011 stabilito dalla normativa federale e per non aver ancora provveduto, alla predetta scadenza del terzo trimestre, al pagamento degli emolumenti relativi alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 (II trimestre). Per le condotte ascritte ai propri predetti legali rappresentanti, con il medesimo provvedimento è stata, altresì, deferita anche la società odierna reclamante a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S.. A supporto dell’atto di deferimento la Procura Federale ha evidenziato come, acquisita agli atti del procedimento, vi sia anche una dichiarazione resa in data 13.5.2011 dal legale rappresentante pro-tempore Guglielmo Maio, unitamente al presidente del collegio sindacale Angelo Castrignanò che conferma il mancato pagamento degli emolumenti dovuti al tesserato Daniele Morante per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011. Inoltre, deduce la Procura federale, la CO.VI.SO.C ha, altresì, riscontrato il permanere della situazione di mancato pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo tesserato con riferimento alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 (II trimestre). Alla riunione tenutasi innanzi la C.D.N. il 26.9.2011 la Procura Federale ha chiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: mesi quattro di inibizione per ciascuno dei legali rappresentanti deferiti; un punto di penalizzazione in classifica per la S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l.. I deferiti hanno depositato memorie difensive, deducendo che all’epoca dei fatti la società non era tenuta ad alcun pagamento nei confronti del tesserato Daniele Morante, poiché erano pendenti, innanzi al competente Collegio arbitrale, procedimenti di natura economica e disciplinare, aventi ad oggetto proprio la corresponsione delle somme di cui trattasi. Con la decisione oggi impugnata dalla reclamante società la C.D.N. ha ritenuto parzialmente fondato il deferimento. Ad avviso del Giudice di primo grado, infatti, «la dedotta pendenza, innanzi al Collegio arbitrale, di questioni disciplinari nei confronti di un proprio tesserato, peraltro insorte per questioni economiche il cui protrarsi aveva chiaramente esacerbato gli animi, non ha sospeso automaticamente le obbligazioni retributive gravanti sulla Società e nascenti dal contratto di lavoro, né la poteva far ritenere autorizzata ad adottare arbitrariamente un tale provvedimento (stante anche l’assenza nell’ordinamento di una previsione del genere), che la stessa difatti rimetteva alla decisione di un terzo». Quanto alla contestata permanenza di partite debitorie relative al II trimestre, la C.D.N. ritiene che la S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l. sia già stata giudicata sugli stessi fatti «e, pertanto, ricorrendo una chiara ipotesi di ne bis in idem, non può essere nuovamente sottoposta a ulteriore procedimento disciplinare né, tantomeno, sanzionata autonomamente, ricorrendo, tutt’al più, un’ipotesi di recidiva con conseguente applicazione dell’ammenda». Di conseguenza, la C.D.N. ha inflitto ai sigg.ri Valentina Maio e Guglielmo Maio la sanzione dell’inibizione per mesi sei ciascuno ed alla società S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l. l’ammenda di € 10.000,00 e la penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva. Avverso la suddetta decisione della Commissione Disciplinare Nazionale propone ricorso la S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l., come in atti rappresentata e difesa. Secondo l’appellante, alla scadenza del terzo trimestre (16.5.2011) nulla la società era tenuta a corrispondere al tesserato Daniele Morante, attesa la documentata pendenza di varie controversie innanzi al Collegio arbitrale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico aventi ad oggetto proprio il diritto del medesimo giocatore a percepire i predetti emolumenti e l’esatta quantificazione degli stessi. E secondo quanto disposto dal Com. Uff. n. 158/A del 29.4.2011, le società della Lega Pro non sarebbero obbligate a dimostrare l’avvenuto pagamento degli emolumenti ai tesserati qualora siano in corso contenziosi, essendo a tal fine sufficiente l’allegazione della relativa documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria (all. A, parg. III, lett. b). In tal ottica, secondo la reclamante, erra la CO.VI.SO.C allorché ritiene che il comportamento tenuto dalla Virtus Lanciano non sarebbe legittimo considerato che il ricorso al Collegio Arbitrale promosso dalla stessa predetta società è stato rigettato in data 13.5.2011: infatti, la controversia, come comprovato dalla documentazione acquisita agli atti del procedimento, sarebbe stata si discussa e decisa nella riunione del 13.5.2011, ma il relativo provvedimento sarebbe stato notificato alla società reclamante solo il 3.6.2011, cioè, ben dopo, dunque, la data (16.5.2011) di scadenza del terzo trimestre. Lamenta, poi, la società ricorrente, l’erroneità della decisione impugnata anche in punto applicazione della sanzione dell’ammenda per la presunta recidiva. Non ricorrerebbe, infatti, l’ipotesi disciplinata dall’art. 10, comma 3, lett. c), ultimo periodo, C.G.S., poiché la Virtus Lanciano non sarebbe mai stata prima d’ora deferita e sanzionata per inadempimenti retributivi o contributivi relativi alla Stagione Sportiva 2011/2012. Conclude ed insta, pertanto, la difesa della società reclamante, per il proscioglimento della stessa e dei suoi legali rappresentanti Valentina Maio e Guglielmo Maio da ogni addebito, con integrale annullamento delle sanzioni irrogate agli stessi dalla C.D.N.. All’udienza dibattimentale tenutasi il 4.11.2011, la difesa, brevemente illustrate le ragioni del ricorso, ha concluso per la riforma della decisione impugnata e l’accoglimento delle proprie istanze conclusive già formulate. La Procura Federale ha chiesto dichiararsi inammissibile il reclamo, poiché tardivo, ritenendo applicabile, alla fattispecie, l’abbreviazione dei termini procedurali. In via subordinata, ha concluso per la conferma della decisione impugnata. Questa Corte, ritenuta infondata l’eccezione avanzata in rito dalla Procura Federale, considerato che il giudizio di prime cure si è svolto, senza alcuna contestazione sul punto, secondo il rito ordinario, con esclusione dell’abbreviazione dei termini e che, quindi, a prescindere da ogni altra considerazione, con il medesimo rito deve proseguire, reputa, nel merito, che l’appello possa trovare parziale accoglimento, nei termini di seguito indicati. Pacifico che, come emerge dalla nota CO.VI.SO.C del 15.6.2011, alla data del 16.5.2011, la S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l. non ha corrisposto gli emolumenti dovuti, fino alla mensilità di marzo 2011, al proprio tesserato Daniele Morante. Si tratta, allora, di verificare la tenuta della tesi secondo cui nulla, a tale data, era dovuto al suddetto tesserato, poiché pendente contenzioso. L’assunto difensivo appare privo di pregio. Dalla documentazione versata in atti emerge che il tesserato sopra indicato ha azionato apposito contenzioso per ottenere la corresponsione delle mensilità relative al periodo novembre 2010 – febbraio 2011, mentre il ricorso promosso dalla Virtus Lanciano innanzi al Collegio arbitrale per la declaratoria di inadempimento contrattuale ex art. 15 dell’Accordo Collettivo, con correlata richiesta di sospensione del calciatore dagli allenamenti e dalla retribuzione, è stato rigettato dal medesimo Collegio in data 13.5.2011 e successivamente notificato. Orbene, a prescindere dalla questione della data di effettiva conoscenza del provvedimento, del suddetto Collegio arbitrale, di rigetto del ricorso proposto dalla Virtus Lanciano, deve ritenersi che la società non possa automaticamente ed unilateralmente procedere alla sospensione della corresponsione degli emolumenti al proprio tesserato. Comportamento, peraltro, poi rivelatosi, alla luce del provvedimento del citato Collegio, ingiustificato. Se ne desume, pertanto, che alla data del 16.5.2011, in mancanza di una decisione di accoglimento delle proprie istanze o, quantomeno, di un eventuale favorevole provvedimento cautelare, la società reclamante era tenuta a versare al tesserato di cui trattasi i dovuti emolumenti. Sussiste, pertanto, la violazione contestata con riferimento agli emolumenti relativi al terzo trimestre 2011 e, di conseguenza, sul punto, non vi è spazio per la riforma della decisione. Il ricorso merita, invece, accoglimento nella parte in cui si contesta l’erroneità della decisione impugnata in relazione alla sanzione dell’ammenda. In tal ottica, è stato registrato il persistere, alla data del 16.5.2011, dell’inadempienza connessa al mancato pagamento della mensilità di ottobre 2010 che, però, alla data del precedente controllo relativo alla scadenza del secondo trimestre non era stata oggetto di specifica segnalazione e, comunque, contestazione, pendente contenzioso, poi, definito con pronuncia del Collegio arbitrale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico in data 25.3.2011. Non risulta, quindi, che la società reclamante, nel corso della corrente stagione sportiva, sia già stata deferita e sanzionata per le violazioni oggetto del presente procedimento. Di conseguenza, non sussiste titolo per applicare la sanzione dell’ammenda prevista nel caso di recidiva. Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l. di Lanciano (Chieti), annulla la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 confermando nel resto la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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