F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 076/CGF del 04 Novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 135/CGF del 19 Gennaio 2012 7) RICORSO IN ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. CAPONE GAUDIANO E DELLA SOCIETÀ POL. NUOVO CAMPOBASSO CALCIO, DALLE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE, DELL’ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFI IV) E V) NOIF E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA. 3 C.G.S E 90, COMMA. 2, NOIF – NOTE NN. 384/1862PF10-11/SP/AC E 391/1884PF10-11/SP/BLP DEL 15.7.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 19/CDN del 26.9.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 076/CGF del 04 Novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 135/CGF del 19 Gennaio 2012 7) RICORSO IN ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. CAPONE GAUDIANO E DELLA SOCIETÀ POL. NUOVO CAMPOBASSO CALCIO, DALLE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE, DELL’ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFI IV) E V) NOIF E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA. 3 C.G.S E 90, COMMA. 2, NOIF - NOTE NN. 384/1862PF10-11/SP/AC E 391/1884PF10-11/SP/BLP DEL 15.7.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 19/CDN del 26.9.2011) Il Procuratore Federale ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata sul Com. Uff. n. 19/CDN del 26.9.2011, con la quale la predetta C.D.N., in esito al deferimento del Procuratore Federale, ha prosciolto i deferiti dagli addebiti contestati. Il procedimento ha origine dall’atto di deferimento con il quale, sulla base della relativa nota CO.VI.SO.C del 15.6.2011, il Procuratore Federale ha deferito innanzi alla C.D.N. il signor Gaudiano Capone, all’epoca dei fatti vice presidente e legale rappresentante della Pol. Nuova Campobasso Calcio S.r.l, per la violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. C), parg. V, N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, C.G.S. e all’art. 90, comma 2, N.O.I.F., per non aver ancora provveduto, entro il termine del 16.5.2011, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 (II trimestre). Con separato deferimento, sulla base della relativa nota CO.VI.SO.C 14.6.2011, il Procuratore Federale ha, poi, deferito innanzi alla C.D.N. lo stesso signor Gaudiano Capone, per la violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. C), parg. IV, N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3 C.G.S. e all’art. 90, comma 2, N.O.I.F., per non aver provveduto, entro il termine del 16.5.2011, alla corresponsione degli emolumenti delle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011 (III trimestre) dovuti ai propri tesserati e per non aver ancora provveduto, alla predetta scadenza del terzo trimestre, al pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati con riferimento alla mensilità di dicembre 2010 (II trimestre). Per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante, con i medesimi sopra riferiti provvedimenti il Procuratore Federale deferiva, altresì, la società Pol. Nuova Campobasso Calcio S.r.l a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S.. In relazione al giudizio così instaurato i deferiti facevano pervenire tempestive memorie difensive, contestando l’atto di deferimento, mentre la Procura Federale chiedeva condannarsi Gaudiano Capone alla sanzione della inibizione per mesi 8 e la società Pol. Nuova Campobasso S.r.l. alla sanzione della penalizzazione di punti 2 in classifica generale, da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva, oltre all’ammenda di € 20.000,00. Con la decisione oggi impugnata la C.D.N. ha rigettato il deferimento. Ad avviso del Giudice di primo grado, infatti, quanto al contestato omesso pagamento degli emolumenti dovuti per il III trimestre, deve escludersi la commissione di qualsiasi tipo di illecito, mentre, per ciò che concerne la contestata permanenza delle pendenze debitorie relative al II trimestre «è bene rilevare che i deferiti sono stati già giudicati nella corrente stagione sportiva per detti fatti, ricorrendo, pertanto, un’ipotesi di ne bis in idem che impedisce di sottoporre gli stessi nuovamente a procedimento disciplinare per fatti identici e anche di applicare la recidiva, vincolata alla richiesta di condanna per fatti relativi a differenti e successivi periodi temporali». Per l’effetto, dunque, la C.D.N. proscioglieva i deferiti da ogni addebito. Avverso la suddetta decisione della Commissione Disciplinare Nazionale propone ricorso il Procuratore Federale. Sostiene la Procura, richiamando precedenti decisioni di questa Corte a Sezioni Unite, che avrebbe errato il primo Giudice nel considerare preclusa dal principio del ne bis in idem la penalizzazione della società, ai sensi dell’art. 10, comma 3, C.G.S., per omissioni di pagamenti (oneri, contributi, emolumenti) dovuti nei primi due trimestri dell’anno e rilevati nel terzo trimestre del medesimo, perché si tratta di autonomo illecito, costituito dal permanere dell’inadempimento nel trimestre successivo a quello di scadenza. La decisione della C.D.N. sarebbe, dunque, viziata da error in judicando. La Pol. Nuovo Campobasso Calcio S.r.l. ha depositato proprie deduzioni difensive scritte, eccependo inammissibilità del gravame per essere stato proposto con abbreviazione dei termini procedurali.. All’udienza tenutasi il 4.11.2011, la Procura Federale, brevemente illustrate le ragioni del ricorso, ha concluso per la riforma della decisione impugnata e l’accoglimento delle proprie istanze conclusive, mentre la Pol. Nuova Campobasso Calcio S.r.l, esposte le proprie argomentazioni difensive, ha chiesto la conferma delle statuizioni della C.D.N., insistendo sulla eccezione di inammissibilità del reclamo, poiché proposto con abbreviazione dei termini procedurali. Questa Corte ritiene, anzitutto, infondata l’eccezione avanzata in rito dalla Pol. Nuova Campobasso Calcio S.r.l. A prescindere da ogni disquisizione in ordine all’applicazione, alla fattispecie, del rito “ordinario” o di quello con abbreviazione dei termini, la questione deve ritenersi superata dalla rituale costituzione della società resistente che ha tempestivamente depositato le proprie difese scritte e, poi, ribadito ed illustrato le medesime nel corso dell’udienza innanzi a questa Corte. La constata assenza di lesione del diritto di difesa rende, pertanto, superflua ogni altra considerazione ed un ulteriore esame dell’eccezione de qua. Nel merito, l’appello merita accoglimento. Ed invero, come precisato dalle Sezioni unite di questa Corte - con decisione del 4.5.2011 (Com. Uff. n. 289/CGF – 2010/2011) dalla quale questa Sezione non ritiene di doversi discostare - l’art. 10, comma 3, C.G.S., nel suo stesso dato letterale, «comporta chiaramente un riscontro sulla regolarità delle debenze con riferimento non solo al trimestre di riferimento ma anche ai periodi pregressi. Infatti, la locuzione citata “……sino alla chiusura……” ha portata affatto diversa rispetto a quella più ristretta ed eventualmente limitata al mero “riferimento” ad un dato specifico e singolo trimestre. In buona sostanza, il controllo gestionale ai fini e sulla regolarità si trascina nel tempo non prevedendo delle interruzioni, anche eventualmente già sanzionate di precedenti inadempienze, con una chiara indicazione proprio al dato della chiusura di tutti i trimestri previsti, chiusura che pertanto ricomprende, per i trimestri successivi, anche quelli precedenti. A tal proposito, pertanto, poiché il mancato pagamento nell’ambito di un trimestre precedente si riverbera chiaramente sui trimestri successivi, la sanzione scatta nuovamente nell’ipotesi in cui l’obbligazione precedente non venga successivamente adempiuta nell’ambito del nuovo trimestre di verifica e controllo. Non si tratta, quindi, di permanenza dell’illecito o di continuazione nell’illecito ma si tratta di un inadempimento che scatta sino alla chiusura di ogni trimestre con l’integrazione, pertanto, di una diversa violazione data, appunto, dal mancato adempimento nei termini fissati». Il principio di diritto posto dalle Sezioni unite di questa Corte appare anche confortato da una lettura sistematica del contesto normativo di riferimento e da una esegesi logico-giuridica volta a privilegiare la ratio della norma federale, nella prospettiva del perseguimento della stabilità economico-finanziaria delle società del calcio professionistico, specie in funzione del corretto adempimento delle obbligazioni nei confronti dei tesserati e del regolare svolgimento dei campionati. Il ricorso va, pertanto, accolto. Quanto al profilo sanzionatorio, rispetto all’accertata sussistenza degli illeciti contestati ai deferiti, ritiene -questa Corte- congrua la sanzione della inibizione per mesi 6, per il signor Gaudiano Capone e quella della penalizzazione di punti 2 in classifica generale, da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva, oltre l’ammenda di € 20.000,00, per la Pol. Nuova Campobasso Calcio S.r.l. Per questi motivi la C.G.F., accoglie il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata infligge: a) alla società Pol. Nuovo Campobasso Calcio S.r.l. la sanzione della penalizzazione di complessivi punti 2 in classifica da scontrasi nella corrente Stagione Sportiva, ed ammenda di € 20.000,00. b) al sig. Capone Gaudiano la sanzione della inibizione per mesi 6.
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