• Stagione sportiva: 2011/2012
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 076/CGF del 04 Novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 135/CGF del 19 Gennaio 2012
8) RICORSO DEL RAVENNA CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. IDO CASALBONI, PRESIDENTE DEL CDA E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOC. RAVENNA CALCIO S.R.L.; PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA N. 382/1840PF10- 11SP/AC DEL 15.7.2011, DEGLI ARTT. 85, LETT. C) PAR. V , NOIF E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 3 C.G.S. E 90, COMMA 2, NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 19/CDN del 26.9.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 076/CGF del 04 Novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 135/CGF del 19 Gennaio 2012
8) RICORSO DEL RAVENNA CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. IDO CASALBONI, PRESIDENTE DEL CDA E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOC. RAVENNA CALCIO S.R.L.; PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA N. 382/1840PF10- 11SP/AC DEL 15.7.2011, DEGLI ARTT. 85, LETT. C) PAR. V , NOIF E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 3 C.G.S. E 90, COMMA 2, NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 19/CDN del 26.9.2011)
La Commissione Disciplinare Nazionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 19/CDN del 26.9.2011, a seguito di deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., ha irrogato la sanzione di cui in epigrafe a carico della società Ravenna Calcio S.r.l. a causa del comportamento posto in essere dal suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, Sig. Ido Casalboni, al quale è stato imputato il mancato pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi agli emolumenti delle mensilità di gennaio, febbraio, marzo 2011 dovuti ai propri tesserati nei termini stabiliti dalla normativa federale. Avverso tale provvedimento la società Ravenna Calcio S.r.l., con atto del 30.9.2011, ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 18.10.2011, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito, dichiara estinto il procedimento. La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal Ravenna Calcio S.r.l. di Ravenna dichiara estinto il procedimento. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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8) RICORSO DEL RAVENNA CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. IDO CASALBONI, PRESIDENTE DEL CDA E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOC. RAVENNA CALCIO S.R.L.; PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA N. 382/1840PF10- 11SP/AC DEL 15.7.2011, DEGLI ARTT. 85, LETT. C) PAR. V , NOIF E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 3 C.G.S. E 90, COMMA 2, NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 19/CDN del 26.9.2011)"