F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 088/CGF del 17 Novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 138/CGF del 19 Gennaio 2012 2) RICORSO DELLA POL. ARZACHENA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COPPA ITALIA ASTREA/ARZACHENA DEL 13.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 15 del 28.10.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 088/CGF del 17 Novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 138/CGF del 19 Gennaio 2012 2) RICORSO DELLA POL. ARZACHENA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA COPPA ITALIA ASTREA/ARZACHENA DEL 13.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 15 del 28.10.2011) Al termine dei tempi regolamentari della gara del 13.10.2011 Astrea/Arzachena valevole per la Coppa Italia di Serie D – sedicesimi di finale – essendo il risultato di parità (2-2) e dovendosi procedere all’effettuazione dei calci di rigore, l’arbitro chiedeva al capitano della Società Arzachena quale calciatore della sua squadra non vi avrebbe preso parte. Infatti in quel frangente la società Arzachena si trovava in superiorità numerica in quanto un giocatore della Astrea era stato espulso ed occorreva ristabilire la parità dei giocatori di entrambe le squadre. Ottenuta la comunicazione verbale del numero di maglia dei giocatori che avrebbero effettuato i tiri di rigore, l’arbitro provvedeva a far posizionare i medesimi – ad esclusione dei portieri e del primo tiratore – nel cerchio di centrocampo. In detto contesto l’arbitro non riceveva, da parte del capitano della società Arzachena, il numero ed il nominativo del calciatore che sarebbe stato escluso. Nel corso dell’effettuazione dei tiri di rigore l’arbitro notava che alcuni giocatori si spostavano dal cerchio di centrocampo alle panchine. Poiché dopo i primi cinque tiri di rigore permaneva un risultato di parità l’arbitro faceva proseguire i tiri stessi, accorgendosi solo in un momento successivo che tutti e gli undici calciatori dell’Arzachena – anziché i dieci previsti – avevano effettuato il tiro. La gara terminava con la vittoria della società Arzachena. Il dirigente accompagnatore della società Astrea preannunciava in data 13.10.2011 reclamo, i cui motivi venivano presentati in data 24.10.2011 sostenendo che, poiché l’Arzachena aveva beneficiato durante l’esecuzione dei calci di rigore di un uomo in più utilizzando tutti gli undici calciatori presenti in campo, vi sarebbe stata una irregolarità che comportava la vittoria della gara con il risultato di 3-0 o in subordine la ripetizione della gara stessa. La società Arzachena, in data 24.10.2011, faceva pervenire le proprie controdeduzioni in cui poneva in evidenza, sostanzialmente, l’errore tecnico del direttore di gara emergente altresì dalla discordanza dei referti arbitrali, errore che però non influiva sul risultato finale della gara in quanto l’undicesimo calciatore (il portiere) che aveva effettuato il tiro di rigore su pressante ed esclusivo invito dell’arbitro, lo aveva sbagliato. Il Giudice Sportivo accoglieva il reclamo evidenziando come – anche dal supplemento di referto fatto pervenire dall’arbitro su propria richiesta – emergevano circostanze incontrovertibili in ordine alla effettuazione di undici tiri di rigore da parte dei calciatori della Arzachena presenti sul campo a fronte dei dieci che avrebbero dovuto permanervi. Infliggeva così la punizione sportiva a carico della società Arzachena della perdita della gara per 3-0. Ha proposto impugnazione la società Arzachena secondo cui la responsabilità degli accadimenti sarebbe unicamente del direttore di gara avendo il Giudice Sportivo travisato le risultanze dei documenti di gara (referto e chiarimenti resi dall’arbitro in due distinti fax) e osservando che l’undicesimo tiro era stato effettuato dal portiere solo perché l’arbitro glielo avrebbe imposto nonostante le rimostranze del capitano essendo il direttore di gara in uno stato di confusione (dato anche dalla intensità della gara anche sotto il punto di vista emotivo) così come emergeva dalla discordanza dei referti e non avendo rilevanza il fatto che il portiere avesse tirato l’undicesimo rigore poiché ciò non influiva sul risultato in quanto il tiro era sbagliato, avendo poi l’arbitro omesso di far rispettare la regola n. 5 del Regolamento del gioco del calcio essendo suo onere quello di ridurre il numero dei giocatori dell’Arzachena destinato a calciare i rigori. L’impugnazione dell’Arzachena non merita accoglimento. Alla luce del chiaro tenore della normativa in base alla quale “se al termine di una gara e prima dell’inizio dei tiri di rigore, una SQUADRA ha un numero di giocatori maggiore di quello della squadra avversaria È TENUTA a ridurre tale numero per eguagliarlo a quest’ultima e al capitano della squadra spetta il compito di comunicare all’arbitro il nome e il numero di ciascun giocatore escluso dai tiri di rigore” (notazione del redattore) risulta pacifico come l’onere di ridurre il numero di calciatori spetta unicamente alla società (“squadra”) la quale appare essere il soggetto appunto tenuto alla effettuazione della riduzione. Il chiaro tenore letterale, con soggetto e verbo chiaramente indicati, manifesta come le motivazioni della società Arzachena con cui si vorrebbe addebitare all’arbitro un paventato errore tecnico non possano trovare accoglimento alcuno. Al riguardo appare evidente come il riequilibrio del numero dei calciatori non possa sicuramente spettare all’arbitro, il quale non è in grado di effettuare sua sponte la riduzione, riduzione che in tal modo altrimenti paventerebbe un’inammissibile ingerenza nella gestione tecnico-sportiva e nella valutazione della società stessa in ordine a coloro i quali sono maggiormente in grado di reggere l’avvenimento agonistico. E’ chiara la norma al riguardo nel momento in cui appunto affida alla società il detto incombente, intrisa com’è detta scelta di una valutazione tecnico-discrezionale non altrimenti sostituibile. In detto contesto l’arbitro deve prendere nota solo ed esclusivamente della comunicazione del capitano, essendo al riguardo del tutto irrilevante la dedotta (ed indimostrata) violazione da parte dell’arbitro del controllo dei calciatori presenti nel cerchio di centrocampo. Analoga irrilevanza, sulla violazione per tabulas commessa, è quella poi dedotta dalla società Arzachena riguardo al fatto che l’undicesimo calciatore avesse sbagliato il tiro, essendo detto accadimento un evento nemmeno preso in considerazione dalla normativa la cui violazione si integra con la mera e semplice partecipazione di un numero di giocatori superiore. Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Pol. Arzachena di Arzachena (Sassari). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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