F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 088/CGF del 17 Novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 138/CGF del 19 Gennaio 2012 3) RICORSO DELL’A.S.D. SERRE ALBURNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE FERRAIOLI ALFONSO SEGUITO GARA SERRA ALBURNI/VALLE GRECANICA DEL 30.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 46 del 2.11.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 088/CGF del 17 Novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 138/CGF del 19 Gennaio 2012 3) RICORSO DELL’A.S.D. SERRE ALBURNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE FERRAIOLI ALFONSO SEGUITO GARA SERRA ALBURNI/VALLE GRECANICA DEL 30.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 46 del 2.11.2011) Alla fine dell’incontro Serre Alburni/Valle Grecanica disputata il 30.10.2011, valevole per il Campionato Interregionale, due calciatori avversari (Ferraioli Alfonso n. 15 della società Serre Alburni e Niscemi Gaetano n. 10 del Valle Grecanica) che nel frattempo si erano entrambi tolti le maglie, causavano una mischia. In particolare il Ferraioli spintonava l’avversario e gli dava del “pezzo di m. bastardo”; il Niscemi reagiva sferrando una manata al volto. Gli accadimenti, definiti dall’arbitro “mischia”, venivano sedati dal pronto intervento di alcuni calciatori e dirigenti. L’arbitro non poteva mostrare il cartellino rosso poiché i calciatori si avviavano verso gli spogliatoi. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 46 del 2.11.2011, sanzionava entrambi con la squalifica per 4 gare effettive. Avverso tale decisione ha presentato ricorso la società Serre Alburni, puntualmente articolato in vari passaggi. Veniva evidenziata la contraddittorietà del provvedimento alla luce del referto arbitrale, avendo l’arbitro fatto riferimento ad una “mischia” mentre invece il Giudice Sportivo parlava di “rissa”; secondo la deducente vi sarebbe una profonda differenza tra le due situazioni. In particolare la rissa coinvolgerebbe più persone, cosa che è smentita dal fatto che solo i due tesserati coinvolti sono stati sanzionati. Il referto arbitrale sarebbe poi generico in quanto la spinta non avrebbe provocato alcun danno fisico né era connotata da particolare violenza, essendo stata poi la reazione del calciatore Niscemi sicuramente più violenta dell’azione del Ferraioli; eppure entrambi avevano riportato la stessa squalifica. Ancora il ricorso richiama la sproporzione della sanzione e l’erronea applicazione dell’art. 19, comma 4, punto a), C.G.S.. Nel ricorso, infine, si insinuano dubbi sulla concreta individuazione del Ferraioli seppur esso fosse privo della maglietta. Conclusivamente veniva chiesta la riduzione della sanzione anche tenuto conto dei precedenti disciplinari del Ferraioli stesso. Ciò posto osserva la Corte come le prospettate censure non meritano accoglimento. Ed infatti dall’esame del referto arbitrale emerge una chiara condotta violenta non concretizzatasi in un solo episodio, ma connotata da due diversi comportamenti: quello violento (spinta) e quello ingiurioso (pezzo di m…………) che non possono trovare alcuna causa giustificatrice, a prescindere dal fatto che detto comportamento – e la reazione – abbiano provocato una rissa, una mischia, un parapiglia, ecc., essendo quello dell’arbitro una descrizione dei fatti attraverso cui si cerca di riassumere e cristallizzare nel referto ciò che avviene sotto la sua visione e ciò indipendentemente dalla qualificazione che il medesimo conferisce ai fatti a fini meramente indicativi. A questo proposito l’aver colpito l’avversario, l’averlo ingiuriato – vista anche la reazione dell’avversario stesso – ha chiaramente creato un momento di tensione (indipendentemente dalla sua qualificazione) che non può essere mandato esente da mende e consequenziali provvedimenti. Pertanto la sanzione inflitta, tenuto conto della misura base, appare assolutamente congrua essendo la decisione di I° grado del tutto logica alla luce degli accadimenti riportati. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Serre Alburni di Serre (Salerno). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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