F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 088/CGF del 17 Novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 138/CGF del 19 Gennaio 2012 5) RICORSO DELL’A.S.D. ATLETICO BOVILLE ERNICA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 10 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE DANIELE ROSSI SEGUITO GARA ANZIOLAVINIO/ATLETICO BOVILLE ERNICA DEL 30.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 46 del 2.11.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 088/CGF del 17 Novembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 138/CGF del 19 Gennaio 2012
5) RICORSO DELL’A.S.D. ATLETICO BOVILLE ERNICA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 10 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE DANIELE ROSSI SEGUITO GARA ANZIOLAVINIO/ATLETICO BOVILLE ERNICA DEL 30.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 46 del 2.11.2011)
Visto il ricorso proposto dalla A.S.D. Atletico Boville Ernica avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 46 del 2.11.2011, con cui al calciatore della detta società, signor Daniele Rossi, è stata irrogata la sanzione della squalifica per dieci gare effettive a seguito della gara ASD Anziolavinio/Atletico Boville Ernica svoltasi ad Anzio il 30.10.2011; vista la decisione impugnata; visti tutti gli atti; considerato che: - il detto calciatore veniva espulso al 41’ del secondo tempo; - nel rapporto dell’arbitro viene detto che:
a) il calciatore Daniele Rossi veniva espulso perché, mentre il gioco era in svolgimento e a palla lontana, “colpiva un avversario violentemente con un pugno all’altezza del petto”;
b) dopo il proprio provvedimento tecnico e disciplinare, il calciatore Rossi si era rivolto contro l’arbitro offendendolo e poi, subito dopo, era ritornato “verso l’avversario precedentemente colpito, ancora a terra, colpendolo con tre calci di media intensità all’altezza delle costole”;
c) “il calciatore che ha subito la violenza ha continuato la gara fino al termine”;
- la sanzione irrogata è motivata sugli stessi contenuti del rapporto dell’arbitro;
- la società ricorrente sostiene l’assoluta eccessività e spropositatezza della sanzione irrogata in primo grado al calciatore signor Daniele Rossi, l’assimilabilità della condotta contestata alla fattispecie di cui all’art. 19, comma 4, lett. c), C.G.S. e la sanzionabilità della stessa entro i limiti edittali minimi di cui alla detta disposizione (cinque giornate), anche sulla base di autorevoli e significativi precedenti giurisprudenziali su casi analoghi; e conclude per la riduzione della squalifica comminata da dieci a cinque gare, “ovvero, in subordine, nella misura ritenuta di giustizia”;
ritenuto che:
- il C.G.S., all’art. 19, comma 4, prevede la sanzione minima della squalifica per due giornate “in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara” (lett. a), per tre giornate “in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti” (lett. b), per cinque giornate “in caso di particolare gravità della condotta violenta di cui alla lett. b)” (lett. c) e per otto giornate “in caso di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara” (lett. d);
- devono essere considerate le peculiari circostanze dell’accaduto, date dal fatto che il calciatore colpito non risulta avere riportato danni fisici, ha continuato la gara fino alla fine e ha segnato anche una rete dopo pochi minuti dall’accaduto;
- sono comunque sussistenti una ripetuta condotta violenta e la sua particolare gravità, nonché il comportamento irriguardoso e offensivo tenuto nei confronti dell’ufficiale di gara;
- in conclusione, il ricorso deve essere accolto in parte e, in riforma della decisione impugnata, la sanzione della squalifica irrogata va ridotta a otto gare effettive, con la conseguente restituzione della tassa;
Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Atletico Boville Ernica di Boville Ernica (Frosinone), riduce la sanzione inflitta al calciatore Daniele Rossi a 8 (otto) giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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