F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 126/CGF del 04 Gennaio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 139/CGF del 19 Gennaio 2012 1) RICORSO DELLA POL. REAL COSENZA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALCIATRICE LUCIA CONTE SEGUITO GARA REAL MARSICO/ REAL COSENZA DELL’11.12.2011 (Delibera Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 41 del 14.12.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 126/CGF del 04 Gennaio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 139/CGF del 19 Gennaio 2012 1) RICORSO DELLA POL. REAL COSENZA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALCIATRICE LUCIA CONTE SEGUITO GARA REAL MARSICO/ REAL COSENZA DELL’11.12.2011 (Delibera Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 41 del 14.12.2011) Con decisione del Giudice presso la Divisione Calcio Femminile pubblicata nel Com. Uff. del 14 dicembre 2011 la calciatrice Lucia Conte della Polisportiva Real Cosenza veniva squalificata per 3 gare per essere stata espulsa su indicazione dell’assistente arbitro “in quanto colpiva con un pugno una calciatrice avversaria”, così ponendo in essere una condotta violenta ai sensi dell’art. 19, comma 4, lett. b) del C.G.S.. Contro tale pronuncia proponeva impugnazione la Polisportiva Real Cosenza che ricostruiva in forma differente da quella fatta propria dal Giudice di primo grado i fatti che avevano dato luogo alla sanzione, rilevando una asserita incoerenza tra risultanze degli atti di gara e decisione impugnata, in particolare sotto il profilo dello scarto temporale intercorso tra la segnalazione dell’assistente e l’espulsione nonché della mancanza di lesioni a carico della calciatrice destinataria della condotta dell’appellante. Subordinatamente veniva chiesta la riduzione della sanzione: a suffragio della propria ricostruzione l’appellante allegava un filmato della gara. All’udienza del 29 dicembre 2011, la Corte, sentita la rappresentante dell’impugnante, si riservava un approfondimento istruttorio, che è stato possibile espletare solo il successivo 4 gennaio 2012, consistente nel colloquio telefonico diretto con l’assistente di gara. Questi confermava il proprio precedente rapporto e, in particolare, il compimento di un atto violento da parte della calciatrice squalificata, la quale colpì con un pugno un’avversaria senza creare danni fisici. Su apposita richiesta di chiarimenti formulata dalla Corte, l’assistente spiegava che, solo a seguito del parapiglia creatosi in campo, trascorse circa un minuto tra il momento della sua segnalazione e quello della effettiva espulsione da parte dell’arbitro. Ciò premesso, la Corte non ha esitazioni nel ritenere pienamente ed incontrovertibilmente provata la condotta violenta che portò alla sanzione, la cui misura è del tutto congrua rispetto alle disposizioni vigenti: la decisione di primo grado va, pertanto, integralmente confermata con incameramento della tassa: è solo il caso di sottolineare che, nel caso di specie, in cui è stata sollevata la questione della fedeltà del referto arbitrale al reale svolgimento dei fatti, non ricorre alcuna delle condizioni legittimanti l’acquisizione di prove filmate. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Pol. Real Cosenza di Cosenza. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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