F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 126/CGF del 04 Gennaio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 139/CGF del 19 Gennaio 2012 2) RICORSO DELL’A.S.D. AUGUSTA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 31.1.2012 INFLITTA AL SIG. ANDREA TRINGALI SEGUITO GARA ACIREALE CALCIO A 5/AUGUSTA F.C. (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 286 del 21.12.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 126/CGF del 04 Gennaio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 139/CGF del 19 Gennaio 2012
2) RICORSO DELL’A.S.D. AUGUSTA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 31.1.2012 INFLITTA AL SIG. ANDREA TRINGALI SEGUITO GARA ACIREALE CALCIO A 5/AUGUSTA F.C. (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 286 del 21.12.2011)
Con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 286 del 21.12.2011, il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 inibiva fino al 31.1.2012 il dirigente dell'A.S.D. Augusta, Tringali Andrea, reo di avere al termine della gara Acireale/Augusta disputata il 15.12.2011 per la Coppa Under 21 del Calcio a 5, posto in essere un atto di violenza in danno di un calciatore della squadra antagonista. Contro tale pronuncia ha avanzato appello a questa Corte, nell'interesse del proprio tesserato, la di lui società, proponendo una ricostruzione degli accadimenti priva di riscontri nei documenti ufficiali, accusando l'arbitro di aver omesso di segnalare i numerosi atti di aggressione perpretati da tesserati e sostenitori del sodalizio ospitante in suo danno e chiedendo, insieme con l'annullamento della sanzione comminata al Tringali, l'invio degli atti alla Procura Federale per una più approfondita indagine sull'occorso. Il reclamo,infondato, va respinto. Lo stesso, infatti, in base al principio del ''tantum devolutum, quantum appellatum'', non può che reputarsi circoscritto all'inibizione del dirigente,tale essendo l'oggetto della decisione impugnata. Orbene, anche a voler supinamente accettare la descrizione di tutti i comportamenti antiregolamenteri che, a detta della reclamante, sarebbero stati commessi in occasione dell'incontro indicato in narrativa e che comunque, come detto, non emergono dal rapporto arbitrale costituente,nella materia, fonte di prova privilegiata, non si vede come poter trarre da essa elementi che escludano o sminuiscano la gravità della condotta ascritta al Tringali, condotta che va ritenuta giustamente e congruamente punita in primo grado. Solo, infine, l'accusa di falsità elevata col reclamo nei confronti dell'arbitro può indurre questo Collegio, che ravvisa nella stessa ipotesi di rilevanza disciplinare a carico di chi l'ha formulata, a disporre la rimessione degli atti alla Procura Federale per quanto di sua competenza. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Augusta F.C. di Augusta (Siracusa). Si dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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