F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 129/CGF del 12 Gennaio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 140/CGF del 19 Gennaio 2012 1. RICORSO C.U.S. CHIETI A.S.D. AVVERSO LE SANZIONI: – DELL’INIBIZIONE PER GIORNI 60 AL SIG. MARIO DI MARCO, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ C.U.S. CHIETI; – DELL’INIBIZIONE PER GIORNI 60 AL SIG. GIACOMO MASCIANTONIO, DIRIGENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’; – DELL’AMMENDA DI € 3.200,00 ALLA SOCIETÀ C.U.S. CHIETI, INFLITTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE: DELL’ART. 10 COMMA 3 BIS C.G.S. IN RELAZIONE ALLA LETTERA A PUNTI 3, 4, 5, 6, DEL COM. UFF. N. 798 DEL 18 GIUGNO 2010 DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE; DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA (NOTA N. 8859/726PF10-11/LG/AM/PP DEL 19.5.2011) (Com. Uff. n. 49/CDN del 20.12.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 129/CGF del 12 Gennaio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 140/CGF del 19 Gennaio 2012 1. RICORSO C.U.S. CHIETI A.S.D. AVVERSO LE SANZIONI: - DELL’INIBIZIONE PER GIORNI 60 AL SIG. MARIO DI MARCO, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ C.U.S. CHIETI; - DELL’INIBIZIONE PER GIORNI 60 AL SIG. GIACOMO MASCIANTONIO, DIRIGENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’; - DELL’AMMENDA DI € 3.200,00 ALLA SOCIETÀ C.U.S. CHIETI, INFLITTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE: DELL’ART. 10 COMMA 3 BIS C.G.S. IN RELAZIONE ALLA LETTERA A PUNTI 3, 4, 5, 6, DEL COM. UFF. N. 798 DEL 18 GIUGNO 2010 DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE; DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA (NOTA N. 8859/726PF10-11/LG/AM/PP DEL 19.5.2011) (Com. Uff. n. 49/CDN del 20.12.2011) Con preannuncio di ricorso accompagnato da richiesta di copia d’atti e successiva specificazione dei motivi, il C.U.S. Chieti A.S.D. ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale di cui al Com. Uff. n. 49 del 20.12.2011 con la quale la detta Commissione, in accoglimento del deferimento della Procura Federale, ha sanzionato l’odierna ricorrente con l’ammenda di € 3.200,00, infliggendo ai dirigenti Mario Di Marco e Giacomo Masciantonio l’inibizione di giorni 60 ciascuno. Le sanzioni di che trattasi sono state irrogate dalla ricordata pronuncia di prime cure in conseguenza della mancata tempestiva produzione, nei termini previsti per regolamento, dei documenti a corredo della domanda d’iscrizione al Campionato di competenza da parte dell’Associazione ricorrente. La proposta impugnativa lamenta, sostanzialmente: a) un vizio dell’intero deferimento in quanto riguardante, fra gli altri, un inadempimento viceversa poi escluso dalla stessa Procura Federale; b) l’inesistenza di disposizioni normative in ordine alle sanzioni a carico dei dirigenti; c) l’eccessività di tali sanzioni per come inflitte tanto in relazione all’ammenda che riguardo alle inibizioni; d) il difetto di contestazione dell’inadempimento che avrebbe dovuto essere unico per tutte le infrazioni; e) l’utilizzabilità di precedente deposito cauzionale che escluderebbe il verificarsi della fattispecie sanzionata. Il gravame veniva discusso nella seduta del 12.1.2012 nella quale i rappresentanti della ricorrente e della Procura Federale argomentavano e concludevano come da relativo verbale. A parere della Corte il ricorso, con eccezione del motivo relativo alla sanzione a carico dei dirigenti, è infondato e va disatteso. Il denunciato vizio del deferimento - consistente nella contestazione di un addebito non commesso - che, ad avviso della ricorrente, travolgerebbe l’intera procedimento accusatorio, appare inidoneo ad influenzare negativamente le residue violazioni compiuti dal C.U.S. Chieti, sia perché la loro sussistenza è disciplinata singolarmente dalla previsione regolamentare, sia in applicazione del noto brocardo “utile per inutile non vitiatur”. In ordine all’eccepita inammissibilità della richiesta sanzionatoria a carico dei dirigenti in quanto non prevista della normativa sugli adempimenti per l’ammissione ai Campionati Nazionali della Divisione Calcio a 5, ritiene la Corte di condividere la motivazione di primo grado, laddove espressamente richiama il principio dell’immedesimazione organica tra società e propri dirigenti, con conseguente commissione ad opera di questi ultimi dell’illecito disciplinare punibile ai sensi del primo comma dell’art. 1 C.G.S.. Va, poi, decisamente disattesa anche la prospettazione della ricorrente in virtù della quale il pagamento in un’unica soluzione dei vari importi dovuti per l’iscrizione al campionato costituirebbe un’unica violazione contestabile; va osservato, in contrario, che, come già ricordato, la disposizione regolamentare disciplinante la materia (Com. Uff. n. 798 del 18.6.2010 della Divisione Calcio a 5 L.N.D.) prevede espressamente la sanzionabilità di ogni singolo inadempimento. Del pari non può essere condivisa la deduzione secondo la quale la fideiussione bancaria già depositata dall’Associazione ricorrente in relazione a precedente annualità sarebbe stata utilizzabile per gli inadempimenti contestati, tenuto conto che il complessivo importo dovuto è superiore a quello della fideiussione in discorso e che, comunque, la destinazione della garanzia ha finalità diverse da quelle evocate nel gravame. Infine, non può venir condiviso il motivo di ricorso relativo all’eccessività della sanzione amministrativa trattandosi non di penale, riducibile dal Giudice a norma del codice civile, ma di misura punitiva, espressamente prevista nel suo ammontare e quindi non modificabile; così come la sanzione per il ritardo non è collegata alla misura temporale di quest’ultimo, ma più esattamente al suo verificarsi. Appare invece fondato il gravame laddove lamenta che l’inibizione – richiesta ed irrogata – a carico dei dirigenti sia della stessa durata tanto in presenza di cinque inadempimenti come di quattro; ritiene pertanto la Corte di ridurla equitativamente da 60 a 45 giorni per ciascuno dei due reclamanti. In conseguenza dell’accoglimento, ancorchè parziale, del ricorso va disposta la restituzione della relativa tassa. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposta dal C.U.S. Chieti A.S.D., di Chieti, riduce la sanzione inflitta ai sigg.ri Di Marco Mario e Masciantonio Giacomo a 45 giorni. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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